L'emittente televisiva risponde di diffamazione nel caso di critica priva di adeguato fondamento fattuale e continenza espositiva nell’ambito di un servizio giornalistico d’inchiesta.
Questo il principio ribadito dalla Cassazione, I Sez. Civ., con ordinanza del 17 aprile 2026, n. 9997.
Il caso
La vicenda processuale trae origine dalla domanda risarcitoria proposta da un medico pediatra nei confronti di una emittente televisiva per essere stato leso nella propria reputazione professionale da due servizi televisivi, andati in onda in una nota trasmissione televisiva, in cui si imputava al professionista di avere omesso specifici trattamenti sanitari nei confronti di un bambino.
Il Giudice di primo grado dichiarava la natura diffamatoria dei due servizi giornalistici, sul presupposto che fosse stato prospettato, in termini di certezza, un nesso eziologico tra la condotta del medico e l’evento dannoso, in assenza di un effettivo accertamento in tal senso, senza dare conto delle ipotesi alternative e violando il limite della continenza (anche per avere reso riconoscibili tutti gli elementi della vicenda).
La Corte d’Appello aveva confermato la pronuncia di primo grado.
Diritto di cronaca e diritto di critica nel giornalismo d’inchiesta
L’emittente televisiva ha lamentato l’erronea applicazione, da parte dei giudici del merito, dei limiti previsti per il diritto di cronaca al diritto di critica, in particolare adottando parametri della verità dei fatti e della continenza espositiva intesi in modo rigoroso, nonostante essi dovessero invece trovare applicazione in forma attenuata e più elastica, venendo in rilievo la critica nell’ambito di un servizio televisivo e non potendosi pretendere che la stessa sia rigorosamente obiettiva ed asettica.
La Corte di Cassazione muove dalla considerazione che il diritto di critica non si concreta, come quello di cronaca, nella narrazione di fatti, ma si esprime in “un giudizio, o, più genericamente, in una opinione, la quale, come tale, non può che essere fondata su un'interpretazione dei fatti e dei comportamenti e quindi non può che essere soggettiva, cioè corrispondere al punto di vista di chi la manifesta”. Resta fermo, però, che “il fatto o comportamento presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, così come accade per il diritto di cronaca” (Cass. n. 7847 del 2011; nello stesso senso, la giurisprudenza della Corte EDU sull'art. 10 della Convenzione: v. sentenza Peruzzi c. Italia del 30 giugno 2015).
Con particolare riguardo al giornalismo di inchiesta, l’ordinanza in commento rileva che esso rappresenta “una particolare forma di espressione della libertà di manifestazione del pensiero, di cui all'art. 21 Cost., perché è connotato – come riconosciuto anche dalla Corte di Strasburgo – dalla ricerca e acquisizione autonoma, diretta e attiva, della notizia da parte del professionista”.
A tale giornalismo va riconosciuta, pertanto, una “meno rigorosa, e comunque diversa, applicazione della condizione di attendibilità della fonte della notizia; venendo meno, in tal caso, l'esigenza di valutare la veridicità della provenienza della notizia, che non è mediata dalla ricezione "passiva" di informazioni esterne, ma ricercata, appunto, direttamente dal giornalista, il quale, nell'attingerla, deve ispirarsi ai criteri etici e deontologici della sua attività professionale, quali, tra l'altro, quelli menzionati nella legge n. 69/1963 e nella Carta dei doveri del giornalista (tra le tante Cass. n. 12773 del 2024).
Su queste premesse, la Corte conclude che "è scriminato il giornalista che eserciti la propria attività mediante la denuncia di sospetti di illeciti, allorché i medesimi, secondo un apprezzamento caso per caso riservato al giudice di merito, risultino espressi in modo motivato e argomentato sulla base di elementi obiettivi e rilevanti e mediante il ricorso, attraverso una ricerca attiva, a fonti di notizia attendibili" (Cass. n.19611/2023).
I giudici del merito, in applicazione di tali principi, non hanno censurato l’opinione in sé, bensì hanno ritenuto diffamatorio che l’opinione sia stata espressa “su una lettura parziale costruita in modo da orientare le informazioni contro un unico soggetto”, omettendo elementi decisivi, con modalità ed enfasi “tali da suggerirne in modo chiaro una esclusiva responsabilità del sanitario”.
In relazione all'uso, per la divulgazione della notizia, del mezzo televisivo, la Corte di Cassazione rileva che tale mezzo, diversamente dal giornalismo della carta stampata, esplica, “per la sua caratteristica di mezzo che aggredisce, per così dire, i telespettatori nella loro sfera privata domestica … una forza di suggestione che non è di altri mezzi di comunicazione di massa”. Il pubblico è, perciò, propenso a “ritenere acriticamente vero quanto viene comunicato anche perché è istintivamente portato ad attribuire al mezzo televisivo una grande attendibilità”. Va considerato anche che “rispetto al mezzo televisivo vi è quasi una impossibilità di riflessione immediata e di critica (cosa che invece non si verifica nei confronti della stampa) sicché la notizia si fissa nella memoria così come data”.
Tutto ciò comporta per il giornalista televisivo, una “maggiore responsabilità professionale, che deve manifestarsi in una più scrupolosa prudenza nella trasmissione di notizie, specie quando tali notizie incidono direttamente sui diritti dei terzi”.
Premesso che l'esame compiuto dalla Corte d'appello sulla capacità offensiva del servizio televisivo è un giudizio di merito sottratto al sindacato di legittimità, l’ordinanza in commento, nel ritenere correttamente operato il bilanciamento tra diritto di critica e diritto del singolo all’onore e alla reputazione, rigetta il ricorso e conferma la sentenza di merito.
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