Il caso «Gomorra»: la Cassazione torna a fare chiarezza sui criteri di risarcimento del danno da violazione del diritto d’autore

Stefano Guadagno
28 Luglio 2026

La Corte di Cassazione, con ordinanza 20 luglio 2026, n. 23592, chiude la vicenda che ha riguardato la illecita riproduzione di articoli di stampa nell’ambito del noto romanzo, Gomorra, ribadendo che il danno da lucro cessante deve essere liquidato in via preferenziale considerando, con equo apprezzamento, le circostanze del caso e gli utili realizzati in violazione del diritto. Solo in via sussidiaria è ammessa la liquidazione forfettaria sulla base dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto (cosiddetto “prezzo del consenso”).

1. La vicenda processuale

La vicenda trae origine dalla domanda proposta da una casa editrice nei confronti di autore ed editore dell'opera "Gomorra-Viaggio nell'impero economico e nel sogno di dominio della camorra", al fine di sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, derivanti dalla illegittima riproduzione nel testo dell'opera di alcuni articoli pubblicati sui quotidiani editi dall'attrice ("Corriere di Caserta" e "Cronache di Napoli").

Con sentenza del 7 luglio 2010 il Tribunale di Napoli aveva respinto la domanda dell'attrice, condannandola, in via riconvenzionale, a risarcire all’autore del romanzo i danni morali.

La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 3239 del 16 settembre 2013, accertando l’illegittima riproduzione di due articoli nel libro "Gomorra" e la mancata citazione delle fonti di altri due articoli, aveva quantificato il danno da risarcire in Euro 60.000,00.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12314 del 12 giugno 2015 aveva ritenuto che il danno da lucro cessante andasse liquidato, ai sensi dell'art. 2056, co. 2, c.c., "anche tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto" e che la liquidazione in via forfettaria, prevista in via alternativa, non potesse essere inferiore al c.d. prezzo del consenso.

La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 21 novembre 2016, ravvisando un deficit assertivo da parte dell’originaria attrice, quanto al lucro cessante, in termini di riduzione di ricavi o mancanza di guadagno ulteriori, ha liquidato il danno in Euro 6.000, quale "prezzo del consenso".

La Cassazione, con ordinanza n. 39762 del 13 dicembre 2021 (di cui ci siamo occupati sul nostro sito, «Gomorra» e i criteri di risarcimento del danno da violazione del diritto d’autore) aveva ritenuto che il Giudice del merito, nell’applicare il criterio del c.d. «prezzo del consenso», senza tenere conto degli «utili realizzati in violazione del diritto», in assenza di adeguate ragioni giustificatrici, è incorso in una falsa applicazione dell’art. 158 L. 633/1941 (Legge sulla protezione del Diritto d’Autore)

La Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza n. 1033 pubblicata l'8 marzo 2024 aveva concluso che l'art. 158 L.d.A. andasse interpretato nel senso di richiedere di considerare solo la percentuale di utili eziologicamente derivata dall'operata contraffazione, depurando il totale dei proventi riscossi dai costi sopportati e dai proventi esclusivamente dipendenti dall'autonomo contributo del plagiario e - riconosciuto il contributo straordinario dell’autore al successo del libro – ha liquidato il danno in Euro 10.000,00 in considerazione del contributo ridottissimo apportato dagli articoli illecitamente riprodotti.

2. Le conclusioni della Corte di Cassazione: i criteri di liquidazione del danno da violazione del diritto d’autore

A norma dell’art. 158 l.d.a., così come modificato dall’art. 13 D.Lgs. 140 del 2006 (che ha recepito la Direttiva 2004/48, c.d. "Direttiva Enforcement"), “Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 2056, secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto”.

L’ordinanza in commento muove dal richiamo ai principi affermati dalla precedente Cass. n. 39762 del 2021 secondo cui il danno liquidabile ex art. 158 L.d.A. andava valutato, ai sensi dell'art. 2056 co. 2 c.c. "con equo apprezzamento delle circostanze del caso", ma, tenendo comunque presente il parametro esplicito degli "utili realizzati in violazione del diritto", con la precisazione che “si tratta di una valutazione equitativa, per cui non possono essere attribuiti alla vittima del plagio tutti gli utili del contraffattore”. Infatti, non si applica in tema di diritto d'autore l'art. 125 CPI e dunque “non si fa luogo a totale retroversione degli utili, ma la considerazione degli utili del contraffattore rientra come uno dei parametri di cui tenere conto nel giudizio di equità”.

La Cassazione ha dunque confermato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di “individuare dei "fattori di moderazione" al criterio degli utili”, apprezzando tutte le circostanze del caso e “limitando la considerazione degli utili realizzati dalla vendita del libro alla percentuale dei guadagni eziologicamente derivata dall'operata contraffazione e dunque escludendo dal risarcimento l'entità degli utili derivanti dal contributo fornito dall'autore dell'illecito al successo dell'opera e tenendo anche conto della diversità di circuito e di distribuzione degli articoli e del libro”.

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