Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo del lavoro: anche l’Italia dovrà promuovere una tolleranza zero

Con la legge n. 4 del 15 gennaio 2021, lo Stato italiano ha ratificato la Convenzione internazionale del lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo del lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019.

Si tratta di una importante novità che deve essere accolta con grande favore da tutti gli attori del mondo del lavoro.

Le premesse dell’impegno degli Stati

L’importanza della sottoscrizione della Convenzione risulta evidente già dall’introduzione della stessa.

Spicca, in primo luogo, il riconoscimento del diritto di tutti ad un mondo del lavoro libero dalla violenza e dalle molestie.

Viene poi riconosciuto espressamente che la violenza e le molestie nel mondo del lavoro possono costituire un abuso o una violazione dei diritti umani, che rappresentano una minaccia alle pari opportunità, e che sono inaccettabili ed incompatibili con il lavoro dignitoso.

Non solo: vi è la presa di coscienza per la quale la violenza e le molestie nel mondo del lavoro:

  • hanno ripercussioni sulla salute psicologica, fisica e sessuale, sulla dignità, e sull’ambiente familiare e sociale della persona;
  • influiscono sulla qualità dei servizi pubblici e privati e possono impedire che le persone, in particolare le donne, entrino, rimangano e progrediscano nel mercato del lavoro;
  • sono incompatibili con lo sviluppo di imprese sostenibili e abbiano un impatto negativo sui rapporti nei luoghi di lavoro, sulla reputazione delle imprese e sulla produttività.

E, se si considera che l’espressione ‘violenza e molestie’ viene definita come “un insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili, o la minaccia di porli in essere, sia in un’unica occasione, sia ripetutamente, che si prefiggano, causino o passano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico e include la violenza e le molestie di genere”, il riconoscimento del disvalore delle violenze e molestie appare in tutta la sua evidenza.

L’ambito di applicazione

Un altro aspetto della Convenzione che va evidenziato è il suo ambito di applicazione.

Si mira a proteggere tutti i lavoratori e le lavoratrici, e altri soggetti nel mondo del lavoro, indipendentemente dallo status contrattuale, ed a prescindere dal settore, privato o pubblico.

Inoltre, la Convenzione si applica alla violenza e alle molestie che si verifichino in occasione del lavoro, in connessione con il lavoro o che scaturiscano dal lavoro.

L’approccio integrato: protezione e prevenzione, verifica dell’applicazione e meccanismi di ricorso e di risarcimento

L’impegno dei Membri può essere sintetizzato nel rispetto, nella promozione e nell’attuazione del diritto di tutti ad un mondo del lavoro libero dalla violenza e dalle molestie.

Quello che pare emergere dalla Convenzione è la consapevolezza dell’OIL che nessun singolo provvedimento, o nessuna istituzione, da sola, possano fermare la violenza e le molestie nel luogo di lavoro; è per questo che si richiede ai Membri di avere un approccio inclusivo ed integrato.

Ecco che, allora, dovranno essere senz’altro inclusi il divieto di violenza e molestie ai sensi di legge, l’istituzione o il rafforzamento di meccanismi per l’applicazione e il monitoraggio, ed anche l’istituzione di misure sanzionatorie.

Alla luce dell’obiettivo della Convenzione, era inevitabile, poi, la previsione dell’impegno ad assumere misure adeguate di prevenzione, nonché di verifica dell’applicazione e di meccanismi di ricorso e di risarcimento.

Orientamento, formazione e sensibilizzazione

Infine, è previsto l’impegno dei Membri ad adottare pertinenti politiche nazionali e campagne di sensibilizzazione, nonché a mettere a disposizione dei datori di lavoro e dei lavoratori, misure di orientamento, risorse, formazione, o altri strumenti sui temi della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro.

A questo proposito, rimane il dubbio su come tale impegno potrà conciliarsi con l’art. 3 della legge di ratifica secondo il quale, dall’attuazione della medesima legge, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate vi provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

Ora spetterà all’Italia dare – effettiva – esecuzione agli impegni assunti. E dovrà farlo (come dispone l’art. 12 della Convenzione) attraverso leggi e regolamenti, ma anche tramite contratti collettivi o altre misure conformi alle procedure nazionali, pure con l’ampliamento o l’adattamento delle misure già esistenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

D’altronde, lo Stato italiano, così come gli altri membri (cfr. introduzione della Convenzione), ha assunto l’importante responsabilità di promuovere un ambiente generale di tolleranza zero nei confronti della violenza e delle molestie.

Altri articoli di 
Maria Santina Panarella
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram