Il procedimento per la repressione della condotta antisindacale è applicabile ai soli rapporti di natura subordinata. La decisione del Tribunale di Firenze del 9 febbraio 2021

Camilla Maranzano
2 Aprile 2021

Se non firmerai il nuovo contratto di collaborazione entro il 2 novembre, a partire dal 3 novembre non potrai più consegnare con Deliveroo poiché il tuo contratto non sarà più conforme alla legge”.

Questo il messaggio apparso sugli smartphone dei rider di Firenze con cui Deliveroo Italy s.r.l. ha comunicato il recesso dal rapporto di lavoro e la nuova proposta contrattuale che richiama in più punti il c.d. “C.C.N.L. rider”, stipulato tra Assodelivery e Ugl Rider mentre era pendente la trattativa promossa dal Ministero del Lavoro con le organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

Secondo Nidil CGIL Firenze, Filt CGIL Firenze e Filcams CGIL Firenze, Deliveroo avrebbe imposto l’accettazione della predetta contrattazione collettiva, sottoscritta da Ugl (soggetto non qualificato in quanto organismo sindacale che beneficia di un illegittimo sostegno anche di carattere finanziario da parte della stessa Deliveroo), come condizione per continuare a lavorare tramite un licenziamento di massa. Le O.O.S.S. hanno agito davanti al Tribunale di Firenze proponendo ricorso ex art. 28 della l. 300/70 al fine di ottenere la repressione della condotta antisindacale posta in essere dalla società datrice di lavoro lesiva del diritto alla consultazione informata, nonché del ruolo e dell’immagine delle organizzazioni sindacali nei confronti dei propri iscritti.

Nel giudizio si è costituita Deliveroo Italy s.r.l. eccependo l’incompetenza del giudice adito e il difetto di legittimazione attiva delle organizzazioni sindacali ricorrenti.

Il Tribunale di Firenze, in merito alla prima eccezione, richiamato ilconsolidato orientamento del giudice di legittimità, secondo cui ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente all’emissione del decreto di repressione della condotta antisindacale “rileva il luogo di commissione del comportamento denunciato, e non quello in cui esso è deliberato, anche quando il medesimo comportamento (deciso con un’unica deliberazione) sia posto in essere in luoghi ricadenti in diverse circoscrizioni giudiziarie – dovendo, in tal caso, escludersi la possibilità di un conflitto di giudicati, in quanto i provvedimenti, eventualmente diversi, dei vari giudici avrebbero una efficacia limitata alla condotta realizzata nella circoscrizione di ciascuno di essi”, ha affermato la propria competenza in quanto il comportamento antisindacale denunciato è da ritenersi posto in essere in ogni luogo nel quale i rider hanno ricevuto in modalità telematica (messaggio sullo smartphone) la comunicazione del recesso e della proposta contrattuale, atti unilaterali recettizi, e quindi, anche in Firenze.

In relazione alla seconda eccezione, il Tribunale di Firenze, premesso che il perimetro di azione del procedimento per la repressione della condotta antisindacale resta confinato ai soli conflitti che si sviluppano all’interno dei rapporti di natura subordinata, ha affrontato la questione pregiudiziale relativa alla “natura” del rapporto di lavoro tra i rider e Deliveroo.

Nel periodo contestato, secondo quanto accertato dal Tribunale di Firenze, seppur nei limiti della sommarietà del giudizio instaurato che impedisce l’assunzione di prove costituende, i rider erano liberi di dare o meno la propria diponibilità per i vari turni (slot), e, quindi, di decidere se e quando lavorare, senza dover giustificare la loro decisione e senza dover reperire un sostituto. La mancanza dell’obbligo di lavorare, che costituisce elemento caratterizzante, ai sensi dell’art. 2094 c.c., la prestazione di natura subordinata (C. App. Torino n. 26/2019), impedirebbe di qualificare il rapporto di lavoro tra i rider e Deliveroo come rapporto di natura subordinata, con la conseguenza che non sarebbe applicabile alla fattispecie l’art. 28 della l. 300/1970.

Anche laddove il rapporto di lavoro del rider venisse inquadrato come collaborazione organizzata dal committente (o eterorganizzata) si arriverebbe alla medesima conclusione, in quanto il richiamo, operato dall’art. 2, comma 1, del d.lgs. 81/2015, alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato concerne solo la disciplina (sostanziale) relativa al trattamento economico e normativo dei rapporti individuali di lavoro subordinato. Pertanto, anche la lettura della disposizione dell’art. 2, co. 1° co. cit. come norma di disciplina, secondo la nota impostazione di Cass. 1663/2020, (solo) implicitamente richiamata dal decreto, non potrebbe mutare i termini del discorso. L’art. 28 della L. 300/1970, essendo una disposizione di carattere esclusivamente processuale, resterebbe fuori da tale richiamo.

Né – secondo il Tribunale – potrebbe essere utilmente richiamata, al fine di estendere l’applicabilità del rimedio della condotta antisindacale anche a quest’area di ipotesi, la previsione dell’art. 47 – quinquies d. lgs. 81/08, in quanto essa è in grado di fondare l’applicazione all’area dei lavoratori autonomi delle sole previsioni contenute nel libro I, ma non anche di quelle del libro IV della L. n. 300/70.

Con decreto del 9 febbraio 2021 il Tribunale di Firenze ha, pertanto, rigettato il ricorso dichiarando il difetto di legittimazione attiva delle O.O.S.S. ricorrenti non essendo l’azione prevista dall’art. 28 della l. 300/70 estensibile alle organizzazioni sindacali di soggetti qualificati come lavoratori autonomi o parasubordinati.

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