Con una importante pronuncia, la Corte Costituzionale ha aggiunto un altro fondamentale tassello verso il pieno riconoscimento della famiglia di fatto quale formazione sociale tutelata dall’art. 2 della Costituzione, e, dunque, verso la piena parificazione della tutela del legame affettivo tra coniugi con quello tra conviventi di fatto.
Con la sentenza n. 7/2026, la Consulta ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2941, primo comma, n. 1, c.c., nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione, oltre che tra i coniugi, anche tra i conviventi di fatto.
La ratio della norma in questione è quella di preservare il legame affettivo e l’unità familiare: tale finalità deve essere estesa anche nei rapporti tra conviventi di fatto, dal momento che “sia che il vincolo affettivo scaturisca dal matrimonio sia che origini da una convivenza stabile” non si può imporre “l’esercizio di atti interruttivi della prescrizione, che preludono a un possibile contenzioso e sono percepiti come lesivi della fiducia reciproca”.
La soluzione opposta si porrebbe in contrasto con l’art. 2, ma anche con l’art. 3 della Costituzione.
La Corte costituzionale ha, infine, precisato che la sospensione della prescrizione è applicabile alla convivenza di fatto anche ove questa non sia stata registrata, purché si possa provare con certezza l’inizio e la fine della stabile convivenza, e si estende ad ogni convivenza, dunque sia tra persone di sesso diverso che dello stesso sesso.
L’ordinanza del Tribunale di Firenze rimettente
L’attrice ha citato in giudizio l’ex convivente di fatto al fine di ottenere la restituzione di vari beni ed effetti personali, nonché somme di denaro, peraltro riconosciute come dovute dal convivente nel lontano 2006.
Dopo più di dieci anni da tale riconoscimento, a seguito di una crisi tra le parti in causa, la convivenza è cessata, e l’attrice ha avanzato le proprie pretese restitutorie, ma il convenuto, costituitosi in giudizio, pur ammettendo il debito, ha eccepito la prescrizione del diritto di credito dell’ex convivente.
Proprio a fronte di tale eccezione, il Tribunale di Firenze ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2941, primo comma, numero 1), cod. civ., nella parte in cui non prevede la sospensione del decorso del termine prescrizionale fra i conviventi di fatto.
In definitiva, secondo il Tribunale di Firenze, l’applicazione dell’attuale disciplina legale comporterebbe l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto e, conseguentemente, il rigetto delle domande restitutorie formulate dalla parte attrice.
Diversamente, ove si applicasse la disciplina dell’art. 2941, primo comma, numero 1), cod. civ., - attualmente esclusa dato il tenore letterale della norma che si riferisce esclusivamente al “coniuge” - il decorso della prescrizione risulterebbe sospeso da quando il credito è sorto, in costanza di convivenza, sino alla cessazione della convivenza.
Il Tribunale rimettente si è confrontato anche con la sentenza n. 2 del 1998, con la quale la Corte Costituzionale aveva già dichiarato non fondate, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., le questioni di legittimità costituzionale della medesima norma nella parte in cui esclude la sospensione della prescrizione in costanza di stabile convivenza.
Secondo il giudice a quo, “il mutamento del contesto sociale e valoriale”, nonché l’evoluzione dell’ordinamento giuridico farebbero emergere ulteriori e più pregnanti elementi che meritano di essere approfonditi al fine di porre termine alle irragionevoli disparità di trattamento tra coniugi e conviventi di fatto, incompatibili con la Carta costituzionale.
In definitiva, assume il rimettente, la ritenuta maggiore stabilità assicurata dal vincolo matrimoniale, un tempo a fondamento dell’esclusione della piena parificazione tra coniugi e conviventi di fatto, non apparirebbe più attuale, stante il mutato contesto sociale e normativo, cosicché l’esclusione degli stabili conviventi dall’ambito applicativo della norma sarebbe priva di una ragionevole giustificazione e lesiva del principio di eguaglianza.
Il rimettente ritiene lesi, dunque, gli artt. 2 e 3 Cost., quest’ultimo sotto il profilo della irragionevolezza intrinseca, dal momento che la mancata sospensione della prescrizione fra conviventi di fatto farebbe gravare sul creditore l’onere di compiere atti interruttivi della prescrizione idonei a compromettere la stabilità, la serenità e l’unità del nucleo familiare.
La decisione della Consulta
La Corte ha ritenuto fondate le questioni di legittimità costituzione della norma in questione in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., quest’ultimo sotto il duplice profilo della disparità di trattamento e dell’“irragionevolezza intrinseca”.
La Corte, in particolare, richiamata la propria pronuncia di segno opposto citata dal rimettente, ha svolto una lunga ed interessante premessa sull’evoluzione giurisprudenziale prima e normativa attraverso la quale è giunta a giustificare la rimeditazione del proprio precedente orientamento, ribadendo in più punti della articolata sentenza come si sia “progressivamente consolidato il riconoscimento della convivenza di fatto quale formazione familiare tutelata dall’art. 2 Cost., nel contesto della quale l’affectio e la solidarietà tra i componenti meritano la più ampia protezione” .
Ciò anche per la considerazione che “le convivenze di fatto oramai «sopravanzano, in numero, le famiglie fondate sul matrimonio», cosicchè si è sostanzialmente affermata «una concezione pluralistica della famiglia, dapprima nella società e quindi nella giurisprudenza, grazie anche all’impulso dato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza 21 luglio 2015, Oliari e altri contro Italia)», ribadendo la «piena dignità” della «famiglia composta da conviventi di fatto»”.
Anche la giurisprudenza di legittimità, sia civile che penale, ha in più occasioni riconosciuto la rilevanza giuridica della convivenza di fatto, senza contare quella eurounitaria che ormai da tempo contempla il “diritto di costituire una famiglia» a latere «del diritto di sposarsi”.
Con la legge n. 76 del 2016, il legislatore ha definitivamente identificato la nozione di conviventi di fatto (“due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale”, e “non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”: art. 1, comma 36) ed ha approntato un complesso di tutele a favore dei componenti della famiglia di fatto.
In tale mutato contesto normativo e giurisprudenziale, la Consulta ha dunque confermato che “il dato rilevante ai fini della sospensione della prescrizione non è l’esistenza del vincolo matrimoniale, bensì la sussistenza di un legame affettivo di coppia e di una comunione di vita, ben presenti anche nella convivenza di fatto, che rendono moralmente inesigibili gli atti interruttivi della prescrizione”.
Una diversa lettura condurrebbe, secondo la Corte, “non solo una irragionevole disparità di trattamento fra coniuge e convivente di fatto e una lesione dell’art. 2 Cost., ma anche una irragionevolezza intrinseca”.