Cass. ord. n. 10769/2026
Il caso
Nel caso in esame la paziente aveva agito nei confronti della struttura sanitaria deducendo di aver subito, a seguito dell’impianto e della successiva rottura di protesi mammarie in silicone, un danno non patrimoniale non solo di natura fisica (formazione di ‘siliconomi’), ma anche psichica, lamentando l’insorgenza di un grave stato ansioso e depressivo connesso al timore di sviluppare ulteriori patologie.
Sia il Tribunale che la Corte d’appello avevano tuttavia escluso la sussistenza del nesso causale tra la rottura delle protesi e il danno psichico lamentato, valorizzando le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha innanzitutto ribadito i rigorosi limiti entro i quali può essere denunciato il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., precisando che esso riguarda esclusivamente “l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario”, e non può estendersi a “argomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive” né ad una diversa lettura del materiale istruttorio. Nel merito, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione della Corte territoriale, la quale aveva fondato il proprio convincimento su una CTU ritenuta attendibile perché basata su “dati obiettivi certi”, evidenziando, in particolare, la mancanza di riscontri documentali circa la sussistenza di una patologia psichiatrica causalmente riconducibile alla vicenda sanitaria. In tal senso, è stato valorizzato il fatto che la paziente presentasse già in precedenza problematiche psichiche, che non vi fosse alcuna documentazione clinica attestante una patologia psichiatrica successiva alla rottura della protesi e che, peraltro, la stessa ricorrente, in sede peritale, non avesse dichiarato “di avere in atto alcuna patologia psichiatrica né di assumere terapia farmacologica”.
Alla luce di tali elementi, la Corte ha condiviso la conclusione del giudice di merito secondo cui “la appellante non è riuscita a fornire materiale probatorio che potesse far risultare la esistenza di un valido nesso causale tra le sue patologie psichiche e la rottura della protesi”, escludendo quindi la risarcibilità del danno lamentato.
Infine, la Cassazione ha ribadito che la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non costituisce un obbligo, anche a fronte di una specifica richiesta di parte.
L’istanza ex art. 89 c.p.c.: cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive
Sebbene si tratti di un profilo marginale rispetto al merito della controversia, la pronuncia offre un interessante spunto in tema di correttezza del linguaggio processuale.
La Corte ha infatti esaminato l’istanza proposta dalla parte controricorrente ai sensi dell’art. 89 c.p.c., norma che – come noto – vieta alle parti e ai difensori di utilizzare negli atti difensivi “espressioni sconvenienti od offensive”, attribuendo al giudice il potere di ordinarne la cancellazione anche d’ufficio.
Richiamando un orientamento consolidato, la Cassazione ha in primo luogo ribadito che tale potere può essere esercitato anche nel giudizio di legittimità, trattandosi di un potere officioso volto a garantire il corretto svolgimento del processo.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che le espressioni utilizzate dalla parte ricorrente – in particolare il termine “clandestina” e la locuzione “(ed anzi clandestinamente)” – fossero non solo sconvenienti, ma anche offensive, in quanto “in contrasto con le esigenze dell’ambiente processuale”, “ultronee rispetto alle ragioni della difesa” e, soprattutto “lesive della persona del controricorrente e del suo difensore”.
Di conseguenza, la Suprema Corte ha accolto l’istanza e disposto la cancellazione delle predette espressioni dal ricorso.
Conclusioni
La pronuncia si segnala, da un lato, per il rigore con cui viene ribadita la necessità di una prova effettiva del nesso causale in materia di danno psichico, non essendo sufficiente la mera allegazione di uno stato di sofferenza soggettiva; dall’altro, per il richiamo al rispetto dei canoni di correttezza e continenza nel linguaggio processuale, la cui violazione può condurre alla cancellazione delle espressioni offensive anche in sede di legittimità nonché assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno.