Nei contratti bancari il requisito di forma scritta previsto dall’art. 117 t.u.b. è rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, anche se manca la la sottoscrizione della banca, il cui consenso ben può desumersi da comportamenti concludenti. Questo il principio ribadito dalla Cassazione, con ordinanza n. […]
