L’indennità sostitutiva del preavviso presuppone la cessazione formale del rapporto di lavoro ed è dunque incompatibile con la reintegra, che ricostituisce giuridicamente il rapporto stesso. Il diritto del datore a ripetere le somme versate a tale titolo nasce solo a seguito della reintegra e quindi può essere dedotto come fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo e come controcredito in compensazione in sede di opposizione all’esecuzione.
Questi i principi affermati dalla Cassazione, con ordinanza n. 22187 del 28 giugno 2026.
A seguito di sentenza di accertamento dell’illegittimità del licenziamento con conseguente reintegra nel posto di lavoro e condanna, a titolo di indennizzo, di 12 mensilità, il datore di lavoro aveva detratto dalle somme dovute l’importo corrisposto al dipendente a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
Ritenendo ingiustificata la compensazione operata dalla società, il lavoratore poneva in esecuzione la differenza non corrisposta, notificando il precetto.
Il Tribunale, prima, e la Corte d’Appello, poi, rigettavano l’opposizione proposta dalla Società, affermando che il controcredito, costituito dall’indennità sostitutiva del preavviso, in quanto fatto antecedente alla formazione del titolo giudiziale, doveva essere richiesto dalla società nel giudizio di impugnativa di licenziamento e non poteva essere opposto in compensazione in fase di esecuzione.
La Corte di Cassazione muove dalla premessa che “il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso presuppone ex art. 2118, comma 2, c.c. la formale cessazione del rapporto di lavoro ed è da un punto di vista logico-giuridico incompatibile con la reintegrazione del lavoratore che ne comporta la ricostituzione. Una volta pertanto intervenuto un titolo giudiziale di annullamento del licenziamento con ordine di reintegra le somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva da parte del datore di lavoro diventano non più dovute e determinano l'insorgere di un credito restitutorio in favore di questi”. Dunque, “il diritto alla ripetizione dell'indennità sostitutiva del preavviso, tempestivamente erogata dal datore di lavoro, scaturisce dalla statuizione di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, considerata l'incompatibilità tra questi due istituti”. Infatti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità “allorquando sia stata accertata l'illegittimità del licenziamento disciplinare intimato in regime di stabilità reale, non compete al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso, non rilevando al riguardo che essa gli sia stata offerta dal datore all'atto del licenziamento” (cfr. Cass. n. 12366/1997; Cass. 2595/2012).
Da ciò consegue che “il diritto del datore di lavoro a ripetere le somme in precedenza versate quale indennità sostitutiva del preavviso, erogazione che trova, come detto, la propria causa nella formale cessazione del rapporto di lavoro, nasce solo ove tale rapporto sia stato giuridicamente ricostituito per effetto della disposta reintegrazione”. In questa prospettiva “l'insorgere del credito restitutorio si configura quale fatto sopravvenuto, rispetto al titolo giudiziale che accerta la ricostituzione del rapporto ed in quanto tale opponibile quale fatto (estintivo) successivo”.
Prosegue quindi l’ordinanza, “la compensazione, in quanto fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari; né ha alcun rilievo il fatto che anche il credito del debitore esecutato sia assistito da titolo esecutivo giudiziale, quest'ultimo non privando di efficacia esecutiva il titolo del creditore esecutante in quanto non vale a estinguerne il credito”.
In conclusione, è fondata l’opposizione del datore di lavoro che opponga in compensazione il diritto alla restituzione della indennità sostitutiva del preavviso erogata.