Una frase ingiuriosa rivolta dal lavoratore al proprio superiore gerarchico può giustificare un licenziamento per giusta causa. Si tratta di un caso recentemente affrontato dalla Corte di Cassazione (ord. 24 luglio 2025, n. 21103)
La lavoratrice aveva impugnato il licenziamento per giusta causa intimatole, chiedendo la reintegra nel posto di lavoro e il pagamento della relativa indennità risarcitoria.
Il Tribunale aveva accolto il ricorso della lavoratrice, ritenendo il licenziamento illegittimo in quanto sproporzionato, dovendosi il fatto contestato ricondurre tra quelli punibili con sanzione conservativa ai sensi del CCNL applicato al rapporto. La pronuncia era stata confermata in sede di opposizione. La Corte d'Appello, invece, riformando integralmente la sentenza, aveva rigettato l'impugnativa di licenziamento. In particolare, la Corte territoriale aveva ritenuto che il fatto contestato ed accertato integrasse la giusta causa di licenziamento, anche per grave insubordinazione ai sensi dell'art. 32 del CCNL. In particolare, il Collegio aveva qualificato come di notevole gravità la condotta della lavoratrice che si era rivolta al superiore gerarchico, in presenza di un’altra collega, utilizzando un epiteto volgare, in un contesto di dissenso rispetto a una direttiva impartita, ritenendo tale espressione indice di insubordinazione.
La lavoratrice aveva così impugnato la pronuncia di appello con ricorso ora respinto dalla Corte di Cassazione.
Nel confutare le critiche della lavoratrice, la Corte ha rammentato che l’attività di integrazione del precetto normativo di cui all'art. 2119 c.c. compiuta dal giudice di merito è sindacabile in cassazione a condizione, però, che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede di merito “non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standard, conformi ai valori”. Sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice del merito – ha precisato la Cassazione - opera l'accertamento della concreta ricorrenza, nella fattispecie dedotta in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e sue specificazioni e della loro attitudine a costituire giusta causa di licenziamento. Ne consegue che “è solo l'integrazione a livello generale e astratto della clausola generale che si colloca sul piano normativo e consente una censura per violazione di legge; mentre l'applicazione in concreto del più specifico canone integrativo così ricostruito, rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice del merito, ossia il fattuale riconoscimento della riconducibilità del caso concreto nella fattispecie generale e astratta”. In altre parole, spettano al giudice di merito le connotazioni valutative dei fatti accertati nella loro materialità, nella misura necessaria ai fini della loro riconducibilità - in termini positivi o negativi - all'ipotesi normativa.
La Corte territoriale – secondo la Suprema Corte - aveva ampiamente motivato la propria decisione sulla sussistenza della giusta causa, conformandosi agli standard elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per l'applicazione dell'art. 2119 c.c. La Corte, in particolare, aveva valutato la gravità intrinseca dell'epiteto rivolto a un superiore gerarchico, non come mero "alterco o diverbio", bensì come insubordinazione qualificata dall'ingiuria e dal rifiuto di adempiere, comportamento che incide direttamente sulla funzionalità e sulla gerarchia aziendale, considerando altresì il contesto in cui era stato pronunciato (reazione a una disposizione del superiore gerarchico), la presenza di un’altra dipendente, che ne accentua la gravità e la platealità, e la sussistenza di un atteggiamento di sfida e disprezzo verso l'autorità. Il giudice di secondo grado, quindi, aveva ritenuto che tale condotta, per la sua natura oggettivamente grave, fosse idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario, a prescindere dalla longevità del rapporto o da asserite condizioni personali della lavoratrice, elementi che sono stati comunque presi in considerazione e ritenuti non determinanti. Tale valutazione, non implausibile – a dire della Suprema Corte - deve ritenersi sottratta al sindacato di legittimità.
In argomento si veda anche Atteggiamenti ostruzionistici del lavoratore: mera insubordinazione o giusta causa di licenziamento? nonché Recensione negativa on line del proprio datore di lavoro: il licenziamento è legittimo?