Il limite di tollerabilità delle immissioni non ha carattere assoluto

Stefano Guadagno
24 Febbraio 2023

Il limite di tollerabilità delle immissioni non ha carattere assoluto ma è relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti.

Questo il principio riaffermato da Cass., 14 settembre 2022, n. 27036.

La vicenda culminata nella sentenza in esame trae origine dalla proposizione, da parte di società esercente attività di ristorazione, di una domanda di accertamento, ai sensi dell’art. 844 c.c. (sui limiti posti dalla norma al diritto di proprietà v., sul nostro sito, Roberto Lama "L’intollerabilità delle immissioni e la tutela della vivibilità dell’abitazione e della qualità della vita all’interno di essa"), del superamento del limite di tollerabilità delle immissioni olfattive provenienti dall’allevamento di maiali situato in prossimità del fondo.

La Corte territoriale ha attribuito la priorità d’uso (c.d. preuso), cui ha riguardo il comma 2, in favore della società di allevamento di maiali, ritenendo che non fosse necessario verificare quale attività - tra quella di ristorazione o quella di allevamento - fosse stata storicamente iniziata per prima. Ciò in base al duplice rilievo che, per un verso, entrambe le parti avevano trasformato radicalmente le preesistenti strutture aziendali da loro rispettivamente acquistate e, per altro verso, che sia la preesistente pizzeria sia il preesistente allevamento dei maiali avevano più volte interrotto la propria attività, rimanendo inattivi per diverso tempo.

La sentenza in commento ha ritenuto tale giudizio di fatto, sorretto da motivazione, e come tale non censurabile in sede di cassazione.

Occorre, in ogni caso, osservare che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che “In materia di immissioni dannose (nella specie di natura olfattiva ed acustica) il criterio del preuso cui fa riferimento l'art. 844, comma 2, c.c. ha carattere sussidiario e facoltativo, sicché il giudice del merito, nella valutazione della normale tollerabilità delle immissioni, non è tenuto a farvi ricorso quando, in base agli opportuni accertamenti di fatto, e secondo il suo apprezzamento, incensurabile se adeguatamente motivato, ritenga superata la soglia di tollerabilità” (cfr., su tutte, Cass., 11 maggio 2005, n. 9865).

La sentenza in commento ha quindi condiviso le considerazioni della Corte d’Appello secondo cui “il concetto di normale tollerabilità sarebbe relativo e variabile, non riferibile alla sensibilità di colui che subisce le immissioni, ma da considerare in modo elastico in base alle caratteristiche della zona ed alle abitudini degli abitanti”. In questa prospettiva, dunque, la "condizione dei luoghi", cui ha riguardo l'art. 844 c.c., va riferita allo stato complessivo della zona circostante il fondo che subisce le esalazioni, a tal fine dovendosi avere riguardo alle sue caratteristiche-economiche ed alla prevalente tipologia delle attività, anche produttive, che vi si svolgono.

Questi argomenti si pongono nel solco del consolidato insegnamento del Supremo Collegio (v., in particolare, Cass., 5 novembre 2018, n. 28201, ove si legge: “Il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante della zona, su cui vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi. Non può giungersi a ritenere intollerabili le immissioni sonore sulla base del livello di rumorosità di fondo calcolato in un solo ambiente e in condizioni di assoluto silenzio, prescindendo dalle normali modalità di utilizzo degli immobili e dal livello di rumorosità della zona, correttamente rilevata”; nello stesso senso, da ultimo Cass., 20 gennaio 2023, n.1823, ed ancora, in precedenza, Cass., 5 agosto 2011, n. 17051).

La relatività della valutazione del limite di tollerabilità delle immissioni è – di converso – riferibile a tutti quei casi in cui tale limite sia fissato dalla legge o da provvedimenti amministrativi. In tali casi, la giurisprudenza ha precisato che “I parametri fissati da norme speciali ambientali di tipo amministrativo (espressione di esigenze di tutela pubblicistiche) per valutare la tollerabilità o meno delle immissioni non sono vincolanti per il giudice civile, che potrà discostarsene - nei limiti dettati dalla norma civilistica, secondo il suo prudente apprezzamento e in considerazione della peculiarità del caso concreto - pervenendo ad un giudizio di intollerabilità anche ove esse siano contenute in quei limiti.

Ne discende, quale corollario dei principi appena esposti, che dovrebbero ritenersi tollerabili in zone agricole immissioni olfattive che, di contro, sarebbero intollerabili in zone residenziali.

Applicando tali principi, i giudici di merito hanno affermato che le immissioni provenienti dall'allevamento di suini - in quanto non dovute “all'emissione dei reflui dei maiali nell'area, bensì agli odori fisiologicamente prodotti dagli animali, non diversamente eliminabili” - non dovessero ritenersi intollerabili in ragione del rilievo che l'azienda della società esercente attività di ristorazione era collocata in una zona a forte espansione agricola ed era circondata da fondi destinati all'agricoltura ed all'allevamento zootecnico.

La sentenza in commento ha ritenuto la valutazione operata dai giudici di merito, calibrata sul contemperamento, prescritto dal comma 2 dell’art. 844 c.c., delle “esigenze della produzione con le ragioni della proprietà”, integrare un accertamento di merito, come tale insindacabile in sede di legittimità.

Anche tale conclusione si pone nel solco della tradizionale giurisprudenza, secondo cui “la valutazione di intollerabilità, ove adeguatamente motivata nell'ambito dei principi direttivi indicati dal citato art. 844 c.c., con specifico riguardo al contemperamento delle esigenze della proprietà privata con quelle della produzione, costituisce accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità” (Cass., ord. n. 23754 del 01/10/2018).

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