Vaccino non obbligatorio e indennizzo: la parola alla Corte Costituzionale

Stefano Guadagno
14 Giugno 2022

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza del 30 maggio 2022, n. 17441 ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale della L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1, co. 1, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost., nella parte in cui non prevede che il diritto all'indennizzo spetti anche ai soggetti che abbiano subito lesioni e/o infermità, da cui siano derivati danni irreversibili all'integrità psico-fisica, per essere stati sottoposti a vaccino non obbligatorio, ma raccomandato, antimeningococco.

Il fatto

La vicenda processuale trae origine dalla richiesta di riconoscimento dell’indennizzo ex art. 1, co. 1 e 2, L. 210/92 avanzata dai genitori di un minore che aveva subito um menomazione dell’integrità psico-fisica in consguenza della sottoposizione a vaccino non obbligatorio, ma raccomandato, antimeningococco.

I giudici di merito avevano accolto la domanda anche sulla base della c.t.u. espletata, che aveva riconosciuto il nesso di causalità tra la vaccinazione e la patologia del minore.

In particolare, la Corte d’Appello di Brescia, premesso che “la vaccinazione, rispondente ad un interesse della collettività, legittima l'obbligo imposto al singolo per un determinato trattamento sanitario ancorché comportante un rischio specifico, ma non postula il sacrificio della salute del singolo individuo per la tutela della salute degli altri”, ha rilevato che “il corretto bilanciamento fra la dimensione collettiva del valore della salute e la dimensione individuale implica il riconoscimento, all'avverarsi del rischio specifico, di una protezione ulteriore a favore del soggetto passivo del trattamento”. E, dunque, “la provvidenza indennitaria si giustifica quante volte il singolo abbia esposto a rischio la propria salute per la tutela di un interesse collettivo e ciò vale non solo per la vaccinazione obbligatoria per legge ma anche per quella raccomandata”.

Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 1, co. 1, L. 210/92 per la avere la Corte d’Appello riconosciuto la tutela indennitaria in riferimento alla somministrazione di un vaccino non obbligatorio.

Il dato normativo di riferimento e i precedenti della Corte Costituzionale

Il dato normativo da cui muove la sentenza in esame è l’art. 1 L. 210/92, il quale riconosce un indennizzo da parte dello Stato in favore di “chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica”.

Su questa disposizione si sono registrati diversi interventi della Corte Costituzionale, sollecitata a pronunciarsi sull’estensibilità del diritto all’indennizzo in caso di lesioni conseguenti a vaccino non obbligatorio.

Tra queste, la stessa pronuncia in commento, rammenta le sentenze n. 27 del  4 marzo 1998 e n. 423 del 18 ottobre 2000 che hanno dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 1 L. 210/92 nella parte in cui non prevede l’indennizzo in favore di soggetti che hanno subito lesioni in conseguenza, rispettivamente, delle vaccinazioni antipolio e antiepatite B prima che le stesse divenissero obbligatorie.

Ancora di recente, la Corte Costituzionale, con sentenza 22 novembre 2017, n. 268 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 cit. nella parte in cui non prevede il diritto di indennizzo in favore di coloro che si sono sottoposti a vaccino antinfluenzale. La Corte, in particolare, muove dalla considerazione che “La ragione determinante del diritto all'indennizzo non deriva dall'essersi sottoposti a un trattamento obbligatorio, in quanto tale; essa risiede piuttosto nelle esigenze di solidarietà sociale che si impongono alla collettività, laddove il singolo subisca conseguenze negative per la propria integrità psico-fisica derivanti da un trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato) effettuato anche nell'interesse della collettività”. In questa prospettiva, incentrata sulla salute quale interesse obiettivo della collettività, “non vi è differenza qualitativa tra obbligo e raccomandazione: l'obbligatorietà del trattamento vaccinale è semplicemente uno degli strumenti a disposizione delle autorità sanitarie pubbliche per il perseguimento della tutela della salute collettiva, al pari della raccomandazione”.

Da ultimo, Corte cost., Sent. 23 giugno 2020, n. 118 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del primo comma dell’art. 1 L. 210/92 nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo a favore di chi abbia riportato lesioni a causa della vaccinazione contro il contagio dal virus dell’epatite A.

Le ragioni di rilevanza della questione di legittimità costituzionale

La sentenza in commento ha escluso che possa pervenirsi alla affermazione dell’indennizzabilità in favore di coloro che si sottopongono alla vaccinazione (raccomandata ma non obbligatoria) antimeningococciga sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 1, co. 1, L. 210/92. E ciò anche sulla base della considerazione che i precedenti arresti dalla Corte Costituzionale si rifeiscono a vaccinazioni peculiari e non se ne può estendere l’applicazione oltre quegli specifici trattamenti.

La Corte di Cassazionerileva come l’art. 1, co. 1, L. 210/92 introdurrebbe una irragionevole “differenziazione di trattamento tra quanti si siano sottoposti a vaccinazione in osservanza di un obbligo giuridico e quanti, invece, a tale vaccinazione si siano determinati ottemperando alle raccomandazioni delle autorità sanitarie”. La sentenza, richiamando la citata sentenza n. 268/2017 della Corte Costituzionale, sottolinea la sovrapponibilità tra obbligatorietà e raccomandazione del trattamento, nella prospettiva della tuela della salute, con la precisazione che “la tecnica della raccomandazione esprime maggiore attenzione all'autodeterminazione individuale e, quindi, al profilo soggettivo del diritto fondamentale alla salute, tutelato dall'art. 32 Cost., comma 1, ma è pur sempre indirizzata allo scopo di ottenere la migliore salvaguardia della salute come interesse anche collettivo”. Inoltre, rileva il Supremo Collegio, la protezione individuale derivante dall’indennizzo, “completa il patto di solidarietà … tra individuo e collettività in tema di tutela della salute e, come già detto, rende più serio e affidabile ogni programma sanitario volto alla diffusione dei trattamenti vaccinali, al fine della più ampia copertura della popolazione”.

Sulla base di tali considerazioni, dunque, la sentenza in commento rimette alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell’art. 1, co. 1, L. 210/92 “nella parte in cui non prevede che il diritto all'indennizzo, istituito e regolato dalla stessa legge e alle condizioni ivi previste, spetti anche ai soggetti che abbiano subito lesioni e/o infermità, da cui siano derivali danni irreversibili all'integrità psico-fisica, per essere stati sottoposti a vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, antimeningococcica”.  

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