Con la recente ordinanza n. 18761/2026, del 9 giugno 2026, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio ormai consolidato presso la giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, secondo il quale non è richiesta la comunicazione delle ragioni del recesso anche nel caso di rapporto di lavoro in prova dell’invalido.
Il caso
Il ricorrente, avviato in prova con collocamento mirato ex L. n. 68/1999, ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva respinto la sua domanda volta a far dichiarare l’illegittimità del licenziamento intimatogli dalla Società.
Ha lamentato, in particolare, il ricorrente:
- che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che gli elementi indicati nel contratto di assunzione fossero idonei ad individuare, per relationem, “in riferimento al livello contrattuale, alla Direzione e al settore di appartenenza”, le mansioni richieste al lavoratore da valutare ai fini del superamento della prova;
- che erroneamente la Corte aveva ritenuto che il licenziamento intimato al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non dovesse essere motivato, neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso e che incombesse, pertanto, sul lavoratore licenziato l’onere di provare, secondo la regola generale di cui all’art. 2697 cod. civ., sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso era stato determinato da motivo illecito e quindi, estraneo alla funzione del patto di prova.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, ha affermato, preliminarmente che la specifica indicazione delle mansioni che costituiscono l'oggetto del patto di prova può ben essere operata anche per relationem con riferimento alle declaratorie del contratto collettivo, con il limite che “il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata”.
L’apprezzamento in ordine al grado di specificità del patto di prova è riservato al giudice del merito, e non è sindacabile in sede di legittimità, mediante la contrapposizione di una diversa lettura del contratto e della declaratoria collettiva.
In secondo luogo, l’ordinanza in commento ha disatteso la tesi del ricorrente secondo cui il licenziamento di un lavoratore disabile assunto in prova con un cd. collocamento mirato richiede la specifica indicazione dei motivi del mancato superamento della prova.
La Corte ha richiamato, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., il radicato orientamento di legittimità per il quale non è richiesta la comunicazione delle ragioni del recesso anche nel caso di rapporto di lavoro in prova dell’invalido, senza suscitare dubbi di legittimità costituzionale (questione, peraltro, già ritenuta manifestamente infondata dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 541/2000).
Ciò evidentemente non comporta che il recesso del datore di lavoro sia “insindacabile”, ma solo “l’esclusione di un requisito formale di contestuale comunicazione dei motivi”.
Naturalmente, il lavoratore può sempre dimostrare in sede giudiziale l’illegittimità del licenziamento, ad esempio perché determinato da ragioni estranee alla funzione del patto di prova, da finalità elusive della disciplina sul collocamento obbligatorio o da valutazioni influenzate dalla condizione di disabilità.
Ma, secondo la Cassazione, appunto, “ciò non consente l’introduzione di un obbligo generalizzato di motivazione formale non previsto dalla legge”.
La Corte ha infine escluso la pertinenza dei richiami del ricorrente a pretesi “accomodamenti ragionevoli” - ovvero le modifiche o gli adattamenti necessari ed appropriati richiesti al datore di lavoro per consentire alle persone con disabilità di accedere al lavoro e di lavorare su base di eguaglianza e la cui mancata attuazione è considerata una forma di discriminazione - che il ricorrente non ha ipotizzato neanche quali potessero essere, quando invece gravava proprio sul lavoratore l’onere di allegare gli elementi di fatto che dell’insorgere dell’obbligo di adottarli avrebbero dovuto costituire premessa.
Tale omissione probatoria, si legge nell’ordinanza, “impedisce di trasformare il mero status di invalido in una presunzione assoluta di discriminatorietà del recesso”.