Omessa informazione su tecniche alternative: sussiste la responsabilità medica?

Maria Santina Panarella
17 Febbraio 2023

La Corte di Cassazione, con sentenza del 23 gennaio 2023, n. 1936, ha accolto il ricorso della struttura sanitaria che, sulla base della mera omissione di informazione circa l’esistenza di una tecnica operatoria alternativa, era stata condannata in secondo grado a risarcire il danno patito dal paziente a seguito di un intervento chirurgico.

Il caso originava dalla domanda del paziente che aveva chiesto il risarcimento del danno subito in conseguenza di un intervento chirurgico di rimozione di un aneurisma all’aorta addominale. Il Tribunale aveva accolto la domanda ritenendo che la consulenza tecnica avesse accertato che le complicanze, benché rare ed imprevedibili, fossero dipese dalla tecnica operatoria obsoleta applicata al trattamento; secondo il Giudice di primo grado, se l’intervento fosse stato eseguito con altra tecnica (endovascolare), le complicanze sarebbero state con certezza evitate.

La Corte d’Appello, nel rigettare l’impugnazione proposta dall’ospedale, aveva evidenziato che, premesso che l’aneurisma dell’ernia addominale poteva essere eliminato con due tipologie di intervento, il chirurgo aveva optato per una delle due tecniche senza informare il paziente dell’esistenza dell’altra. Secondo la Corte d’Appello, sebbene le conseguenze drammatiche per il paziente erano derivate non da una errata esecuzione dell’intervento, ma dalla massiva fibrosi delle anse intestinali determinata da cause naturali ed imprevedibili, se il chirurgo avesse operato con la tecnica alternativa, la fibrosi non si sarebbe verificata.

Secondo la Corte di Cassazione tale ragionamento si porrebbe in violazione dei principi stabiliti dalla medesima Corte in materia di nesso causale tra condotta colposa ed evento di danno (e cioè la c.d. causalità materiale).

Difatti, se l’omessa informazione era l’unica condotta colposa tenuta dal medico, per condannare la struttura sanitaria al risarcimento del danno sarebbe stato necessario accertare l’esistenza di un valido nesso di causa tra la suddetta omissione ed il danno.

Per affermare che l’omessa informazione fu causa materiale dell’evento di danno la Corte d’appello “avrebbe dovuto ricostruire il nesso di condizionamento tra l'omessa informazione e l'evento di danno con un giudizio controfattuale: vale a dire ipotizzando cosa sarebbe accaduto se il medico avesse compiuto l'azione che invece mancò”.

Nel caso specifico, dunque, il giudice di merito avrebbe dovuto accertare, con giudizio di probabilità logica, quali scelte avrebbe compiuto il paziente se fosse stato correttamente informato della possibilità di scegliere tra le due tecniche.

Secondo la Cassazione, la Corte d’Appello avrebbe omesso tale giudizio, limitandosi ad affermare che la tecnica non prescelta avrebbe evitato l’evento, e che, di conseguenza, la condotta omissiva del medico fu causa del danno.

Tuttavia, in questo modo, sarebbe mancato l’accertamento della causalità della colpa, ossia dello specifico nesso causale tra la violazione della regola cautelare e l'evento dannoso.

Il ricorso è stato così accolto e la sentenza cassata.

In argomento si veda anche Il ‘duplice ciclo causale’ nell’ambito della responsabilità medica.

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