Danno da assistenza vita natural durante: spese passate e spese future, un diverso regime probatorio

Stefano Guadagno
1 Luglio 2026

In caso di danno da assistenza vita natural durante, per il danno passato occorre la prova delle spese pregresse effettivamente sostenute; quanto al danno futuro è richiesta la dimostrazione della sua ragionevole prevedibilità e la sua liquidazione può avvenire tramite capitalizzazione o la costituzione di una rendita vitalizia.

Questo il principio ribadito dalla Cassazione, con ordinanza n. 20728 del 18 giugno 2026.

La vicenda processuale trae origine dalla domanda di risarcimento dei danni proposta da due genitori, in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale della figlia, nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di una diagnosi tardiva di sofferenza fetale, cui era conseguita una invalidità permanente del 100% alla neonata.

Il Tribunale di Latina, accertando una invalidità dell'80%, ha condannato la ASL di Latina al risarcimento del danno sia a favore della minore che dei genitori.

In parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte di appello di Roma aveva riconosciuto un maggiore danno patrimoniale alla minore e un maggior danno riflesso patito dai genitori per le lesioni riportate dalla figlia.

Hanno proposto ricorso per cassazione gli originari attori, censurando – con il primo motivo di impugnativa - la quantificazione dei danni operata dalla Corte di merito, in quando fondata sulla applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma nel 2019, ritenute, invece, inadeguate a risarcire integralmente il danno in un caso di tale gravità e proponendo, in alternativa, il ricorso al criterio equitativo puro.

La Cassazione ha rigettato il motivo, confermando la propria precedente giurisprudenza, secondo cui “"in tema di risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, le quali, fi n dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni" (Cass. 13540/2023).

Con il secondo motivo i ricorrenti hanno censurato la sentenza di merito per avere rigettato la domanda avente ad oggetto il riconoscimento delle spese mediche e di assistenza, sia già sostenute che future, per difetto di prova.

La Suprema Corte individua un errore di diritto nella decisione di appello per avere impropriamente assimilato il regime probatorio del danno già verificatosi (spese sostenute) a quello del danno futuro (spese da sostenere) e, dunque, postulando che “una spesa futura vada provata come effettuata nel presente”.

Tale conclusione si pone in contrasto con l’insegnamento secondo cui “Il danno patrimoniale per spese di assistenza vita natural durante, consistente nella necessità di dovere retribuire una persona che garantisca l'assistenza personale ad un soggetto invalido, è un pregiudizio permanente che si produce "de die in diem", per la cui liquidazione occorre distinguere il danno passato, ossia già verificatosi, che presuppone che il danneggiato abbia dimostrato (anche attraverso presunzioni semplici, ex art. 2727 c.c.) di aver sostenuto dette spese, dal danno futuro, ossia non ancora verificatosi al momento della decisione ma che si verrà ragionevolmente a determinare per tutta la durata della vita residua del danneggiato, il quale può essere liquidato o in forma di rendita vitalizia, oppure moltiplicando il danno annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato, e, quindi, abbattendo il risultato in base ad un coefficiente di anticipazione, ovvero, infine, attraverso il metodo della capitalizzazione, consistente nel moltiplicare il danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie>> (Cass. civ., sez. III, 13 giugno 2023, n. 16844).

L’ordinanza in commento, dunque, distingue nettamente, quanto al regime probatorio:

  • il danno passato (spese sostenute), che richiede la prova, anche tramite presunzioni semplici (art. 2727 c.c.), che il danneggiato abbia effettivamente sostenuto tali esborsi.
  • il danno futuro (spese da sostenere), consistente in un pregiudizio che, pur non essendosi ancora manifestato economicamente, si produrrà ragionevolmente per tutta la vita residua del danneggiato e per la cui liquidazione non è richiesta la prova di un esborso già avvenuto, ma la dimostrazione della sua ragionevole prevedibilità. La liquidazione di tale secondo pregiudizio può avvenire tramite diverse modalità, come la capitalizzazione o la costituzione di una rendita vitalizia, sulla base del costo annuo dell'assistenza e della vita residua, applicando un adeguato coefficiente di anticipazione.

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