La responsabilità del blogger per i commenti diffamatori di terzi

Quando è responsabile il gestore di blog per i commenti diffamatori di terzi?

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (27 giugno 2025, n. 17360) ha sintetizzato importanti principi in relazione a tale questione.

In quel caso, l’attore aveva agito nei confronti del convenuto per ottenere il risarcimento dei presunti danni subiti in conseguenza di commenti ingiuriosi pubblicati da alcuni utenti su un blog tenuto dal convenuto e non tempestivamente rimossi. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, mentre la Corte d’appello, dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla richiesta dell’attore di rimozione dei commenti diffamatori pubblicati, aveva confermato, per il resto, la decisione di primo grado.

La Corte territoriale, in particolare, aveva affermato che l'obbligo di rimozione dei commenti illeciti (nella specie, diffamatori), per il prestatore di servizi (nella specie: hosting provider), ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 70 del 2003, sussisterebbe solo a seguito di una comunicazione da parte delle autorità competenti in ordine al carattere illecito dei medesimi, cioè in base ad una "conoscenza qualificata" di tale illiceità, e non potrebbe farsi derivare da una mera conoscenza di fatto di essa, acquisita in altro modo (in particolare, l'obbligo di rimozione non potrebbe mai conseguire alla conoscenza del carattere illecito del commento acquisita in base alla segnalazione della parte lesa, specie se, come accaduto nella vicenda affrontata, la segnalazione stessa non contenga una espressa richiesta di rimozione).

Le affermazioni di diritto contenute nella decisione impugnata – secondo la Cassazione - risultano in contrasto non solo con la giurisprudenza penale, ma anche con quanto affermato nella giurisprudenza civile della medesima Corte. Secondo quest’ultima, la responsabilità dell’hosting provider, prevista dall'art. 16 del D. Lgs. n. 70 del 2003 citato, sussiste in capo al prestatore dei servizi che non ha provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, oppure che ha continuato a pubblicarli, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) il prestatore di servizi è a conoscenza legale dell'illecito perpetrato dal destinatario del servizio, per averne avuto notizia dal titolare del diritto leso oppure aliunde;

b) è ragionevolmente constatabile l'illiceità dell'altrui condotta, cosicché l’hosting provider può dirsi in colpa grave per non averla positivamente riscontrata, alla stregua del grado di diligenza che è ragionevole attendersi da un operatore professionale della rete in un determinato momento storico;

c) il medesimo prestatore ha la possibilità di attivarsi utilmente, in quanto reso edotto in modo sufficientemente specifico dei contenuti illecitamente immessi da rimuovere.

Tenuto conto che la regola generale è quella per cui l'internet provider (il prestatore di servizi) non è tenuto ad effettuare un controllo preventivo sulla liceità delle informazioni e sulle attività svolte dai terzi destinatari del servizio e che la sua responsabilità (risarcitoria) è correlata genericamente alla memorizzazione delle informazioni rese dai suddetti terzi – si legge nella pronuncia - risulta più che ragionevole la conclusione secondo la quale tale previsione è destinata ad operare anche nell'ipotesi in cui i fatti o le circostanze “che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione divengano noti al prestatore del servizio solo dopo l'avvenuta memorizzazione dell'informazione resa dal terzo”.

E, in tal caso, non potendo essere più impedita la pubblicazione, non resta al prestatore che operarne la rimozione, anche a prescindere dalla comunicazione delle autorità, per evitare la propria responsabilità (quanto meno sul piano risarcitorio).

Dunque, l'obbligo di rimozione delle informazioni illecite memorizzate sorge per l'hosting provider nel momento stesso in cui egli, in qualunque modo, acquisisca la conoscenza di fatti o circostanze che rendano tale illiceità manifesta. In quest'ottica, la comunicazione delle autorità competenti rappresenta solo una fonte qualificata di acquisizione della predetta conoscenza, che, verosimilmente, semplifica anche la valutazione per il prestatore del carattere manifesto dell'illiceità dell'informazione e l'eventuale giudizio sulla sua effettiva consapevolezza della stessa.

Secondo la Cassazione, tale interpretazione, oltre ad essere fondata sul tenore letterale dell'art. 16 del decreto legislativo n. 70 del 2003, è la più coerente con la sua stessa ratio, di recepimento della previsione della Direttiva 2000/31/CE nel diritto interno e “certamente la più ragionevole, anche nel risultato finale”, che garantisce un equilibrato contemperamento tra la tutela della posizione del prestatore di servizi (non attivo) nella società dell'informazione, la cui responsabilità si è ritenuto opportuno limitare sul piano normativo, per favorire lo sviluppo e la trasmissione dei servizi e delle idee in tale ambito, e la tutela dei soggetti che possono esserne potenzialmente lesi.

Il punto di equilibrio che emerge dalla normativa eurounitaria ed interna, in definitiva, è dato dai seguenti principi di diritto: "il prestatore di servizi informatici che assuma il ruolo di hosting provider non attivo va, di regola, esente dalla responsabilità per la pubblicazione delle eventuali informazioni illecite che provengano dai terzi - e, più specificamente, in relazione alla problematica oggetto della presente controversia - per tutti gli eventuali commenti diffamatori inviati dai terzi, ma, una volta che egli acquisisca la consapevolezza della manifesta illiceità degli stessi (in qualunque modo, anche non necessariamente a seguito di una comunicazione delle autorità competenti, sebbene, in tale ultimo caso, possa essere più agevole percepire il carattere "manifesto" dell'illiceità), è tenuto ad attivarsi per rimuoverli tempestivamente, per continuare a godere dell'esenzione dalla indicata responsabilità".

Per un ulteriore approfondimento si veda anche La responsabilità civile degli hosting provider.

Altri articoli di 
Maria Santina Panarella
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram