Pubblicità del gioco d’azzardo: quando sono responsabili gli hosting provider?

Stefano Guadagno
22 Luglio 2026

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del 16 luglio 2026 nella causa C-421/24 tra Google Ireland e AGCOM, traccia i confini della responsabilità degli hosting provider in relazione alla promozione di contenuti regolamentati.

Il caso

La vicenda processuale trae origine dal provvedimento del 19 luglio 2022 con cui l’AGCOM - autorità italiana di vigilanza delle comunicazioni, ha irrogato a Google Ireland una sanzione pecuniaria di € 750.000,00, per violazione dell’art. 9 del decreto-legge n. 87/2018, il quale vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo.

In particolare, l’AGCOM ha contestato a Google di avere consentito, attraverso video pubblicati da un creatore di contenuti su canali della piattaforma di video online YouTube, la promozione di siti internet di giochi d’azzardo.

Il TAR Lazio, decidendo l’impugnativa di Google, ha escluso la responsabilità dell’impresa informatica, qualificando i servizi offerti dalla piattaforma YouTube quali servizi di hosting e traendone la conseguenza che Google dovesse beneficiare della deroga alla responsabilità prevista dalle disposizioni del diritto italiano prevista dall’art. 14 della Direttiva 2000/31.

Il Consiglio di Stato, adito da AGCOM, ha sospeso il procedimento sottoponendo alla CGUE le seguenti questioni pregiudiziali:

  1. Se, in base all’articolo 1, paragrafo 5, della Direttiva 2000/31, il regime di responsabilità degli hosting provider di cui all’art. 14 della direttiva medesima sia applicabile alle attività relative alla pubblicizzazione online di giochi o scommesse con vincite di denaro nonché alla pubblicizzazione del gioco d’azzardo.
  2. Se il regime di responsabilità di cui all’art. 14 della Direttiva 2000/31, sia applicabile ad un hosting provider quale Google con riferimento ai contenuti pubblicati dai titolari dei canali YouTube con cui Google abbia concluso l’accordo di partnership commerciale.

Il quadro normativo comunitario

La Direttiva 2000/31/CE (“direttiva sul commercio elettronico”) disciplina, in generale, taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con l’obiettivo di garantire la libera circolazione di tali servizi tra Stati membri e di contribuire al buon funzionamento del mercato interno.

L’art. 1, par. 5, lett. d), terzo alinea, esclude dal campo di applicazione della direttiva “i giochi d’azzardo che implicano una posta pecuniaria in giochi di fortuna, comprese le lotterie e le scommesse”.

L’art. 14 dispone che “«1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

  1. non sia effettivamente al corrente del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illegalità dell’attività o dell’informazione;
  2. non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso”.

Analoga disciplina è prevista dal Regolamento (UE) 2022/2065, c.d. Digital Services Act, sul mercato unico dei servizi digitali, applicabile ai prestatori di servizi intermediari che offrono servizi nel mercato UE (art. 6).

La normativa interna

L’art 9 Decreto Legge del 12 luglio 2018, n. 87 – Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media.

Le questioni sottoposte alla CGUE: 1) l’applicabilità della disciplina comunitaria agli hosting provider in relazione alla pubblicità di giochi d’azzardo

La prima questione sottoposta alla Corte dal Giudice del rinvio attiene alla applicabilità, avuto riguardo all’art. 1, par. 5, lett. d), terzo trattino, della Direttiva 2000/31, della medesima Direttiva ad un “servizio della società dell’informazione consistente nell’hosting online di video” qualora tali video “contengano pubblicità di giochi d’azzardo che implicano una posta pecuniaria in giochi di fortuna, ai sensi di detta disposizione”.

La Corte premette che l’esclusione prevista dall’art. 1, par. 5, lett. d) riguarda le attività intrinsecamente legate ai giochi d’azzardo, ed in particolare la pubblicità online dei giochi stessi.

Viceversa, non rientra nell’ambito della deroga in questione l’attività di hosting online di siffatte pubblicità, in quanto tale attività “non è intrinsecamente connessa a tali giochi d’azzardo”, consistendo “semplicemente nella memorizzazione di contenuti forniti da un destinatario del servizio” ed essendo dunque “neutra rispetto ai contenuti memorizzati”.

La Corte, dunque, conclude che l’articolo 1, paragrafo 5, lettera d), terzo trattino, della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che un servizio della società dell’informazione consistente nell’hosting online di video rientra nell’ambito di applicazione di detta direttiva anche qualora tali video contengano pubblicità di giochi d’azzardo che implicano una posta pecuniaria in giochi di fortuna, ai sensi di detta disposizione.

…2) I limiti della responsabilità dell’hosting provider

La seconda questione è se l’art. 14 Dir. 2000/31 – sulla premessa della applicazione della predetta direttiva all’attività di hosting di video contenenti pubblicità su giochi d’azzardo - debba essere interpretato nel senso che “esso si applica a un operatore di una piattaforma di video online, il quale ha concluso, con una persona che utilizza tale piattaforma al fine di diffondere video su un canale dedicato, un accordo di partnership commerciale che prevede una ripartizione dei ricavi pubblicitari e il quale, nell’ambito della conclusione o dell’esecuzione di tale accordo, ha proceduto a un esame del contenuto di tale canale, e in particolare del suo tema principale, dei video più visti o più recenti, o ancora dei metadati di tali video”.

La Corte, nell’esaminare la questione, muove dalla considerazione che, al fine di valutare se l’operatore di una piattaforma di video online possa essere esonerato, conformemente all’art. 14, della direttiva 2000/31, dalla sua responsabilitàper taluni video contenenti pubblicità di giochi d’azzardo vietata dal diritto dello Sato membri, “occorre esaminare, previamente, se il ruolo svolto da tale operatore sia neutro, vale a dire se il suo comportamento sia meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica la mancanza di conoscenza o di controllo dei contenuti che memorizza, o se, al contrario, detto operatore svolga un ruolo attivo idoneo a conferirgli una conoscenza o un controllo di tali contenuti”.

Nel caso di specie, si legge in sentenza, emerge che l’operatore della piattaforma YouTube e taluni creatori di contenuti video hanno concluso un accordo di partnership commerciale nell’ambito del quale “Google procede … a un esame del contenuto essenziale di tale canale, e in particolare, del suo tema principale, dei video più visti o più recenti, o ancora dei metadati di tali video. Tale esame del contenuto, a prescindere che sia automatizzato o svolto da persone fisiche, mira, in particolare, a verificare che il creatore di contenuti che richiede tale accordo di partnership commerciale rispetti le regole stabilite dalla piattaforma per accedere ad una siffatta partnership e si aggiunge quindi ai controlli standard che sono attuati indistintamente per tutti i video caricati sulla piattaforma YouTube. Detto esame verte altresì sull’originalità e sulla qualità dei contenuti. Soltanto qualora tali condizioni specifiche relative ai contenuti siano soddisfatte il creatore di contenuti interessato può beneficiare del sistema di ripartizione di ricavi pubblicitari proposto da Google”.

Pertanto, conclude la Corte, l’art. 14 Dir. 2000/31 non si applica all’operatore di una piattaforma di video online, il quale ha concluso, con una persona che utilizza tale piattaforma al fine di diffondere video su un canale dedicato, un accordo di partnership commerciale che prevede una ripartizione di ricavi pubblicitari e il quale, nell’ambito della conclusione o dell’esecuzione di tale accordo, ha svolto un esame del contenuto di tale canale, e in particolare, del suo tema principale, dei video più visti o più recenti, o ancora dei metadati di tali video.

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