La natura delle obbligazioni del datore di lavoro in caso di codatorialità

Roberto Lama
4 Febbraio 2026

Cass. Civ. Sez. Lav. ord. n. 336/2026

Una lavoratrice, dedotta e dimostrata la sussistenza di una fattispecie di codatorialità con riferimento a tre società – una sola delle quali datrice di lavoro formale – lamenta l’erroneità della statuizione con cui la Corte d’Appello, accertata l’intimazione da parte della datrice di lavoro formale del licenziamento in forma scritta, ha altresì ritenuto che tale licenziamento avesse prodotto i tipici effetti estintivi del rapporto anche con riguardo alle datrici di lavoro sostanziali, le quali, al contrario, non avevano comunicato alla lavoratrice alcun licenziamento.

Il motivo è stato ritenuto infondato, posto che, ha osservato la Cassazione, “lo schema plurisoggettivo, che estende la tutela del lavoratore-creditore nei confronti di tutti i soggetti giuridici coinvolti per parte datoriale-debitrice, in termini di responsabilità solidale, non muta la natura delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro”; pertanto, soggiunge la Corte, “in presenza di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro ovvero di codatorialità, tutti i fruitori dell’attività lavorativa devono essere considerati responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto, in virtù della presunzione di solidarietà prevista dall’art. 1294 c.c.”. Corollario di quanto sopra è che, nel caso di specie, “in perfetta conformità al disposto di cui all’art. 1292 c.c., l’adempimento di detto obbligo da parte della datrice di lavoro formale (n.d.r. dell’obbligo di intimare il licenziamento in forma scritta) ha liberato le altre due codatrici sostanziali del medesimo obbligo”. In altri termini, l’osservanza da parte del datore di lavoro formale della forma scritta del licenziamento consente al predetto atto di recesso di produrre i suoi effetti anche nei confronti dei codatori sostanziali, senza che sia necessaria un’analoga manifestazione di volontà da parte di questi ultimi.

Con l’esame del secondo motivo di ricorso – che interessa principalmente un presunto vizio di ultrapetizione della sentenza della Corte d’Appello, che qui ci si astiene volutamente dall’esaminare perché esula dal tema del presente commento – la Corte ha ribadito (Cass. civ. Sez. Lav. sent. 25 settembre 2025, n. 26170) che la codatorialità può sussistere anche in presenza di gruppi di imprese genuini, con tale espressione intendendosi imprese che, per l’appunto, operano come un’impresa unitaria, senza che sia possibile accertare una frode o una simulazione nel frazionamento delle varie attività svolte dalle singole imprese. In questi casi, cioè in ipotesi di codatorialità tra imprese che formano un genuino gruppo di imprese, le esigenze di tutela del lavoratore implicano che il requisito dimensionale di cui all’art. 18 co. 8° sia calcolato facendo riferimento al complessivo numero di lavoratori occupati presso le distinte imprese che lo compongono. Ragionando diversamente, infatti, si priverebbe di effettività la tutela che si vuole riconoscere al lavoratore in caso di accertata codatorialità, posto che sarebbe sufficiente che il datore di lavoro formale avesse dimensioni organiche ridotte per determinare l’applicabilità del regime di cui all’art. 8 della L. n. 604/1966, così eludendo l’applicazione del ben più protettivo regime di cui all’art. 18 L. n. 300/1970.

In tema di codatorialità, per un ulteriore approfondimento, si veda https://www.studioclaudioscognamiglio.it/il-regime-di-codatorialita-nel-gruppo-di-imprese/ nonché https://www.studioclaudioscognamiglio.it/codatorialita/

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