In caso di epatite contratta da emotrasfusione a seguito di incidente stradale il sinistro è causa o semplice antecedente del fatto? La Suprema Corte ha risposto al quesito con la recente sentenza n. 8429 del 28 marzo 2024.
In seguito ad un incidente stradale, la vittima era stata sottoposta ad un intervento chirurgico e cinque emotrasfusioni. Successivamente, gli era stata diagnostica l’epatite da virus HCV e la commissione medica competente aveva espresso un giudizio positivo circa il nesso causale tra detta patologia e le emotrasfusioni. L’uomo aveva convenuto in giudizio il proprietario dell’auto sul quale si trovava al momento del sinistro al fine di ottenere il risarcimento del danno patito.
Dopo i due gradi di giudizio di merito con esito sfavorevole, il caso è arrivato al vaglio della Corte di Cassazione.
Secondo la tesi proposta dal ricorrente, nel solco di quanto espresso da Cass. n. 6023/2001, l’emotrasfusione non avrebbe potuto essere considerata causa esclusiva dell’evento di danno perché, in assenza del sinistro stradale, non vi sarebbe stato nessun intervento chirurgico e, dunque, nessuna trasfusione di sangue. A suo dire, gli antecedenti, in mancanza dei quali l'evento di danno non si sarebbe verificato, dovrebbero essere considerati causa, salvo che la causa sopravvenuta costituisca un evento avente il carattere dell'assoluta atipicità, imprevedibilità ed eccezionalità; di contro, nel caso di specie, l’epatite C avrebbe costituito una conseguenza prevedibile, trattandosi di pericolo proprio dell'attività trasfusionale.
Al fine di valutare la questione, la Cassazione, partendo dalla pronuncia n. 6023/2001 citata dal ricorrente e passando per la giurisprudenza penale di legittimità, ha richiamato il criterio dello scopo della norma violata in virtù del quale “quando l'illecito consiste nella violazione di regole poste allo scopo di evitare la creazione di un rischio irragionevole, la responsabilità si estende solo agli eventi dannosi che siano realizzazione del rischio in considerazione del quale la condotta è vietata”.
Secondo la Corte, il divieto di una certa condotta presuppone l'individuazione della sequenza causale che tipicamente porta all'evento il cui verificarsi si vuole scongiurare. L'illecito colposo derivante dalla violazione della regola cautelare stabilisce così un peculiare nesso fra colpa ed evento.
In caso di colpa specifica, il Giudice è chiamato a verificare:
Le stesse valutazioni devono essere svolte anche nel caso della colpa generica; in questo caso – ha precisato la Corte - la regola di condotta non preesiste all'illecito, ma viene ricostruita ex post, a partire dalla fattispecie concreta, “valutando se l'evento si ponga quale esito di una sequenza eziologica regolare che l'agente avrebbe potuto e dovuto prevedere ed evitare”.
Secondo la Cassazione deve escludersi che l’epatite da virus HCV contratta a seguito dell'emotrasfusione, eseguita in sede di intervento chirurgico determinato dalle lesioni riportate nel sinistro stradale, possa costituire concretizzazione del rischio della regola che mirava a prevenire il detto sinistro, anche valutando la fattispecie non solo dal punto di vista della colpa specifica, ma anche da quello della colpa generica. Per la Corte, “l’esistenza del requisito soggettivo della colpa sotto il profilo delle regole della circolazione stradale non vale ad estendere, sul piano eziologico, la responsabilità per l'evento dannoso cagionato dalla condotta quale soggetto agente nella detta circolazione, indubbiamente ipotizzabile, alla responsabilità per un evento, quale la contrazione dell'infezione, che la regola violata non mirava a prevenire”.
Non potrebbe poi affermarsi, secondo i Giudici di legittimità, che, poiché la condotta alternativa (rispettosa della regola cautelare) avrebbe evitato l'evento dannoso del sinistro stradale, quella condotta avrebbe anche evitato l'emotrasfusione pregiudizievole. Affermare questo significherebbe introdurre la problematica del concorso di cause, che però, difetta della premessa, e cioè che la condotta in violazione della regola di circolazione stradale costituisca una causa in senso tecnico.
Questa premessa, a dire della Corte, è esclusa dal fatto che la condotta colposa dell'agente nella circolazione stradale “risulta soverchiata da un fattore eziologico, l'emotrasfusione pregiudizievole, che l'agente non poteva dominare in quanto estraneo al fuoco del comportamento che gli era prescritto dalla regola cautelare”.
In altre parole, la verifica se l’evento dannoso sarebbe stato evitato con la condotta alternativa lecita va fatta non rispetto all'evento dannoso estraneo alla regola cautelare, ma a quello che quest'ultima mirava a prevenire, e la valutazione della sua portata eziologica si esaurisce nell'apprezzamento del solo nesso con quest'ultimo evento. Ne consegue che non potrebbe affermarsi, in senso eziologico, che l’emotrasfusione pregiudizievole sarebbe stata evitata dal rispetto della regola cautelare di circolazione stradale.
Da qui la l’enunciazione del seguente principio di diritto: non sussiste il rapporto di causalità fra l'evento dannoso costituito dall'epatite da virus HCV, contratta a seguito di emotrasfusione compiuta nel corso dell'intervento chirurgico richiesto dalle lesioni riportate in un sinistro stradale, e la condotta colposa, in violazione delle regole della circolazione stradale, che ha cagionato le dette lesioni.
In tema di danno da emotrasfusione si segnala Danno da trasfusione e decorrenza del termine di prescrizione