Con l’ordinanza n. 24278/2026, la Cassazione ha affrontato nuovamente il tema delle conseguenze derivanti dall’omessa notificazione all’appellato, nel rito del lavoro, del decreto di fissazione dell’udienza unitamente al ricorso in appello, ribadendo il carattere insanabile di tale omissione e la conseguente improcedibilità dell’impugnazione.
La vicenda
Una professionista aveva proposto opposizione avverso un avviso di addebito dell’INPS, contestando tanto la sussistenza dei presupposti per la propria iscrizione alla Gestione separata quanto all’intervenuta prescrizione della pretesa contributiva. Il Tribunale aveva accolto il ricorso, dichiarando prescritto il credito dell’Istituto.
L’INPS aveva quindi proposto appello. La lavoratrice, costituitasi nel giudizio di secondo grado, ne aveva eccepito preliminarmente l’improcedibilità, poiché l’Istituto aveva notificato il ricorso in appello senza il decreto di fissazione dell’udienza di discussione. La Corte d’appello aveva tuttavia disatteso l’eccezione e, decidendo nel merito, aveva accolto l’impugnazione dell’INPS e respinto l’originaria opposizione.
La decisione della Suprema Corte
La Cassazione, investita della questione, ha ritenuto fondata la censura della ricorrente, richiamando il proprio consolidato orientamento secondo cui, nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, la rituale instaurazione del contraddittorio richiede necessariamente la notificazione sia del ricorso sia del decreto con il quale viene fissata l’udienza di discussione.
In particolare, la Cassazione ha precisato che “per la rituale instaurazione del contraddittorio sia necessario notificare l’atto d’appello e il decreto di fissazione dell’udienza, entrambi gli atti cioè”, con il corollario per cui, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, non può considerarsi sufficiente la notificazione del solo ricorso in appello.
L’omissione assume particolare rilievo proprio in ragione della struttura del rito del lavoro, nel quale il ricorso introduttivo dell’appello viene dapprima depositato e soltanto successivamente, una volta emesso il decreto presidenziale, deve essere notificato alla controparte unitamente a quest’ultimo.
La Corte si è quindi soffermata sulle conseguenze dell’omissione, ribadendo che il vizio della notificazione omessa o inesistente, nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, è assolutamente insanabile.
Richiamando Cass. n. 20613/2013, l’ordinanza ha affermato che tale vizio “determina la decadenza dalla attività processuale cui l’atto è finalizzato”, con conseguente chiusura in rito del processo mediante declaratoria di improcedibilità. In una simile ipotesi non è consentito al giudice assegnare all’appellante un nuovo termine per procedere alla notificazione, poiché ciò significherebbe consentire la rinnovazione non già di un atto viziato, bensì di “un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente”.
La Cassazione ha altresì chiarito il motivo del maggior rigore che caratterizza il regime dell’appello rispetto al giudizio di primo grado. Mentre in primo grado la notificazione del ricorso assolve essenzialmente alla funzione di instaurare il contraddittorio, in appello viene in rilievo anche l’esigenza di tutelare la posizione della parte che abbia già ottenuto una decisione favorevole. L’omessa notificazione del ricorso e del decreto, infatti, “lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso”. Proprio tale esigenza impedisce di consentire all’appellante di rimediare successivamente all’inerzia verificatasi nella fase di instaurazione del gravame.
Particolarmente significativa, sul piano pratico, è l’ulteriore precisazione secondo cui l’improcedibilità non viene meno neppure qualora l’appellato si sia comunque costituito nel giudizio. La Suprema Corte, pertanto, ha escluso espressamente che si possa “ipotizzare la sanatoria attraverso la costituzione dell’appellato”, richiamando sul punto un orientamento consolidato, formatosi sulla scia delle Sezioni Unite n. 26604/2008. E ciò perché, una volta verificatasi la decadenza dall’attività processuale, si è già prodotto il consolidamento della decisione impugnata. La successiva costituzione dell’appellato non può dunque far rivivere un’impugnazione divenuta improcedibile, “proprio perché si era già perfezionata la formazione del giudicato, che come tale risulta intangibile”.
Nel caso concreto, peraltro, la lavoratrice si era costituita proprio per eccepire preliminarmente l’improcedibilità dell’appello, sicché la sua partecipazione al giudizio non poteva in alcun modo essere interpretata quale elemento idoneo a sanare l’omissione dell’INPS.
Pertanto, accertato che la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare improcedibile l’appello dell’INPS, la Cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado pronunciata tra le parti.
Con la pronuncia che qui si è brevemente commentata, dunque, ha trovato conferma un orientamento particolarmente rigoroso in materia di appello nel rito del lavoro: la notificazione del solo ricorso, senza il decreto di fissazione dell’udienza, non costituisce una mera irregolarità suscettibile di sanatoria, ma determina l’improcedibilità dell’impugnazione. Né la costituzione dell’appellato, né l’assegnazione giudiziale di un nuovo termine, possono rimediare all’omissione, essendosi ormai definitivamente consolidata la decisione di primo grado.