La condotta illecita extralavorativa può giustificare il licenziamento per giusta causa

Roberto Lama
19 Novembre 2025

Lo ha ribadito recentemente la suprema Corte con l’ordinanza n. 29836/2025 con cui ha confermato le precedenti decisioni dei giudici di merito.

Si legge nell’ordinanza che, nel corso di una perquisizione domiciliare, presso l’abitazione del lavoratore erano stati rinvenuti un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti unitamente a diverse migliaia di euro in contanti, circostanze di fatto che avevano comportato la sottoposizione del lavoratore agli arresti domiciliari per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

La fattispecie concreta interessa il tema della c.d. “giusta causa esterna”, espressione con cui si è soliti intendere una giusta causa di licenziamento che è integrata da fatti commessi dal lavoratore al di fuori del rapporto lavorativo (sia dal punto di vista temporale, che spaziale).

Sostiene la Corte che “la condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall’ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro e compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso; tali condotte, ove connotate dai caratteri di gravità, possono anche determinare l’irrogazione della sanzione espulsiva”.

Soggiunge poi la Corte, in linea con il proprio consolidato orientamento, che l’integrazione del precetto della “giusta causa”, che, come è noto, è una nozione legale prevista dall’art. 2119 c.c., è sindacabile in Cassazione purché la corrispondente doglianza non si risolva in una mera contrapposizione di una censura generica, dovendo invece essere espressione di una “specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standards, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale”.

Nel caso specifico, infine, la giusta causa di licenziamento può ritenersi integrata in ragione “della incidenza della descritta condotta extralavorativa…sulla funzionalità del rapporto di lavoro e sul rapporto di fiducia intercorrente tra le parti”, anche tenendo conto della diffusione che la relativa notizia aveva  avuto in ambito locale ed il conseguente danno all’immagine subito dal datore di lavoro, non avendo rilievo, invece, la circostanza che i reati ascritti al lavoratore non avessero inciso sulla capacità lavorativa di quest’ultimo.

Per un altro commento sulla c.d. ‘giusta causa esterna’ si veda https://www.studioclaudioscognamiglio.it/la-giusta-causa-esterna-e-legittimo-il-licenziamento-per-fatti-integranti-reato-commessi-dal-dipendente-al-di-fuori-del-posto-di-lavoro/

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