Le minacce rivolte al datore a seguito di contestazione disciplinare possono integrare giusta causa di licenziamento

Roberto Lama
18 Marzo 2026

Cass. ord. n. 5440/2026

Lo ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza n. 5440/2026 che qui brevemente si commenta.

Nel caso di specie, in particolare, il lavoratore era stato licenziato per giusta causa in ragione delle minacce rivolte ai vertici aziendali in occasione della ricezione di due lettere di contestazione disciplinare. Il dipendente aveva impugnato il recesso sostenendone la nullità per discriminazione indiretta, assumendo che la propria condizione psichica – connessa ad una situazione di abuso di alcol – avesse inciso sulla propria capacità di autodeterminazione al momento dei fatti.

La Corte territoriale, tuttavia, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, aveva accertato che il lavoratore fosse “sobrio e lucido al momento della ricezione delle lettere di contestazione”, escludendo così, sia la dedotta discriminazione, sia l’assenza dell’elemento soggettivo della condotta, ritenendo pertanto il licenziamento proporzionato alla gravità della minaccia.

Nel confermare tale decisione, la Cassazione ha innanzitutto ribadito che, in tema di responsabilità disciplinare, la valutazione della proporzionalità della sanzione deve essere condotta considerando tanto gli aspetti oggettivi quanto quelli soggettivi del fatto. In particolare, ha precisato che “la condizione psichica del lavoratore è pienamente implicata nel giudizio di proporzionalità”, sicché il giudice di merito, “qualora risultino allegate circostanze di fatto che mettano in discussione la riferibilità soggettiva della condotta all’agente”, prima ancora di verificare la negligenza o l’imperizia o l’intensità dell’elemento volitivo, deve ovviamente accertare che il lavoratore abbia agito con coscienza e volontà.

Nel caso di specie, tuttavia, tale verifica è stata correttamente effettuata, avendo la Corte d’appello escluso – sulla base delle risultanze della CTU – che il lavoratore versasse in una “condizione di privazione delle facoltà intellettive e volitive al momento dei fatti disciplinarmente rilevanti”.

Ha inoltre osservato la Corte che le doglianze del lavoratore in ordine agli esiiti della consulenza tecnica si traducono in un mero dissenso diagnostico, inammissibile in sede di legittimità. Infatti, affinché le critiche alla CTU possano assumere rilievo, è necessario che emergano “carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche e scientificamente errate”, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una diversa lettura dei dati clinici.

Infine, la Suprema Corte ha ribadito che il giudizio di proporzionalità tra fatto e sanzione costituisce apprezzamento di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti di una motivazione inesistente o manifestamente illogica, non essendo consentito alla Corte di legittimità sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del caso concreto.

Pertanto, alla luce della gravità delle minacce proferite dal lavoratore e dell’accertata piena capacità di autodeterminazione del medesimo, il licenziamento per giusta causa è stato ritenuto legittimo.

In tema di giusta causa, si veda anche: https://www.studioclaudioscognamiglio.it/frase-ingiuriosa-rivolta-al-superiore-per-la-cassazione-sussiste-la-giusta-causa-di-licenziamento/ nonché https://www.studioclaudioscognamiglio.it/la-condotta-illecita-extralavorativa-puo-giustificare-il-licenziamento-per-giusta-causa/

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