Il comportamento imprevedibile, ed estraneo alle mansioni lavorative, di un terzo, che provoca un danno al lavoratore interrompe il nesso tra l’infortunio e l’attività lavorativa, così escludendo la responsabilità del datore di lavoro.
Questo il principio ribadito dalla Cassazione, con ordinanza n. 19859 del 15 giugno 2026.
Durante la pausa pranzo, un gruppo di lavoratori, dipendenti da due cooperative operanti nello stesso luogo, aveva iniziato a giocare con un pallone; un lavoratore, colpito al volto dal collega, per reazione aveva raccolto una bottiglia di vetro, lanciandola verso il collega, provocandogli una ferita alla testa.
Il Tribunale e la Corte d’Appello avevano accertato la responsabilità esclusiva del lavoratore che aveva colpito il collega, ritenendo non fosse ravvisabile alcun inadempimento imputabile alle società datrici di lavoro, rispettivamente, dell’agente e del soggetto infortunato.
La Corte di Cassazione, adita dal lavoratore infortunato, rammenta, in primo luogo, che, in tema di infortunio sul lavoro, ricorre il c.d. rischio elettivo ove “il lavoratore infortunato abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere” (tra le più recenti, Cass. n. 3763 del 2021).
Con riguardo alla condotta del terzo, estraneo al rapporto di lavoro, à stato più volte ribadito che “Qualora l'incidente, pur collegato topograficamente e temporalmente all'attività lavorativa, derivi tuttavia dalla condotta colposa e imprevedibile di un terzo, condotta in alcun modo ricollegabile alle incombenze di lavoro ed ai rischi a ciò connessi, deve ritenersi interrotto il nesso causale tra l'attività di lavoro e il danno subito, atteso che quest'ultimo si pone al di fuori dell'area di rischio garantita dalle regole cautelari dettate dall'art. 2087 c.c.”.
Su queste premesse, la Corte conclude che la condotta “imprudente e imprevedibile” del soggetto che ha lanciato la bottiglia, terzo estraneo al rapporto di lavoro dell'infortunato, ha dato vita ad una “serie causale autonoma e indipendente, idonea da sola a determinare l'evento lesivo in danno dell'attuale ricorrente, evento che in nessun modo può leggersi quale realizzazione del rischio oggetto delle norme di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori” (Cass., Sez. Lav., n. 27279 del 2023).
L’ordinanza in commento esclude poi la responsabilità ex art. 2049 c.c. del datore di lavoro dell’aggressore, ritenendo carente il nesso di occasionalità necessaria tra l’illecito e il rapporto di lavoro, il quale richiede che “le mansioni affidate al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno al terzo”, situazione non ravvisabile per il solo fatto che l’aggressione è avvenuta sul posto di lavoro.