La conoscenza dell’atto da parte del destinatario può essere dimostrata solo con l’esibizione in giudizio della C.A.D.

Camilla Maranzano
24 Marzo 2021

Con l’ordinanza dell’8/10/2020, n. 21714 la Cassazione ripercorre il contrasto giurisprudenziale sorto sulla questione della regolarità della notifica, compiuta a mezzo posta, nel caso di mancata produzione in giudizio degli avvisi di ricevimento delle raccomandate di comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) del plico, previste in caso di temporanea irreperibilità del destinatario.

Secondo un primo avviso (formatosi in relazione ad atti di accertamento tributario), per il destinatario, la notifica si perfeziona trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l’avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l’ufficio postale (Cass. nn. 2638/2019, 13833/2018, 26945/2017, 6242/2017, 4043/2017).

Tale orientamento, legando il momento perfezionativo dell’iter notificatorio all’evento della sola spedizione (e non già avvenuta ricezione) della c.d. CAD, valorizza il significato sistematico del disposto dell’art. 8, co. 4, L. 890/1982 in forza del quale “la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata”.

Una siffatta interpretazione sarebbe altresì imposta dalle comprensibili esigenze di funzionalità del sistema delle notificazioni, che postula come sufficiente l’ingresso dell’atto nella sfera di conoscibilità del soggetto notificato nei modi predeterminati dalla legge.

A tale orientamento se ne contrappone un altro, più recente, secondo il quale, invece, un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 8 imporrebbe, ai fini del perfezionamento della notifica, la concreta conoscenza dell’atto da parte del destinatario (Cass., 5077/2019; 16601/2019; 6363/2020).

Conoscenza che può essere dimostrata solo con l’esibizione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD), in quanto solo l’esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell’atto presso l’ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa.

In forza di tale orientamento, il perfezionamento della notifica decorso il termine di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata della C.A.D. degrada ad “effetto provvisorio o anticipato, destinato a consolidarsi con l’allegazione dell’avviso di ricevimento, le cui risultanze possono confermare o smentire che la notifica abbia raggiunto lo scopo cui era destinata”.

L’importanza della questione è di tutta evidenza sia in ragione delle ripercussioni pratico-applicative da essa generate sia per l’estesissimo perimetro operativo delle regole in tema di notifica postale tracciato dalla L. 890/1982. La parola alle Sezioni Unite.

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