L’impossibilità di andare in bicicletta comporta una personalizzazione del danno?

Niente personalizzazione del danno per la ciclista investita che, a causa dei postumi dell’incidente, non può più utilizzare la bicicletta come mezzo di spostamento. Questa è la conclusione della Cassazione che ha rigettato il ricorso della vittima dell’incidente (ordinanza n. 6378 del 3 marzo 2023).

L’attrice, investita da un’auto mentre percorreva in bicicletta una pista ciclabile, aveva citato in giudizio il conducente e la compagnia assicurativa al fine di chiedere il risarcimento dei danni.

Il Tribunale, ritenuta la responsabilità del conducente, aveva riconosciuto, però, una somma nettamente inferiore a quella pretesa a titolo di risarcimento.

L’attrice aveva allora proposto appello, rivendicando voci di danno non ammesse dal giudice di primo grado ed ottenendo una parziale riforma della decisione impugnata.

Nel ricorrere per cassazione, la ciclista aveva lamentato che la Corte d’Appello avesse disatteso la richiesta di personalizzazione del danno, e, cioè, una somma ulteriore che riconoscesse le particolari conseguenze dell’incidente nella sfera della danneggiata. In particolare, la ricorrente aveva lamentato che i postumi dell’incidente le impedivano di utilizzare in futuro la bicicletta, che era il mezzo con il quale in passato si era sempre spostata, costringendola così ad utilizzare i mezzi pubblici o altro mezzo, e, dunque, a non essere più autonoma negli spostamenti.

Tuttavia, tale ragionamento non è stato condiviso dalla Cassazione.

La Corte Suprema ha infatti rigettato il relativo motivo di impugnazione, evidenziando che l’aumento che il giudice di merito può riconoscere, rispetto ai criteri tabellari, presuppone conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi affini o per categorie simili di danneggiati (nello stesso senso si erano espresse, tra le altre, già Cass. 5856 del 2021 e Cass. 28988 del 2019).

Nel caso di specie, secondo la Cassazione, la mancata possibilità di utilizzare la bicicletta, alla luce delle lesioni fisiche come quelle riportate, costituirebbe un pregiudizio comune ad ogni soggetto che subisce quel tipo di danno.

A dire della Cassazione, non solo si tratterebbe di un danno tipicamente conseguente a quella lesione, ma non potrebbe neppure ritenersi un danno specifico atteso che “l'impossibilità di andare in bicicletta non necessariamente priva di autonomia negli spostamenti, rimanendo pur sempre la possibilità di altri mezzi privati, e comunque la perdita di autonomia negli spostamenti di suo non è un pregiudizio ulteriore rispetto a quello insito nella invalidità già riconosciuta”.

Secondo alcuni “solo in bicicletta puoi sorprendere le cose senza essere visto, come sanno fare i poeti” (A. D’Avenia, Cose che nessuno sa); ma per il riconoscimento della personalizzazione del danno non importa, occorrerà trovare un’altra via per la poesia.

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Maria Santina Panarella
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