L’esimente del diritto di critica, ove la critica presupponga fatti veri, non può essere esclusa per essere di per sé non vera, essendo, per definizione, espressione di una valutazione soggettiva di determinati fatti.
Questo il principio affermato dalla Cassazione, con la sentenza n. 13174 del 7 maggio 2026.
Il caso
La vicenda trae origine dalle dichiarazioni rese al Corriere della Sera dal difensore del responsabile del Servizio Informazione Difesa, condannato nel 2001 per reati legati al proprio ruolo; il difensore aveva avanzato il sospetto che l’ordine di carcerazione nei confronti del proprio assistito fosse stato disposto a distanza di 17 anni con l’intento di non turbare un noto personaggio politico, deceduto in corrispondenza con l’emissione dell’ordine in questione.
Il pubblico ministero che aveva emesso l’ordine ravvisò in tale articolo una diffamazione ai suoi danni, ossia l’accusa nei suoi confronti di avere tenuto celato l’ordine per lungo tempo, onde assecondare quell’oscuro disegno cui, secondo il PM, si faceva cenno nell’articolo.
Aveva quindi citato in giudizio l’avvocato, autore delle dichiarazioni sopra riassunte, e l’editrice del quotidiano, chiedendo il risarcimento del danno conseguente alla condotta asseritamente diffamatoria.
La decisione di merito
Il Tribunale aveva accolto la domanda nei confronti di entrambi i convenuti, mentre la Corte d’Appello aveva escluso l’illiceità della condotta del giornale, ritenendo invece illecita quella dell’intervistato.
In particolare, la Corte territoriale aveva ritenuto che, pur essendo diffamatorie le supposizioni dell’avvocato, il giornale che le aveva pubblicate non ne risponde in quanto le aveva riportate così come sono state espresse, senza alcuna manipolazione mossa da finalità diffamatorie.
Diritto di critica e “verità” del fatto
La sentenza in commento rileva, in primo luogo, che non è ravvisabile alcuna contraddizione nell’affermare la responsabilità dell’intervistato, escludendo quella dell’intervistatore, ove quest’ultimo si limiti a riportare dichiarazioni altrui, della cui eventuale lesività non risponde.
La Cassazione individua nella ratio decidendi della sentenza di appello una erronea applicazione dei presupposti di operatività dell’esimente del diritto di critica.
La Corte premette che “l’esimente del diritto di critica non può escludersi per il semplice presupposto che essa sia non condivisibile, posto che la critica esprime di per sé un giudizio (Cass. 21892/ 2023) di natura soggettiva, e non può pretendersi che l’opinione espressa sia assolutamente obiettiva” (Cass. 4955 del 2024).Ed ancora, “se è vero che la critica deve essere basata su fatti, almeno putativamente veri (tra le tante Cass. 19204/2023), è altresì vero che il diritto di critica soggiace agli stessi presupposti di quello di cronaca, intesi tuttavia in modo meno rigoroso (Cass. 38215/2021)”.
La Cassazione individua un profilo di erroneità della decisione di merito, per avere ritenuto non operante l’esimente del diritto di critica sul presupposto che fossero stati affermati fatti veri (inimicizia tra i soggetti coinvolti e ritardo nell’emissione del provvedimento) inducendo, però, nel lettore, attraverso un’allusione, l’idea che “certa parte della magistratura fosse asservita al potere politico e disposta a un uso disfunzionale del proprio potere, in violazione dei doveri di indipendenza e imparzialità”.
La Corte, infatti, assume che “la critica è un giudizio, non la rappresentazione di un fatto, e dunque avrebbe dovuto la decisione impugnata porsi il problema dei presupposti di tale esimente, senza premettere che essa si risolve, nel caso presente, in una rappresentazione di fatti, ma tenendo conto invece che si tratta di un giudizio, e precisamente di un giudizio secondo il quale appare singolare che un provvedimento venga emesso con così tanto ritardo”.
Dunque, innanzitutto l’errore sta in questo: “avere riferito la verità del fatto alla verità del giudizio, che vero non è mai o comunque non importa che lo sia. Il fatto era il ritardo con cui il provvedimento era stato emesso, circostanza accertata come vera; il giudizio era che tale ritardo fosse singolare o strano. Quest’ultima circostanza è frutto di un giudizio, non della rappresentazione di un fatto”.
E “il giudizio è espressione di una valutazione soggettiva, che deve presupporre semmai fatti veri, non deve cioè essere basato su fatti falsi, ma di per sé, non è, di suo, né vero né falso”.
Una volta ricondotta l’affermazione dell’intervistato a un giudizio soggettivo, “non può pretendersi che l'opinione sia assolutamente obiettiva, potendo essere la stessa esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda l'integrità morale del soggetto” (Cass. civ., sez. III, 23 febbraio 2024, n. 4955).
Applicando tali principi alla fattispecie concreta, la Corte di merito è incorsa in una violazione di legge per avere accertato che “il giudizio espresso dall’intervistato presupponeva fatti veri”, salvo poi ritenere “non vera l’induzione (e dunque il giudizio) fatta partendo da quei fatti”, allorché, invece, la “induzione … non deve essere vera per poter costituire una esimente, ossia per poter integrare il diritto di critica”.
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