Trib. Bologna, sez. lav., 4 giugno 2026
Con la sentenza del 4 giugno 2026 il Tribunale di Bologna ha affrontato il tema dei limiti entro i quali il datore di lavoro può rivolgersi direttamente ai lavoratori durante una trattativa sindacale, escludendo che tale condotta possa automaticamente ritenersi “antisindacale” ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori.
Nel caso di specie, in particolare, alcune organizzazioni sindacali avevano proposto opposizione avverso il decreto emesso nella fase sommaria ex art. 28 St. Lav., lamentando che la società, nel corso di una complessa trattativa sindacale avviata a seguito di una fusione societaria, avesse ripetutamente scavalcato il sindacato rivolgendosi direttamente ai lavoratori mediante comunicati affissi nelle bacheche aziendali e diffusi tramite posta elettronica.
Secondo le organizzazioni sindacali, in particolare, tali comunicazioni non si sarebbero limitate ad informare i dipendenti circa l’andamento delle trattative, ma avrebbero avuto lo scopo di delegittimare l’azione sindacale, screditarne l’operato e condizionare la libera formazione della volontà dei lavoratori.
Il Tribunale ha preliminarmente richiamato il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la natura antisindacale della condotta datoriale è configurabile ogniqualvolta il comportamento in parola sia oggettivamente idoneo a ledere la libertà sindacale o il diritto di sciopero, indipendentemente dall’esistenza di uno specifico intento lesivo. In particolare, viene rammentato che ciò che il giudice è chiamato ad accertare è “l’obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre l’effetto che la disposizione intende impedire, ossia la lesione della libertà sindacale e del diritto di sciopero”.
Muovendo da tali premesse, il Tribunale ha tuttavia escluso che la condotta contestata fosse idonea a comprimere le prerogative sindacali.
Il giudice ha anzitutto osservato che non esiste alcun principio, né normativo né sistematico, che attribuisca in via esclusiva alle organizzazioni sindacali il diritto di comunicare con i lavoratori. Al contrario, anche il datore di lavoro deve poter manifestare la propria posizione sulle questioni oggetto del confronto sindacale, poiché ciò consente ai lavoratori di conoscere le diverse posizioni delle parti contrapposte e di formare liberamente il proprio convincimento. La sentenza afferma infatti che “non vi è un fondamento normativo né una ragione logica, per ritenere che sia riservata, in via esclusiva, alle rappresentanze sindacali, la facoltà di rivolgersi ai lavoratori” e che tale facoltà deve essere riconosciuta anche alla parte datoriale, purché venga esercitata nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza. Sul punto, il giudice afferma che “l’obbligo da parte del datore di lavoro di mantenere un contegno neutrale non può giungere sino al punto di impedirgli di esprimere, in forma rispettosa, la sua posizione”, dovendo essere inteso come divieto di adottare “forme comunicative scorrette che possono inquinare il dibattito e pregiudicare il corretto sviluppo delle trattative sindacali”.
Pertanto, il limite dell’eventuale antisindacalità della condotta non è rappresentato dalla comunicazione diretta in sé, bensì dalle modalità con cui essa viene effettuata. Ciò che deve essere verificato è se il datore di lavoro abbia utilizzato forme comunicative scorrette o denigratorie, tali da alterare il corretto svolgimento della dialettica sindacale o da arrecare discredito alle organizzazioni dei lavoratori.
Sotto questo profilo, il Giudice ha ritenuto che i comunicati oggetto di causa si limitassero ad esporre la posizione aziendale rispetto alle vicende che avevano caratterizzato la trattativa, utilizzando toni misurati e rispettosi. Parimenti, il comunicato concernente il mancato accordo sul piano formativo non è stato ritenuto lesivo o fuorviante, poiché il contenuto dello stesso risultava sostanzialmente confermato dalla successiva replica delle organizzazioni sindacali, dalle quali emergeva effettivamente il rifiuto di sottoscrivere l’intesa alle condizioni proposte dall’azienda.
Da ultimo, il Tribunale ha evidenziato come le organizzazioni sindacali, per di più, non avessero dimostrato l’idoneità delle comunicazioni aziendali ad arrecare un concreto pregiudizio all’esercizio dell’attività sindacale o all’effettività del diritto di sciopero. Ed in effetti, ha accertato il Tribunale, le trattative sono proseguite regolarmente e non è emersa alcuna significativa riduzione delle adesioni alle iniziative di sciopero riconducibile causalmente alle comunicazioni della società.