Confermata la responsabilità del blogger per culpa in vigilando … ex post

Francesca Latino
28 Luglio 2026

Con l’ordinanza n. 22999/2026 la Cassazione – definendo i limiti di responsabilità civile del gestore di un blog o di un forum rispetto ai commenti diffamatori pubblicati dagli utenti - ha ribadito un principio, da ultimo in più occasioni affermato (tra le più interessanti si veda Cass. ordinanza n. 17360/2025, già commentata nel nostro sito al seguente link), secondo il quale è responsabile il blogger che venuto a conoscenza del contenuto illecito dei post non abbia provveduto alla loro immediata rimozione, così contribuendo alla sua diffusione.

Il caso

La vicenda nasce dalla denuncia di un giornalista che aveva pubblicato su un quotidiano un articolo su una manifestazione di protesta di alcuni cittadini extracomunitari; a sua volta, altro giornalista freelance, aveva pubblicato un post sul suo blog affermando che la notizia del primo era una fake news, o quanto meno una notizia non verificata, e tale affermazione aveva scatenato una serie di commenti offensivi e denigratori da parte di numerosi utenti. Il giornalista “offeso” ha pertanto convenuto in giudizio il blogger al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito della lesione della propria reputazione personale e professionale.

Il Giudice di primo grado, con sentenza confermata dalla Corte d’Appello, ha accolto la domanda, ritenendo il freelance responsabile per non avere rimosso dal blog i commenti offensivi e lo ha condannato al risarcimento dei danni, liquidati in via equitativa

L’ordinanza della Suprema Corte

La Suprema Corte, adita dal blogger, nel rigettare il ricorso, ha ribadito che per essere esente da responsabilità il giornalista, venuto a conoscenza dei contenuti diffamatori pubblicati da terzi sul proprio blog, avrebbe dovuto adoperarsi immediatamente per la loro rimozione, ciò che invece il freelance aveva fatto solo dopo l’inizio del processo di primo grado.

La Cassazione ha ritenuto non fondate le censure del ricorrente sui seguenti presupposti:

  • gli artt. 21 Cost. e 10 della CEDU non sono diritti assoluti: la libertà di informare e di esprimersi va sempre bilanciata con il diritto inviolabile alla reputazione e alla dignità delle persone, che sono componenti fondamentali della vita privata;
  • la critica può anche non essere obiettiva e tradursi in valutazioni e commenti soggettivi (“di parte”), ma deve sempre basarsi su fatti reali e verificati; nel caso specifico, il blogger aveva mantenuto nel blog accuse false, nella consapevolezza che lo fossero;
  • il proprietario del blog non ha un dovere di vigilanza preventiva: non è cioè obbligato a monitorare, filtrare o approvare in anticipo ogni singolo commento scritto dai lettori, sia per garantire la fluidità e la libertà della rete, sia per l’impossibilità tecnica di controllare tutti i post in tempo reale;
  • la responsabilità (per culpa in vigilando) scatta per l’omissione ex post: il blogger diventa colpevole se, dopo essere venuto a conoscenza del commento diffamatorio (tramite segnalazione o in qualunque altro modo), decide di non rimuoverlo tempestivamente, diventando così complice della diffusione dei commenti diffamatori.

In definitiva, la Corte ha richiamato principi già consolidati nella giurisprudenza, sia penale che civile, sulla responsabilità del blogger per culpa in vigilando.

L’omessa rimozione, una volta che il gestore del blog venga a conoscenza di un contenuto manifestamente illecito, lo espone senz’altro alla responsabilità civile per il risarcimento dei danni, poiché la permanenza in rete di quel commento o post denigratorio equivale a una consapevole condivisione della diffamazione.

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