Falsa attestazione della presenza in servizio e pubblico impiego privatizzato.

Camilla Maranzano
14 Ottobre 2022

Con la sentenza del 21 settembre 2022, n. 27683, la Corte di Cassazione, sez. lav., nel confermare l’applicabilità delle fattispecie legali di licenziamento per giusta causa e giustificato motivo previste dal d.lgs. n. 165/2001, all’art. 55-quater, co. 1, lett. da a) ad f), e co. 2, al pubblico impiego privatizzato, ha affermato che le predette figure costituiscono ipotesi aggiuntive di licenziamento rispetto a quelle sancite dalla contrattazione collettiva le cui clausole, ove difformi, andranno sostituite di diritto ai sensi degli artt. 1339 c.c. e 1419, co. 2, c.c.

I fatti di causa

Il sig. I.M. era stata assunto dal Comune di (omissis) con la qualifica di operaio e con mansioni di capo squadra di sei operai addetti alla manutenzione di strade, segnaletica ed interventi di rispristino.

Il sig. I.M. veniva indiziato dalla Procura di Terni del reato di cui all'art. 110 c.p., art. 640 c.p., nn. 2 e 1, "per essersi, agendo in concorso (...) con raggiri consistenti nel far timbrare il badge a turno all'uno o all'altro degli operai, mentre i titolari non erano presenti al lavoro perché ancora non arrivati o perché già allontanatisi per tornare a casa o ancora perché assenti del tutto dal lavoro, procurato un ingiusto profitto pari alla retribuzione indebitamente percepita per attività di lavoro non svolta".

Così, il Comune di omissis, dapprima, applicava al sig. I.M. la sospensione obbligatoria dal servizio e dalla retribuzione ex art. 5, co. 1, del CCNL enti locali dell’11 aprile 2008, e, poi, contestata, tra le altre, la violazione del d.lgs. n. 165/2001, art. 55-quater, co. 1, in particolare lett. a), gli comunicava il licenziamento per giusta causa.

Impugnato il licenziamento per giusta causa, e rigettata la domanda nelle fasi di merito del giudizio, il sig. I.M. ricorreva innanzi alla Cassazione avverso la sentenza d’appello.

Con la sentenza in commento la Suprema Corte ha ritenuto non fondato il primo motivo di ricorso proposto dal sig. I.M., con cui era stata dedotta l’applicabilità alla fattispecie in esame dell’art. 18, L. 300/1970, nella sua vecchia formulazione precedente alla riforma Fornero e non il d.lgs. n. 165/2001, art. 55-quater, che – secondo la tesi del ricorrente - non poteva essere richiamato allo scopo di verificare la gravità dell’illecito o la proporzionalità della sanzione.

Il sig. I.M. criticava la sentenza di secondo grado per aver affermato la sostituzione della disciplina contrattuale (art. 6, co. 3, CCNL) con quella legale (art. 55-quater, d.lgs. n. 165/2001).

La Corte dopo aver ricordato “che le modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012, all'art. 18 della L. n. 300 del 1970 non si applicano ai rapporti di pubblico impiego privatizzato, sicché la tutela del dipendente pubblico, in caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva all'entrata in vigore della richiamata L. n. 92, resta quella prevista dall'art. 18 st. lav. nel testo antecedente la riforma; rilevano a tal fine il rinvio ad un intervento normativo successivo ad opera della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 8, l'inconciliabilità della nuova normativa, modulata sulle esigenze del lavoro privato, con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, neppure richiamate all'art. 18, comma 6, nuova formulazione, la natura fissa e non mobile del rinvio di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, art. 51, comma 2, incompatibile con un automatico recepimento di ogni modifica successiva che incida sulla natura della tutela del dipendente licenziato)” ha precisato che ciò “tuttavia non esclude l'applicabilità alla fattispecie relativa ad un rapporto di impiego pubblico privatizzato del d.lgs. n. 165 del 2001, e segnatamente dell'art. 55 quater…”.

In conclusione, con la sentenza in commento la Cassazione ha confermato l'applicabilità della fattispecie di licenziamento disciplinare di cui al d.lgs. n. 165/2001, art. 55-quater, co. 1, lett. a) – fattispecie che ricorre in presenza di un comportamento fraudolento diretto a far emergere la presenza del lavoratore in ufficio (alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza, certificazione medica falsa etc…) - al pubblico impiego privatizzato.

Le fattispecie legali di licenziamento per giusta causa e giustificato motivo, introdotte dal d.lgs. n. 165/2001, art. 55-quater, co. 1, lett. da a) ad f), e co. 2, “costituiscono ipotesi aggiuntive rispetto a quelle individuate dalla contrattazione collettiva - le cui clausole, ove difformi, vanno sostituite di diritto ai sensi dell'art. 1339 c.c., e art. 1419 c.c., comma 2, - per le quali compete soltanto al giudice, ex art. 2106 c.c., il giudizio di adeguatezza delle sanzioni (Cass. 24574 del 2016)”.

Per leggere la sentenza integrale clicca qui:

https://www.wikilabour.it/wp-content/uploads/2022/09/Cassazione_2022_27683.pdf

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