La nullità della clausola che non prevede il diritto dell’assicurato alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall’assicuratore: inderogabilità in pejus dell’art. 1917, terzo comma, c.c.

Camilla Maranzano
12 Luglio 2022

Con la recentissima sentenza n. 21220 del 5 luglio 2022 la Cassazione ha affermato la nullità della clausola inserita in un contratto di assicurazione nella parte in cui non prevede il diritto dell’assicurato, convenuto dal terzo danneggiato, alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall’assicuratore. Tale clausola, costituendo una deroga in pejus all’art. 1917, terzo comma, c.c., deve considerarsi nulla in quanto violativa del disposto dell’art. 1932 c.c.

1. - I fatti di causa.

All’ingegnere omissis veniva affidato il compito di redigere il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria di alcuni edifici scolastici, opere che il Comune di Milano aveva appaltato nel 2012 alla società omissis.

Non avendo ricevuto il corrispettivo pattuito per l’opera professionale prestata, il professionista adiva il Tribunale di Busto Arsizio al fine di ottenere un’ingiunzione di pagamento per l’importo di 87.937,64 euro.

La società omissis si opponeva al decreto ingiuntivo non ritenendo dovuta la somma in quanto il progetto realizzato dall’ing. omissis presentava molteplici vizi e carenze che avevano costretto la società appaltatrice a sostenere ulteriori spese per correggere i predetti errori progettuali.

Di fronte alla domanda proposta dalla società appaltatrice in via riconvenzionale l’ing. omissis chiamava in causa il proprio assicuratore al fine di tenerlo indenne nel caso fosse stata accertata la sua responsabilità professionale.

Al momento della costituzione la compagnia eccepiva l’inefficacia del contratto assicurativo.

L’opposizione veniva accolta e la compagnia veniva condannata a tenere indenne l’ing. omissis dalle pretese della società appaltatrice “limitatamente alla condanna al risarcimento del danno e al netto della franchigia contrattualmente prevista”.

Contro la sentenza di primo grado l’ing. omissis proponeva impugnazione deducendo, tra i vari motivi di gravame, la mancata pronuncia da parte del Tribunale sulla sua domanda di condanna dell’assicuratore a rifondere le spese di resistenza cioè quelle sostenute per contrastare la pretesa risarcitoria della società appaltatrice ai sensi dell’art. 1917, terzo comma, c.c.

La Corte d’appello, rigettando il gravame negava il diritto dell’assicurato a pretendere la rifusione delle spese di resistenza stante la presenza di una clausola contrattuale, inserita nel contratto di assicurazione, che escludeva espressamente la rifusione di tali spese nel caso in cui l’assicurato si fosse avvalso di avvocati o periti non designati dall’assicuratore. La clausola doveva ritenersi pienamente valida non ostandovi il disposto del terzo comma dell’art. 1917 c.c. in quanto norma derogabile.

2. – Il giudizio davanti alla Cassazione.

La sentenza di secondo grado veniva impugnata davanti alla Corte di Cassazione dall’ing. omissis per un unico motivo di ricorso. Secondo il ricorrente l’art. 1917, terzo comma, c.c. non poteva considerarsi norma derogabile dalla volontà delle parti.

La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell’ing. omissis.

La clausola contrattuale che subordina la rifusione delle spese di resistenza sostenute dall’assicurato al placet dell’assicuratore, costituendo una deroga in pejus all’art. 1917, terzo comma, c.c., deve considerarsi affetta da nullità.

E ciò proprio perché è la stessa legge a non imporre condizioni di sorta al diritto dell’assicurato ad ottenere il rimborso delle spese di resistenza.

Le spese di resistenza, continua la Corte, sono “spese di salvataggio” ai sensi dell’art. 1914 c.c., in quanto affrontate dall’assicurato nell’interesse comune di questi e dell’assicuratore. Le stesse sono rimborsabili nella misura in cui non siano sostenute avventatamente.

In conclusione, la Corte di Cassazione, nel cassare la sentenza di secondo grado, ha espresso il seguente principio di diritto a cui dovrà uniformarsi il giudice del rinvio: “la clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l’assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall’assicuratore, è una clausola che deroga in pejus all’art. 1917, terzo comma, c.c., e di conseguenza è nulla ai sensi dell’articolo 1932 c.c.”.

Per leggere la sentenza integrale clicca qui:

https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2022/07/06/21220.pdf

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