Cass. civ., Sez. Un., 30 aprile 2026 n. 11959
Con la sentenza n. 11959/2026 le Sezioni Unite della Cassazione hanno affrontato la questione relativa alla esatta natura giuridica della c.d. “perizia contrattuale”, chiarendone i rapporti con l’arbitrato irrituale. E’ stato altresì affrontato il tema degli effetti che l’attivazione della procedura peritale produce sul decorso della prescrizione del diritto all’indennizzo assicurativo.
Il caso
La controversia trae origine da una rapina subita da un’oreficeria nel novembre del 2010 e dalla successiva richiesta di indennizzo formulata nei confronti della compagnia assicuratrice. Quest’ultima aveva agito in giudizio chiedendo venisse accertata l’intervenuta prescrizione del diritto dell’assicurata, sostenendo che la “chiamata” della perizia contrattuale fosse stata effettuata soltanto nel 2017, cioè oltre il termine biennale di prescrizione previsto dall’art. 2952 c.c. La parte assicurata, invece, eccepiva che le clausole contenute nella polizza integrassero un arbitrato irrituale e che, pertanto, la controversia non potesse essere devoluta immediatamente al giudice ordinario, ma solo dopo l’esaurimento della perizia contrattuale; sosteneva inoltre che l’attivazione della procedura peritale avesse comunque impedito il maturare della prescrizione.
La Terza Sezione civile, rilevando l’esistenza di orientamenti non pienamente coerenti nella giurisprudenza di legittimità, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite.
La decisione delle Sezioni Unite
La pronuncia si segnala, innanzitutto, per la compiuta ricostruzione teorica dell’istituto. Le Sezioni Unite affermano come la perizia contrattuale venga utilizzata nella prassi in una pluralità di contesti estremamente differenti, che spaziano dai contratti assicurativi alle clausole di aggiustamento del prezzo nelle operazioni societarie, dagli accertamenti tecnici relativi alla qualità di beni e opere sino alla determinazione di poste patrimoniali demandata a terzi esperti.
Proprio tale varietà di utilizzo dell’istituto, induce la Corte ad escludere che possa esistere una nozione astratta e rigidamente tipizzata della c.d. “perizia contrattuale”. Le Sezioni Unite affermano infatti che “ogni contratto costituisce la misura e la regola di sé stesso e ogni perizia contrattuale ha una natura definita dal contenuto della clausola che la istituisce”. In tal modo, la Suprema Corte rifiuta apertamente qualsiasi tentativo di qualificazione unitaria della figura, valorizzando invece il concreto assetto negoziale voluto dalle parti e le finalità perseguite dalla specifica clausola contrattuale.
Il discrimine tra arbitrato irrituale e perizia contrattuale
Il “fulcro” della decisione è rappresentato dalla distinzione tra perizia contrattuale ed arbitrato irrituale.
La Corte osserva che entrambe le figure possono presentare tratti comuni, poiché in entrambi i casi le parti demandano ad un terzo la soluzione di questioni tecniche o persino giuridiche e si impegnano a rispettarne le determinazioni. Tuttavia, secondo le Sezioni Unite, il vero elemento distintivo non è costituito né dall’ampiezza del mandato conferito al terzo né dalla natura tecnica o giuridica delle questioni devolute, bensì dalla presenza o meno di una rinuncia esplicita alla giurisdizione ordinaria. La Suprema Corte ricorda infatti che l’arbitrato costituisce uno “strumento di risoluzione delle controversie alternativo al ricorso alla giurisdizione ordinaria” e si caratterizza perché le parti rinunciano all’esercizio dell’azione giudiziaria devolvendo la controversia agli arbitri. Pertanto, soltanto quando vi sia una “definitiva rinunzia delle parti ad esercitare i propri diritti avanti al giudice ordinario” la clausola può assumere natura compromissoria e configurare un arbitrato irrituale ai sensi dell’art. 808-ter c.p.c..
In mancanza di una simile rinuncia, invece, la perizia contrattuale conserva natura di figura negoziale atipica e meramente obbligatoria. Significativa, al riguardo, è l’affermazione secondo cui “ciò che funge da discrimine con l’istituto dell’arbitrato sta nella rinunzia alla giurisdizione ordinaria”. La Corte precisa, inoltre, che tale rinuncia deve risultare in maniera espressa ed inequivoca, non potendo essere desunta implicitamente dal semplice carattere vincolante della determinazione del perito o dall’ampiezza dei poteri attribuitigli.
Nel caso concreto, pertanto, le Sezioni Unite hanno escluso che la clausola di polizza integrasse un arbitrato irrituale, rilevando che le parti non avevano pattuito alcuna rinuncia definitiva all’azione giudiziaria.
La “perizia contrattuale pura” e la sua natura obbligatoria
Particolarmente significativa, inoltre, è la ricostruzione della c.d. “perizia contrattuale pura”. Affermano le Sezioni Unite che “la questione della natura di una simile perizia, proprio perché dipende non da una norma di legge, bensì dal particolare contenuto di una clausola negoziale e dalle finalità che la stessa intende perseguire, non si presta a essere definita in termini generali e assoluti, ma è necessariamente correlata alle caratteristiche della pattuizione che i contraenti hanno inteso perfezionare e di volta in volta viene in rilievo”.
Secondo le Sezioni Unite, tale figura non sostituisce il ricorso al giudice e, conseguentemente, non determina improponibilità della domanda giudiziale e non rende inesigibile il credito. Essa costituisce invece uno strumento negoziale attraverso il quale le parti si obbligano a demandare ad un terzo la soluzione tecnica di una parte della controversia, allo scopo di favorire la definizione del rapporto contrattuale o la composizione del contrasto esistente.
La Corte definisce infatti la perizia contrattuale come “uno strumento contrattuale finalizzato ad individuare, attraverso l’intervento di un perito terzo, una soluzione a una porzione di una (esistente o possibile) controversia”.
Ne consegue che la parte che agisce direttamente in giudizio senza attendere l’espletamento della procedura non incorre in una improponibilità della domanda o in un difetto di giurisdizione, ma può eventualmente esporsi alle conseguenze derivanti dall’inadempimento dell’obbligazione contrattuale assunta. In questo senso, la Suprema Corte afferma espressamente che “la perizia contrattuale pura ha natura meramente obbligatoria e non preclude a ciascuna delle parti la possibilità di introdurre un’azione giudiziaria”.
Con tale affermazione le Sezioni Unite prendono chiaramente le distanze da quell’orientamento giurisprudenziale che aveva assimilato la perizia contrattuale all’arbitrato libero, ritenendo che essa comportasse una sorta di temporanea rinuncia alla tutela giurisdizionale.
Gli effetti della “chiamata” della perizia sulla prescrizione
Ad ogni modo, la parte più innovativa della pronuncia riguarda il tema della prescrizione.
La Corte esclude anzitutto che l’attivazione della procedura peritale produca una sospensione della prescrizione in senso tecnico, poiché la perizia contrattuale pura non determina né improponibilità della domanda né inesigibilità del credito. Tuttavia, la Suprema Corte ritiene che l’attivazione della procedura produca un effetto interruttivo peculiare e continuativo, destinato a protrarsi per tutta la durata delle operazioni peritali.
Le Sezioni Unite osservano infatti che la “chiamata” della perizia dà luogo ad “un procedimento che si sviluppa in una protratta e continua serie di operazioni” e che tale attività risulta incompatibile con quella situazione di inerzia del titolare del diritto che, ai sensi dell’art. 2934 c..c., costituisce il fondamento stesso della prescrizione.
Per questa ragione, la Corte afferma che “viene, in definitiva, a configurarsi, in ragione della dinamica del procedimento in atto, un esercizio del diritto de die in diem” e che, pertanto, l’effetto interruttivo inizialmente prodotto dalla “chiamata” si riproduce per tutta la durata della procedura.
La soluzione adottata viene giustificata anche alla luce dei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto, posto che sarebbe contrario a tali principi consentire ad una parte di partecipare alle operazioni peritali e, nel contempo, far maturare la prescrizione del diritto vantato dalla controparte.
Applicando tali principi al caso concreto, le Sezioni Unite hanno rilevato che la rapina era stata tempestivamente denunciata e che la prima procedura peritale si era conclusa soltanto nel settembre 2015; di conseguenza, il termine biennale di prescrizione non poteva ritenersi decorso quando, nel marzo 2017, era stata effettuata una nuova “chiamata” della perizia contrattuale.
I principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite
La sentenza si conclude con l’enunciazione di articolati principi di diritto nei quali la Corte chiarisce che la perizia contrattuale può assumere natura di arbitrato irrituale soltanto ove vi sia una espressa rinuncia alla giurisdizione ordinaria, mentre, in mancanza di tale rinuncia, essa costituisce una figura negoziale atipica e meramente obbligatoria, che non impedisce l’introduzione dell’azione giudiziaria.
Le Sezioni Unite affermano inoltre che la “chiamata” della perizia produce un effetto interruttivo della prescrizione operante “de die in diem” per tutta la durata della procedura, sino alla sua definizione, ovvero alla scadenza del termine previsto contrattualmente.