Ancora sul divieto dei licenziamenti per ragioni economiche, produttive ed organizzative

Roberto Lama
9 Marzo 2021

Il licenziamento intimato ad un dirigente in ragione della riorganizzazione aziendale conseguente a calo dell’attività aziendale”, quest’ultimo a sua volta imputabile alla contrazione economica generale causata dalla pandemia di Covid-19, è nullo per contrarietà a norma imperativa.

E’ questo il decisum di una recente pronuncia con cui la Terza Sezione lavoro del Tribunale di Roma ha definito un giudizio ex art. 1, comma 48, L. n. 92/2012, disponendo la reintegrazione nel posto di lavoro del dirigente illegittimamente estromesso.

La disciplina normativa

Come già rilevato in una breve nota di commento a Trib. Mantova n. 112/2020 comparsa su questo sito (https://www.studioclaudioscognamiglio.it/la-stabilita-del-mercato-del-lavoro-ed-il-blocco-dei-licenziamenti-per-ragioni-economiche-produttive-ed-organizzative/) tra le diverse misure adottate dal Legislatore per far fronte elle esigenze, anche sociali, poste dalla diffusione della pandemia da Covid-19 vi è quella del divieto di licenziamento per ragioni economiche, organizzative e produttive (introdotto dall’art. 46 del D.L. n. 18/2020 e successivamente prorogato da successivi Decreti Legge).

Più in particolare, il c.d. “blocco” dei licenziamenti per ragioni economiche è stato previsto e disciplinato tenendo conto della circostanza per cui – in linea generale ed astratta, e dunque a prescindere dalla, purtroppo ancora attuale, situazione emergenziale – il recesso dal singolo rapporto lavorativo, per ragioni inerenti l’attività produttiva, può essere disposto sia nell’ambito di una procedura collettiva di licenziamento (evento che, come noto, si verifica allorquando la risoluzione del singolo rapporto lavorativo si inserisce in una pluralità di risoluzioni individuali, tutte motivate dalla stessa ragione organizzativa addotta dal datore di lavoro recedente), sia ad un livello meramente individuale, circostanza che si verifica quando il singolo lavoratore viene licenziato ai sensi dell’art. 3 L. n. 604/1966, per giustificato motivo oggettivo.

E così l’art. 14 D.L. n. 104/2020, al primo comma, ha previsto che “resti precluso” l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo ai tutti quei datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale istituiti ad hoc (cioè quelli appositamente previsti per fronteggiare la situazione economica imposta dall’emergenza sanitaria) ovvero non abbiano fatto ricorso all’istituto dell’esonero dei contributi previdenziali; parimenti, ma a livello individuale, il secondo comma prevede che il datore di lavoro non possa procedere ad intimare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo ove non abbia fruito dei peculiari trattamenti di integrazione salariale o dell’istituto dell’esonero dei contributi previdenziali con riferimento al singolo lavoratore che intende licenziare.

La questione posta dal caso concreto e le motivazioni poste a base della decisione

Una delle questioni interpretative che tale disciplina ha posto è quella relativa al suo ambito applicativo: ci si è chiesti, in particolare, se essa trovasse o meno applicazione al rapporto lavorativo dirigenziale. A quanto consta, la pronuncia qui in commento è la prima affermazione giudiziale di applicabilità alla categoria dirigenziale del divieto di licenziamento per ragioni di carattere economico/produttivo. Nonostante l’estensore dell’ordinanza premetta che l’esplicito riferimento all’art. 3 della L. n. 604/1966 (come noto, non applicabile alla categoria dirigenziale) operato dalla disciplina di legge che sancisce il divieto di licenziamento lasci ragionevolmente presumere che essa non debba appunto riguardare i dirigenti, giunge poi a ritenere che tale categoria sia “protetta” dalle iniziative di recesso datoriali motivate da ragioni economiche; e ciò, in base a due distinti percorsi argomentativi, sviluppati anche alla luce del canone ermeneutico dell’interpretazione costituzionalmente orientata.

Il primo tende a valorizzare la ratio sottesa alla previsione del c.d. “blocco” dei licenziamenti e dunque l’esigenza che le conseguenze economiche negative derivanti dalla diffusione della pandemia da Covid-19 non siano “scaricate” sulle spalle dei lavoratori attraverso una soppressione generalizzata dei posti di lavoro da questi occupati. Peraltro, rileva l’estensore, in linea con tale esigenza si pongono le misure di sostegno economico alle imprese simultaneamente varate al divieto di licenziamento per motivi economici/produttivi. Il secondo, invece, fa leva sulla necessità di salvaguardare la ragionevolezza intrinseca della disciplina che sancisce l’anzidetto divieto: se essa, sostiene il Tribunale, esclude i dirigenti dal novero di coloro che – allo stato – possono essere interessati da procedure di licenziamento collettivo, non sarebbe dato comprendere perché gli stessi dirigenti possano invece essere licenziati per giustificato motivo oggettivo, data la sostanziale coincidenza tipologica delle ragioni sottese ad un licenziamento collettivo con quelle sottese ad un licenziamento individuale. In questo senso, afferma il Tribunale, “il riferimento della legge all’art. 3 mira ad identificare la natura della ragione impassibile di essere posta a fondamento del recesso, e non a delimitare l’ambito soggettivo di applicazione del divieto; funzione che, se il legislatore avesse inteso perseguire, si sarebbe presumibilmente tradotta in una diversa tecnica normativa (soggettiva e non tipologica)”.

Considerazioni

La conclusione cui è pervenuto il Tribunale, per quanto suggestiva e foriera di significativi spunti di interesse, si pone in netto contrasto con l’inequivocabile lettera della norma, finendo altresì per realizzare un’applicazione estensiva di una norma eccezionale, qual è appunto quella che, ponendo un divieto assoluto di licenziamento, comprime la libertà di iniziativa economica privata sancita dall’art. 41 Cost. A questo proposito, è fin troppo noto che l’art. 14 delle Preleggi stabilisce chiaramente che “le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati”.

Tale caposaldo del diritto viene radicalmente disapplicato, tant’è che il Tribunale, pur in presenza di una chiara ed univoca volontà legislativa, attraverso la valorizzazione della finalità della legge, finisce per attribuire ad essa un significato diverso da quello che appunto risulta in maniera immediata e diretta da un’interpretazione letterale della stessa.  A questo proposito, si rammenta che Cass. n. 5128/2001 ha chiaramente affermato che “nell’ipotesi in cui l’interpretazione letterale di una norma di legge o (come nella specie) regolamentare sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l’interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, mercé l’esame complessivo del testo, della mens legis, specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma sì come inequivocabilmente espressa dal legislatore. Soltanto qualora la lettera della norma medesima risulti ambigua (e si appalesi altresì infruttuoso il ricorso al predetto criterio ermeneutico sussidiario), l’elemento letterale e l’intento del legislatore, insufficienti in quanto utilizzati singolarmente, acquistano un ruolo paritetico in seno al procedimento ermeneutico, sì che il secondo funge da criterio comprimario e funzionale ad ovviare all’equivocità del testo da interpretare, potendo, infine, assumere rilievo prevalente rispetto all'interpretazione letterale soltanto nel caso, eccezionale, in cui l’effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo, non essendo consentito all’interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono nell’ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma stessa è intesa”.

D’altra parte, e com’è noto, in presenza di un dato letterale inequivoco della disposizione, anche l’interpretazione costituzionalmente orientata non può condurre il giudice a fuoriuscire dal campo semantico disegnato dalla lettera, imponendosi semmai, a questo punto, la prospettazione, da parte sua, della questione di legittimità costituzionale (così, tra le molte altre, Corte Cost. sentenza n. 78/2012). Pertanto, pure l’argomento imperniato sulla ritenuta (ed ove pure sussistente, data l’obiettiva diversità, anche in termini di impatto socio – economico, di un licenziamento collettivo rispetto ad uno individuale) irragionevolezza della differenza di trattamento tra le due ipotesi di fatto da ultimo evocate, avrebbe semmai dovuto essere posto a base di un incidente di costituzionalità, senza potersi risolvere, invece, in una sostanziale riscrittura del testo della disposizione.

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