I mesi di congedo parentale pagati all’80 % della retribuzione nel 2024 salgono a due: on line le istruzioni operative dell’Inps

I mesi di congedo parentale pagati all’80 % della retribuzione nel 2024 salgono a due.

Con circolare n. 57 del 18 aprile 2024, l’Inps ha fornito le istruzioni amministrative ed operative in materia di indennità di congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti del settore privato.

La legge di bilancio 2024 ha modificato il comma 1 dell’articolo 34 del d. lgs 26 marzo 2001, n. 151,

(Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), disponendo l’elevazione, dal 30% al 60% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per un’ulteriore mensilità, da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età). Per il solo anno 2024 l’elevazione dell’indennità di congedo parentale per l’ulteriore mese è pari all’80% della retribuzione (invece che del 60%).

A chi si rivolge?

Il legislatore ha modificato il solo articolo 34 del d. lgs n.151/2001, dunque l’elevazione dell’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, restando escluse tutte le altre categorie di lavoratori.

Cosa è previsto?

La modifica normativa citata non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale, ma dispone l’elevazione dell’indennità al 60 % della retribuzione (80 % per il solo anno 2024) per un ulteriore mese (rispetto a quello già previsto dalla legge di Bilancio 2023) dei tre spettanti a ciascun genitore e non trasferibili all’altro.

Tale elevazione:

  •  è riconoscibile a condizione che il mese di congedo parentale sia fruito entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età) del minore;
  • interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria.

L’ulteriore mese pagato al 60% è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi. La fruizione “alternata” tra i genitori non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.

Conseguentemente, entro i limiti massimi di entrambi i genitori previsti dall’articolo 32 del Testo Unico (10 mesi elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio o entro 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento, il congedo parentale di entrambi i genitori o del cosiddetto “genitore solo” sarà gestito come di seguito:

  • un mese con indennità all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni

dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;

  • un ulteriore mese è indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024),

entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;

  • sette mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
  •  i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, del T.U.

Da quando decorre?

La previsione normativa della legge di Bilancio 2024 interessa esclusivamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.

Sono, quindi, esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2023.

Come si presenta la domanda?

La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale istituzionale https://www.inps.it/, il contact center o tramite gli istituti di patronato. Qui il testo integrale della circolare nel quale sono riportati anche vari esempi pratici.

Altri articoli di 
Maria Santina Panarella
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram