La procura non deve essere rilasciata contestualmente alla redazione del ricorso per cassazione. Il chiaro intervento delle Sezioni Unite

Stefano Guadagno
23 Gennaio 2024

La procura alle liti non deve necessariamente essere conferita nello stesso contesto spaziale e temporale di redazione del ricorso per cassazione. È necessario soltanto che essa sia “congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso”.

Questo il principio affermato, con sentenza del 19 gennaio 2024, n. 2075,dalle Sezioni Unite, investite della questione se la procura speciale per proporre ricorso per cassazione possa essere rilasciata in data anteriore alla redazione del ricorso e in luogo diverso da quello indicato nell’atto stesso.

L’ordinanza interlocutoria n. 19039 del 5 luglio 2023 aveva rinvenuto un contrasto giurisprudenziale sulla questione nell’ambito delle sezioni semplici.

In particolare, secondo un primo orientamento (da ultimo ripreso da Cass., Sez. III, 4 aprile 2023, n. 9271; v., tra le altre citate dalla sentenza in commento, Cass., Sez. III, 6 aprile 2022, n. 11240; Cass., Sez. III, 7 aprile 2022, n. 11244; Cass., Sez. III, 21 aprile 2022, n. 12707; Cass., Sez. III, 4 novembre 2022, n. 32569), le ragioni che impongono il rilascio della procura alle liti per la proposizione di ricorso per cassazione contestualmente alla redazione dell’atto di impugnazione, sarebbero rinvenibili:

  • nell’art. 83, terzo comma, c.p.c. dev’essere necessariamente “apposta in calce o a margine” di uno negli atti elencati della medesima norma, e deve quindi essere necessariamente collegato allo stesso;
  • nella previsione dell’art. 2703, secondo comma, c.c. secondo cui l’autenticazione della sottoscrizione deve avvenire alla presenza del pubblico ufficiale a ciò abilitato;
  • nell’art. 83, comma 20 ter, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, inserito dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 127, che ha legittimato, nel periodo dell’emergenza da Covid 19, la certificazione dell’autografia della sottoscrizione “apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica

Secondo una diversa ricostruzione, “il requisito della specialità della procura, di cui all’art. 83, comma 3, c.p.c., non postula la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto cui accede, dal momento che, anche nel caso in cui la procura sia stata redatta, sottoscritta e autenticata in data anteriore a quella del ricorso, è possibile desumerne la specialità, da un lato, dalla sua congiunzione (materiale o telematica) al ricorso e, dall’altro, dalla sua susseguente notifica insieme a quest’ultimo” (Cass., Sez. III, 15 dicembre 2022, n. 36827).

Se, infatti, la ratio del citato art. 83 risiede “nella certezza e nella conoscibilità del potere rappresentativo del difensore che sostituisce in giudizio la parte”, è sufficiente che la procura speciale sia rilasciata in epoca successiva al provvedimento da impugnare e in epoca anteriore alla notificazione del ricorso. 

In questi termini, tra le molte citate Cass., Sez. Lav., 21 novembre 2023, n. 32248.

Le Sezioni Unite, pur ripercorrendo il percorso argomentativo dell’ordinanza remittente, evidenziano come l’orientamento meno restrittivo sia in realtà ben radicato nella giurisprudenza del Supremo Collegio, dubitando quindi, già in premessa, dell’effettiva esistenza di un contrasto giurisprudenziale.

La sentenza in commento, prendendo le mosse da affermazioni di carattere generale, dà quindi seguito ad un approccio sostanzialistico. In questa prospettiva, il punto di riferimento è rappresentato dal sistema di valori delineato dalla Costituzione (artt. 24 e 111) e dalla normativa sovranazionale (art. 47 della Carta di Nizza, art. 19 del Trattato sull’Unione europea, art. 6 CEDU), che privilegia il diritto di difesa, il quale si esplica anche nel principio che “impone di evitare eccessi di formalismo e, quindi, restrizioni del diritto della parte all’accesso ad un tribunale che non siano frutto di criteri ragionevoli e proporzionali” (tra le altre, citate nella pronuncia in commento, Corte EDU, 16 giugno 2015, Mazzoni c. Italia; Corte EDU, 28 ottobre 2021, Succi c. Italia; nella giurisprudenza interna, v., tra le molte, Cass., S.U., 18 marzo 2022, n. 8950).

Ciò premesso, la Corte – richiamando Cass. 36507/22 - individua quale requisito essenziale affinché l’avvocato possa spendere il potere di certificazione dell’autografia della sottoscrizione la “collocazione topografica” della procura rispetto all’atto cui si riferisce. Dunque, “la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere”.

D’altro canto, lo stesso art. 83 c.p.c. “non fa menzione della data (né tantomeno del luogo) di conferimento quale requisito di forma-contenuto della procura alle liti” (in questi termini, il richiamo è a Cass., Sez. Un., 1° giugno 2021, n. 15177). 

Le Sezioni Unite, dunque, concludono nel senso che “il potere-dovere che la disciplina generale dell’art. 83, terzo comma, c.p.c. attribuisce al difensore investe (e si esaurisce nel) la certificazione della sottoscrizione autografa della procura da parte dal suo assistito” e non altro. Se ne deve trarre quale corollario che non è necessario che il conferimento della procura “sia contestuale o successivo alla redazione dell'atto, non essendo richiesta, a pena di nullità, la dimostrazione della volontà della parte di fare proprio il contenuto del medesimo atto nel momento stesso della sua formazione ovvero ex post”.

In altre parole, “Il conferimento della procura a margine o in calce (anche nelle distinte modalità – della procura nativa digitale e della copia informatica di procura rilasciata su supporto cartaceo - contemplate dal terzo comma dell’art. 83 c.p.c.), provando l'esistenza del rapporto fiduciario tra la parte ed il patrono da essa scelto, soddisfa compiutamente il dettato dello stesso art. 83 c.p.c.". E ciò sul presupposto che la ratio della norma" risiede nella certezza e nella conoscibilità all'esterno del potere rappresentativo del difensore, che sostituisce in giudizio la parte, e non già nella corrispondenza dell'attività svolta dal difensore all'effettivo volere del rappresentato, che attiene esclusivamente al rapporto interno tra difensore e cliente”.

In conclusione, quindi, ai fini della ammissibilità del ricorso per cassazione è necessario e sufficiente che “il conferimento della procura alle liti avvenga all’interno della finestra temporale segnata dal momento (iniziale) di pubblicazione del provvedimento da impugnare e da quello (finale) della notificazione del ricorso: dunque, rispettivamente, né prima, né dopo”.

Altri articoli di 
Stefano Guadagno
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram