Le Sezioni Unite si esprimono sulla necessità di esibizione in giudizio dell’avviso di ricevimento della ‘raccomandata informativa’ C.A.D.

Camilla Maranzano
26 Giugno 2021

Con la sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute a comporre il contrasto giurisprudenziale sorto sulla questione della regolarità della notifica di un atto impositivo, compiuta a mezzo posta, nel caso di mancata produzione in giudizio degli avvisi di ricevimento delle raccomandate di comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) del plico, previste in caso di temporanea irreperibilità del destinatario.

La questione era stata rimessa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite dalla Quinta Sezione Civile della Cassazione con l’ordinanza n. 21714 dell’8 ottobre 2020 (link precedente commento) che aveva dato atto dell’esistenza di due orientamenti giurisprudenziali contrapposti sulla medesima questione giuridica.

Le Sezioni Unite sposano l’orientamento meno risalente che ritiene non più sufficiente, al fine del rituale perfezionamento della procedura notificatoria, la prova offerta dall’Agenzia delle entrate costituita dalla produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente l’atto notificando con l’attestazione di spedizione della CAD, essendo invece necessario che il notificante produca in giudizio l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa (CAD).

In forza dell’interpretazione costituzionalmente orientata e sistematica data dalla Corte Costituzionale all’art. 8, co. 4, L. 890/1982 e all’art. 140 c.p.c., è dunque necessario verificare in concreto l’avvenuta ricezione della CAD ed a tal fine il notificante è processualmente onerato della produzione del relativo avviso di ricevimento.

Concludendo le Sezioni Unite hanno formulato il seguente principio di diritto: "In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima".

Sullo stesso argomento sempre su questo sito: https://www.studioclaudioscognamiglio.it/la-conoscenza-dellatto-da-parte-del-destinatario-puo-essere-dimostrata-solo-con-lesibizione-in-giudizio-della-c-a-d/

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