Congedi di paternità: l’Ispettorato Nazionale del Lavoro sottolinea la necessità delle verifiche su comportamenti datoriali che ne ostacolino la fruizione

Lo scorso agosto sono entrate in vigore le nuove disposizioni introdotte in tema di conciliazione tra attività lavorativa e vita privata.

Si tratta delle norme contenute nel d. lgs. n. 105 del 30 giugno 2022 che hanno apportato modifiche ed integrazioni al d. lgs. n. 151/2001 (‘Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità’), alla l. n. 104/1992 (‘Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate’) nonché alla l. n. 81/2017 (‘Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato’) (Qui un approfondimento sulle nuove disposizioni Conciliazione attività lavorativa e vita privata per genitori e prestatori di assistenza: in vigore le nuove disposizioni).

Alla luce di tale intervento normativo, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha diffuso una nota (clicca qui per visualizzare il testo integrale) al fine di fornire specifiche indicazioni al personale ispettivo in ordine alla corretta applicazione ed ai profili di carattere sanzionatorio della disciplina contenuta nel d. lgs. 105/2022.

Con particolare riferimento al congedo di paternità obbligatorio, riconosciuto al padre lavoratore dipendente per un periodo di 10 giorni lavorativi e con corresponsione di una indennità giornaliera pari al 100 % della retribuzione, l’Ispettorato ha ricordato che il datore di lavoro è tenuto al riconoscimento del congedo richiesto dal lavoratore – da ciò la sua obbligatorietà – nei modi previsti dal comma 6 dello stesso art. 27-bis (comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni in cui si intende fruire del congedo, anche attraverso “l’utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze”, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile).

L’Ispettorato ha evidenziato la necessità di verificare, sul piano degli accertamenti ispettivi ed in relazione alla mancata fruizione del congedo da parte del lavoratore, un eventuale comportamento datoriale che ne ostacoli la fruizione, con la precisazione che non può ritenersi di ostacolo la richiesta datoriale di fruire del congedo in tempi compatibili con il preavviso di cinque giorni stabilito dallo stesso legislatore, a meno che un eventuale parto anticipato rispetto alla data presunta non consenta al lavoratore di rispettare il preavviso e ferme restando le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.

Si rammenta che, sotto il profilo sanzionatorio, il nuovo art. 31-bis del d. lgs. n. 151/2001 prevede che “il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all'articolo 27-bis sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582 e, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni”.

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Maria Santina Panarella
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