Obbligo vaccinale: la CEDU non accoglie le richieste di provvedimenti provvisori dei vigili del fuoco francesi

Il 24 agosto 2021 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha respinto le richieste di misure provvisorie che i vigili del fuoco francesi (professionisti e volontari) avevano presentato, cinque giorni prima, a seguito dell’entrata in vigore della legge francese 2021-1040 del 5 agosto 2021 relativa alla gestione della crisi sanitaria.

Come si legge nel comunicato stampa del 25 agosto 2021 (https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#%20), la Corte ha ritenuto che tali richieste esulassero dal campo di applicazione dell’art. 39 del suo Regolamento[1].

I 672 vigili del fuoco istanti avevano chiesto l’adozione di misure cautelari, invocando l’urgenza e richiamando il proprio diritto alla vita (tutelato dall’articolo 2[2] della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo) ed al rispetto della vita privata e familiare (tutelato dall’articolo 8[3]).

Gli istanti avevano così chiesto:

  • a titolo principale, di “sospendere l’obbligo vaccinale previsto dall'articolo 12 della legge del 5 agosto 2021”;
  • in subordine, di sospendere “le disposizioni prevedenti l’interdizione dall’attività alle persone che non hanno rispettato l’obbligo vaccinale” e di “sospendere le disposizioni prevedenti l’interruzione del versamento della retribuzione per le persone che non hanno soddisfatto l’obbligo vaccinale di cui all’articolo 12 della legge del 5 agosto 2021”.

Come la stessa Corte ha ricordato, i provvedimenti previsti dall’art. 39 del sopra citato Regolamento possono essere concessi solo in via eccezionale, qualora i richiedenti siano esposti, in assenza di tali misure, ad un rischio reale di danni irreparabili.

Dunque, le misure provvisorie vengono accordate – invero assai raramente - dalla Corte unicamente in presenza di condizioni ben precise, laddove rischiano di verificarsi delle gravi violazioni della Convenzione. E, nel caso di specie, tali violazioni non sono state ritenute sussistenti.

Sebbene la decisione in commento non preveda e non preannunci le ulteriori decisioni sulla ricevibilità o sulla fondatezza delle domande in questione, si tratta, comunque, di una importante pronuncia nel quadro attuale di discussione sull’obbligo vaccinale (in argomento, si veda “Corte Europea dei diritti dell’Uomo: i vaccini obbligatori possono essere considerati necessari in una società democratica” https://www.studioclaudioscognamiglio.it/corte-europea-dei-diritti-delluomo-i-vaccini-obbligatori-possono-essere-considerati-necessari-in-una-societa-democratica/).


[1] Articolo 39 – Misure provvisorie: “1. La camera o, se del caso, il presidente della sezione o un giudice di turno designato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, possono, su richiesta di una parte o di ogni altra persona interessata, ovvero d’ufficio, indicare alle parti le misure provvisorie la cui adozione è ritenuta necessaria nell’interesse delle parti o del corretto svolgimento della procedura”.

[2] Articolo 2 – Diritto alla vita:1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge.  Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena”

[3] Articolo 8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare – “1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.2.  Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle  libertà altrui”.

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Maria Santina Panarella
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