Il “caso Corona”: contenuti multimediali e libertà stampa

Stefano Guadagno
3 Febbraio 2026

La pubblicazione di contenuti, in ipotesi lesivi della reputazione altrui, su You Tube o su Social Network non gode delle garanzie riservate alla “stampa” dall’art. 21 Cost., perché non ha le caratteristiche dell’informazione giornalistica. Fermo restando che nel caso di specie non sussistono gli elementi che escludono la responsabilità dell’autore in relazione al diritto di cronaca e di critica.

Su queste premesse, in sintesi, il Tribunale di Milano, con la ordinanza del 26 gennaio 2026, ha vietato al sig. Fabrizio Corona la pubblicazione di ulteriori contenuti lesivi della reputazione e dell’immagine del sig. Alfonso Signorini

Il caso

La vicenda decisa dall’ordinanza in commento è balzata agli onori delle cronache in quanto coinvolge personaggi pubblici e origina dalla pubblicazione da parte del sig. Corona di un podcast/video show su canale You Tube, nel quale lanciava una serie di accuse nei confronti di Alfonso Signorini, divulgando fotografie intime e personali, a contenuto sessualmente esplicito, nonché conversazioni private.

Il sig. Signorini, ritenendo tali accuse calunniose, ha proposto ricorso cautelare innanzi al Tribunale di Milano, lamentando la lesione dell’onore, della reputazione e della riservatezza e deducendo un illecito trattamento dei dati personali in violazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nonché del diritto all’immagine ex art. 10 c.c. e art. 96 e 97 L. 933/41.

Sotto il profilo dell’imminenza del pericolo ha rappresentato l’annuncio, via social network, da parte dello stesso Corona dell’imminente pubblicazione di ulteriori contenuti e materiali relativi al Signorini.

Il ricorrente ha quindi chiesto ordinarsi a ogni hosting provider e social network la rimozione del materiale oggetto di ricorso e l’inibizione al sig. Corona della pubblicazione, diffusione o condivisione, con qualsiasi mezzo, anche tramite soggetti terzi, di ulteriori contenuti lesivi dell’immagine e della reputazione del sig. Signorini. Ha poi chiesto il sequestro delle immagini in questione.

Si è costituito il convenuto deducendo:

  • L’inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c., poiché carente il requisito della sussidiarietà dello strumento atipico, potendo il ricorrente richiedere il sequestro giudiziario.
  • L’invocazione da parte del ricorrente di “una funzione di controllo preventivo sull’informazione, sostanzialmente assimilabile a una forma di censura”.
  • La sussistenza della scriminante del diritto di critica e del diritto di cronaca.
  • La carenza del periculum in mora, in relazione alla risarcibilità dei pregiudizi lamentati dal ricorrente.

Pubblicazioni su internet e libertà di stampa

Sotto un primo profilo, il Tribunale ritiene il ricorso ammissibile in quanto il ricorrente non s’è limitato a chiedere di sequestrare i materiali asseritamente lesivi della propria immagine, “siccome prove di illeciti”, bensì ha invocato la tutela contro la “diffusione dei medesimi materiali qualificati illeciti in ragione della natura diffamatoria e lesiva di diritti (alla reputazione, all’immagine e alla riservatezza)”, chiedendo dunque un (generico) sequestro soltanto come misura accessoria.

Viene quindi in rilievo una tutela residuale, posto che “l’ordinamento non offre nessuno strumento specifico e tipizzato che appaia idoneo a conseguire il risultato che si prefigge il ricorrente”.

Il Tribunale di Milano disattende poi l’eccezione del convenuto secondo cui l’accoglimento della domanda cautelare costituirebbe un sequestro preventivo della stampa, integrante una illegittima censura del libero esercizio del diritto di critica a mezzo stampa tutelato dall’art. 21 Cost.

Il Giudice della cautela rammenta che le Sezioni Unite (sent. n. 23469 del 18 novembre 2016) hanno chiarito, da quasi un decennio, che la tutela costituzionale assicurata dal comma 3 dell’art. 21 Cost. alla stampa, che implica il divieto di sequestro in via inibitoria preventiva, “è applicabile al giornale o al periodico pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico qualora possieda i medesimi tratti caratterizzanti del giornale tradizionale su supporto cartaceo” (in questo senso, Cass., 479 del 11 gennaio 2023).

Pertanto, per godere delle tutele a presidio della stampa, si sarebbe dovuto dimostrare l’utilizzo di un mezzo “caratterizzato da una testata, diffuso o aggiornato con regolarità, organizzato in una struttura con un direttore responsabile, una redazione ed un editore registrato presso il registro degli operatori della comunicazione, finalizzata all’attività professionale di informazione diretta al pubblico, cioè di raccolta, commento e divulgazione di notizie di attualità e di informazioni da parte di soggetti professionalmente qualificati”.

È risultato, invece, dimostrato che il resistente non è iscritto all’albo professionale dei giornalisti, come tale soggetto a controlli editoriali e deontologici, e dunque i contenuti in controversia non si possono considerare “assimilabili a quelli di una testata giornalistica”, non essendo invocabili le tutele previste dall’art. 21, co. 3, della Costituzione.

Pur ritenendo tale conclusione assorbente, il Tribunale passa in rassegna il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (sono richiamati diversi precedenti, tra cui Cass. n. 5005 del 28 febbraio 2017 e Cass. n. 841 del 20 gennaio 2015), che ritiene costantemente operante la scriminante del diritto di cronaca (e del diritto di critica) in presenza dei tre requisiti della verità, della pertinenza e della continenza, escludendo la ricorrenza degli stessi nella fattispecie.

  1. Quanto alla verità oggettiva dei fatti - che presuppone “un serio e diligente lavoro di ricerca”, il Giudice ne ha escluso la sussistenza, avendo ammesso lo stesso resistente che sono in corso verifiche da parte della Procura circa la fondatezza dei fatti esposti, e dunque mostrando di essere consapevole che “le “notizie” diffuse attraverso i suoi canali sono connotate da incertezza e non possono perciò ritenersi ammantate di verità oggettiva”. E non basta invocare la verosimiglianza di un fatto per giustificarne la pubblicazione, specie quando si mettono in gioco reputazione e dignità altrui.
  2. Quanto al requisito della pertinenza - intesa come “interesse pubblico all’informazione”, che “non può consistere nella mera curiosità pruriginosa o morbosa” - il Tribunale rammenta che lo stesso può dirsi rispettato “anche quando le persone coinvolte godano di una notorietà sia pure locale, sempre che sussista un interesse pubblico oggettivamente apprezzabile a conoscere la notizia”.

Ritiene il Giudice che, nel caso di specie, non sarebbe ravvisabile un “interesse pubblico a conoscere le preferenze e le abitudini sessuali del ricorrente” e non sarebbe stato dedotto in giudizio alcun indizio del “sistema basato su ricatti sessuali per favorire l’ingresso di giovani nel mondo dello spettacolo” del quale sarebbe responsabile l’odierno ricorrente”, la cui conoscenza avrebbe in ipotesi potuto rivestire interesse pubblico. Conclude quindi l’ordinanza che i video e le conversazioni in controversia risultano in concreto “preordinate unicamente ad alimentare nel pubblico non già un apprezzabile interesse, bensì soltanto la morbosa curiosità per piccanti vicende sessuali, afferenti solo alla sfera intima delle persone coinvolte, alle loro pratiche o anche solo fantasie sessuali, confinate comunque all’interazione fra i due interlocutori”.

  • Esclusa anche la continenza della forma – che impone “la correttezza formale dell’esposizione così come il rispetto dei limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse” (v. Cass. Sez. 3, sentenza n. 841 del 20/1/2015) – l’ordinanza in esame ritiene che “nella specie non è dato ravvisare nessun legittimo interesse dell’opinione pubblica a conoscere l’orientamento sessuale e le pratiche sessuali del ricorrente, in mancanza di collegamenti colle accuse (certamente gravi) enunciate dal resistente senza prova di qualsivoglia seria e diligente ricerca, posto che il resistente pare essersi limitato a interpellare al riguardo la stessa persona nei cui confronti il ricorrente ha proposto querela”.

Il diritto alla libera manifestazione del pensiero

Chiarito che le pubblicazioni in controversia non corrispondono a nessuna declinazione della libertà di stampa, il Tribunale esclude anche che la condotta del resistente costituisca espressione del legittimo diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.

Premesso che per costante orientamento del giudice penale per potersi invocare l’esimente del diritto di critica è necessaria la ricorrenza dei medesimi requisiti richiesti per la stampa, “il legittimo esercizio della libertà di opinione postula la necessità di una forma espositiva corretta, che sia strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi comunque nella gratuita e immotivata aggressione dell’altrui reputazione” (in termini, v. Cass. civ., 12 luglio 2023, n. 19892).

Applicando tale principio al caso di specie, l’ordinanza conclude che “l’aver attribuito al ricorrente, fra gli altri, l’epiteto di “porco lurido” (circostanza non contestata dal resistente) costituisce palese violazione del predetto limite, e non consente perciò di ritenere legittima l’asserita manifestazione del pensiero del ricorrente, che di fatto si traduce nella deliberata alimentazione del pruriginoso interesse del pubblico, accusando il ricorrente di aver “perpetrato condotte immorali, deplorevoli e penalmente rilevanti” senza neppure il conforto di prove univoche e al solo scopo di offendere la dignità del ricorrente per poter da ciò ricavare profitto economico”.

Il provvedimento inibitorio

Accertata la ricorrenza del pericolo di un danno imminente – in relazione all’annuncio dell’imminente diffusione di materiale analogo a quello già diffuso – e irreparabile – avuto riguardo agli interessi coinvolti – il Giudice della cautela accorda il provvedimento inibitorio richiesto, in via preventiva, dal ricorrente, e per l’effetto ordinando al sig. Corona

  • di rimuovere immediatamente da ogni hosting provider e social media a lui direttamente o indirettamente riconducibile, i contenuti multimediali specificati in ricorso;
  • di non pubblicare, diffondere o condivisione, con qualsiasi mezzo, strumento e su qualsiasi hosting provider, gli ulteriori contenuti di carattere diffamatorio, dei quali lo stesso resistente ammette di essere già in possesso;
  • di depositare in cancelleria tutti i supporti fisici che contengono i documenti, le immagini e i video relativi alla corrispondenza telematica e non telematica del ricorrente con soggetti terzi.

E’ stata fissata anche, ex art. 614 – bis c.p.c., una sanzione pecuniaria per ciascuna violazione delle misure sopra indicate.

Conclusioni

L’ordinanza in commento riveste carattere di particolare interesse in quanto pone una netta linea di demarcazione tra l’informazione a mezzo stampa e l’espressione del pensiero tramite contenuti multimediali diffusi su social network, ribadendo il necessario rispetto dei limiti al diritto di critica. Si tratta certo di un dibattito destinato a incrementarsi nei prossimi anni, alla luce della crescente diffusione della comunicazione e dell’informazione attraverso strumenti diversi dalla stampa tradizionale.  

Del tema ci siamo occupati sul nostro sito: Il post su Twitter non è esente dai limiti del diritto di critica

Sempre sul rapporto tra diritto di critica e diffamazione, si veda Critica politica tra verità e continenza verbale

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