Con la pronuncia in commento la Corte di Cassazione si è occupata nuovamente della responsabilità sanitaria da errore diagnostico prenatale, ribadendo i principi già affermati dalle Sezioni Unite in materia di “nascita indesiderata” e precisando i limiti della prova presuntiva della volontà della partoriente di interrompere la gravidanza.
Il caso
La vicenda trae origine da un errore diagnostico verificatosi nel 1999. La partoriente, già madre di due figli e portatrice del rischio genetico di trasmettere la sindrome dell’X fragile, si era sottoposta ad uno specifico test, il cui esito aveva erroneamente escluso la presenza della patologia. Solo successivamente, a seguito dell’insorgenza di gravi disturbi dello sviluppo del figlio e di nuovi accertamenti medici, emerse l’erroneità della diagnosi e la responsabilità della struttura sanitaria.
I genitori hanno quindi agito per ottenere il risarcimento del danno da privazione della facoltà di compiere una scelta consapevole ed informata, sostenendo che, ove correttamente informata, la madre avrebbe abortito.
Definitivamente accertato l’errore diagnostico della struttura sanitaria, il Tribunale e la Corte d’appello hanno rigettato la domanda risarcitoria per mancanza della prova circa la volontà della donna di ricorrere all’interruzione della gravidanza in caso di diagnosi corretta, decisione poi confermata dalla Cassazione.
La decisione della Corte
Al riguardo, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento inaugurato dalle Sezioni Unite n. 25767/2015, secondo cui il diritto al risarcimento per perdita della possibilità di esercitare una scelta consapevole sull’interruzione della gravidanza presuppone che l’attore abbia dimostrato, anche mediante presunzioni, che, ove tempestivamente informato della patologia del nascituro, avrebbe effettivamente scelto di interrompere la gravidanza.
Il punto nodale della decisione riguarda proprio l’applicazione di tale criterio probatorio.
Secondo i ricorrenti, infatti, la volontà di abortire si sarebbe dovuta desumere dal fatto che la donna avesse spontaneamente richiesto un test genetico estremamente specifico, proprio perché consapevole di esser portatrice sana e del conseguente, elevato rischio di trasmissione della mutazione. La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto che tale circostanza di fatto, isolatamente considerata, non possedesse i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dagli artt. 2727 e 2729 c.c.
La sottoposizione al test genetico, infatti, secondo la Cassazione, può essere interpretata in almeno due modi logicamente compatibili, ma antitetici: da un lato, come manifestazione della volontà di interrompere la gravidanza in caso di esito positivo; dall’altro, più semplicemente, come espressione del desiderio della futura madre di affrontare con maggiore serenità la gravidanza, confidando nell’esito negativo dell’accertamento. In assenza di ulteriori elementi indiziari, il ragionamento presuntivo non ha consentito di affermare con sufficiente certezza quale delle due ricostruzioni corrispondesse all’effettiva volontà della donna.
La Cassazione, inoltre, ha sottolineato come la valutazione circa l’idoneità degli indizi a fondare una presunzione costituisca un tipico apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non sia censurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione logica e giuridicamente corretta. E ciò perché , come è noto, il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di riesame del materiale probatorio.
La sentenza ha affrontato e risolto anche un ulteriore profilo di particolare rilievo, chiarendo che la dimostrazione della volontà di interrompere la gravidanza non esaurisce l’onere probatorio gravante sulla parte attrice.
Infatti, nel caso in cui l’interruzione della gravidanza dovesse avvenire oltre il novantesimo giorno, devono essere allegati e provati anche i presupposti previsti dagli artt. 4 e 6 della legge n. 194 del 1978, vale a dire la sussistenza del grave pericolo per la salute fisica o psichica della gestante. Il predetto presupposto, ha affermato la Corte, non può essere automaticamente desunto dalla gravità della patologia del nascituro, richiedendo una specifica allegazione e un adeguato supporto probatorio, tuttavia mancanti nel caso di specie.
La Corte ha altresì rigettato la censura relativa al preteso danno da lesione del consenso informato, osservando come tale domanda fosse stata formulata soltanto nella comparsa conclusionale. Trattandosi di domanda nuova, essa risultava ormai preclusa e correttamente era stata dichiarata inammissibile dai giudici di merito.
Con la decisione in esame la Cassazione ha dunque confermato l’impostazione inaugurata dalle Sezioni Unite, ribadendo che l’errore diagnostico, pur costituendo il presupposto della responsabilità sanitaria, non è di per sé sufficiente a fondare il diritto al risarcimento. Occorre invece che il danneggiato dimostri, anche mediante un quadro presuntivo serio, preciso e concordante, che la corretta informazione avrebbe effettivamente determinato una scelta abortiva e che ricorressero i presupposti sostanziali previsti dalla legge n. 194 del 1978. In tale prospettiva, la mera scelta della gestante di sottoporsi ad uno specifico accertamento prenatale costituisce un indizio certamente rilevante, ma non decisivo, ove non sia corroborato da ulteriori elementi idonei a ricostruire con elevato grado di probabilità la reale volontà di abortire che sarebbe stata esercitata in presenza di una diagnosi corretta.