Codatorialità del rapporto di lavoro: solidarietà passiva ma non cumulo di tutele

Stefano Guadagno
14 Luglio 2025

In caso di codatorialità del rapporto di lavoro, il licenziamento deve essere impugnato nei confronti di tutti i soggetti identificabili come codatori.

Questo il principio affermato dalla Cassazione nell’ordinanza n. 16839 del 23 giugno 2025.

La vicenda trae origine dalla domanda, proposta da un lavoratore, con qualifica di dirigente, di accertamento dell’esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro con società appartenenti al medesimo Gruppo e comunque della persistente titolarità in capo a una delle società del rapporto di lavoro, in assenza di recesso da quest’ultima intimato.

La Corte d’Appello di Roma, confermando la sentenza di primo grado, ravvisata la commistione e comunanza dei dirigenti tra le diverse società convenute, giudicava realizzata la situazione di cd. codatorialità, nonché l'utilizzo fraudolento dello schema societario in tema di frammentazione di rapporto di lavoro, e confermava perciò la dichiarazione di unicità del centro di imputazione giuridica tra le società del gruppo e la conseguente natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il dirigente e le medesime società, con conseguente persistenza del rapporto in capo a quello tra i datori di lavoro che pure non aveva intimato alcun recesso.

L’ordinanza in esame muove dalla ricognizione della giurisprudenza di legittimità che ha analizzato il fenomeno della codatorialità, affermando che la questione “si è sviluppata inizialmente con riferimento alla configurazione di rapporto di lavoro in cui la parte datoriale sia rappresentata da una pluralità di imprese, con riguardo a fenomeni di frammentazioni fraudolente fra più società, finalizzate all'elusione di norme imperative” (tra le tante, Cass. n. 267/2019; Cass n. 3899/2019, n. 6664/2019, n. 16566/2020).

In questo contesto, il collegamento economico - funzionale tra imprese, ai fini dell'individuazione di un centro unitario di imputazione dei rapporti di lavoro, è stato ritenuto sussistente in presenza dei seguenti requisiti:

a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;

b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;

c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;

d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.

In seguito si è registrato “lo sganciamento dalla necessità di prova dell'abusiva frammentazione societaria ai fini dell'ammissione della codatorialità, anche in riferimento a gruppi genuini”; con la conseguenza che, anche a prescindere dalla strumentalizzazione della struttura di gruppo, “può esistere un rapporto di lavoro che veda nella posizione del lavoratore un'unica persona e nella posizione del datore di lavoro più persone giuridiche, rendendo così solidale l'obbligazione del datore di lavoro”.

In altre parole, “a prescindere dalla prova dell'esistenza di un vero e proprio gruppo societario, la prestazione lavorativa resa contestualmente, oltre che in favore della società datrice di lavoro formale, anche in favore di altre società convenute in giudizio, anche al di là della prova dell'esistenza di un vero e proprio gruppo societario, determina il verificarsi di una situazione di codatorialità”. Conseguentemente, “qualora uno stesso dipendente presti servizio contemporaneamente a favore di diversi datori di lavoro, titolari di distinte imprese, e l'attività sia svolta in modo indifferenziato, così che in essa non possa distinguersi quale parte sia stata svolta nell'interesse di un datore e quale nell'interesse degli altri, è configurabile l'unicità del rapporto di lavoro e tutti i fruitori dell'attività del lavoratore devono essere considerati solidalmente responsabili nei suoi confronti per le obbligazioni relative, ai sensi dell'art. 1294”.

La giurisprudenza più recente ha poi affrontato il tema dall’angolo visuale dell’effettiva esistenza di un centro unitario di imputazione rispetto al rapporto di lavoro formalmente intercorso con una sola società (fallita), che “può comportare l'imputazione dello stesso anche ad altra società attiva e a società in liquidazione”, anche ai fini della tutela reintegratoria. In ragione dell'accertata codatorialità, e dell'attribuzione in via solidale a tutte le società delle obbligazioni derivanti dal dedotto rapporto di lavoro, “è stato così confermato l'accoglimento della richiesta di ripristino avanzata nei confronti della società attiva, in forza del vincolo di solidarietà” (così, Cass. n. 32412 del 2023).

La Cassazione, dall’esame dell’evoluzione giurisprudenziale in materia, desume:

  • il superamento della relazione bilaterale tra il lavoratore e un solo datore di lavoro, quale tratto caratterizzante il contratto di lavoro subordinato;
  • l'emersione della nozione di codatorialità (tipica e atipica) nel rapporto di lavoro, quale elemento di sistemazione dogmatica della materia; la necessità, per la configurazione di codatorialità, delle due concorrenti condizioni dell'esercizio contemporaneo dei poteri datoriali da parte di più soggetti, e dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'interesse condiviso di soggetti tra di loro formalmente distinti;
  • l'ampliamento della tutela, dalla focalizzazione sulla verifica delle frammentazioni fraudolente fra più società al fine di elusione di norme imperative anche in materia di rapporti di lavoro, alla caratterizzazione dei tratti dell'unitario centro di imputazione, sino all'odierna corrente nozione di codatorialità, cui consegue il riconoscimento della responsabilità solidale tra tutti i datori di lavoro.

Dal punto di vista processuale, la configurazione di un datore di lavoro plurale, comporta che “nel caso di domanda del lavoratore intesa ad accertare un rapporto plurisoggettivo di codatorialità, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., è necessaria l'estensione del contraddittorio a tutti i soggetti individuati quali contitolari del rapporto di lavoro, agendo il lavoratore per l'accertamento, con efficacia di giudicato, di un unico centro di imputazione dal lato passivo del rapporto, e non per affermarne l'esistenza con l'unico datore di lavoro effettivo, e negarlo con quello apparente, ipotesi diversa in quanto l'accertamento negativo del rapporto fittizio con il datore di lavoro interposto è conosciuta dal giudice in via soltanto incidentale”.

La Corte rileva quindi che, venendo in rilievo una solidarietà dal lato passivo del rapporto, “in presenza di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro ovvero di codatorialità, tutti i fruitori dell'attività lavorativa devono essere considerati responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto, in virtù della presunzione di solidarietà prevista dall'art. 1294 c.c., in caso di obbligazione con pluralità di debitori; ma la codatorialità non si identifica con un'autonoma garanzia o con un'obbligazione riferibile a diversa causa concreta, e dunque non è ammissibile la sostituzione soggettiva in luogo della solidarietà, che si tradurrebbe in una duplicazione di tutele”.

Da ciò deriva l’infondatezza della domanda di accertamento del diritto a una ulteriore retribuzione “perché la codatorialità determina una situazione di solidarietà, non di cumulo o raddoppio del rapporto di credito-debito, in assenza di prova del danno o di ragioni di maggiorazioni retributive; così come, in mancanza di impugnativa del recesso nei confronti di tutti i co-datori di lavoro, non opera la solidarietà passiva derivante dall'unicità del rapporto”.

Applicando tali principi al caso di specie, la Corte conclude che – accogliendo l’impugnativa del licenziamento proposta nei confronti di una delle società – ha fatto derivare a carico della società medesima “non un'obbligazione solidale con le altre società, ma un'autonoma obbligazione cumulativa o alternativa, in contrasto con la ratio della costruzione giuridica in esame”.

Ne consegue che, in caso di codatorialità del rapporto di lavoro, il licenziamento deve essere impugnato nei confronti di tutti i soggetti identificabili come codatori.

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