: Le ipotesi in cui le transazioni sottoscritte presso le c.d. “sedi protette” sono valide e non sono impugnabili sono un’eccezione alla regola della loro tendenziale invalidità stabilita dal primo comma dell’art. 2113 c.c.; per questo motivo sono tassative, dovendo altresì ricorrere alcuni presupposti – individuati dalla Cassazione – affinché esse siano effettivamente immodificabili.