La Corte di Cassazione ancora sulla questione della polifunzionalità della responsabilità civile

Francesca Latino
4 Febbraio 2026

Con la sentenza n. 31244/2015, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla riconoscibilità in Italia di una sentenza straniera di condanna al risarcimento dei c.d. danni punitivi, sentenza ritenuta dai ricorrenti contraria all’ordine pubblico.

Il fatto

Due Società di diritto californiano sottoposte ad una procedura concorsuale, hanno agito contro due cittadini italiani al fine di ottenere il risarcimento del danno per la distrazione di somme appartenenti al patrimonio sociale. Accogliendo le domande risarcitorie, il Tribunale Californiano ha condannato i convenuti a risarcire il danno effettivo, per circa 6 milioni di dollari, ed il “treble damages”, previsto dal codice penale californiano, per circa 12 milioni.

Successivamente le società fallite, nell’ambito di un piano di ristrutturazione, hanno ceduto il credito ad una Società italiana che ha dunque chiesto il riconoscimento in Italia della sentenza californiana.

La Corte d’Appello, in accoglimento del ricorso presentato dalla Società cessionaria del credito, ha dichiarato «la sussistenza dei requisiti del riconoscimento in Italia della sentenza definitiva emessa dal Tribunale fallimentare della California”.

I debitori hanno adito la Suprema Corte per contestare la riconoscibilità della sentenza californiana per contrarietà all'ordine pubblico, attesa la natura punitiva della condanna, oltre ad altre irregolarità (notifiche via email e assenza di valido mandato difensivo all'avvocato comparso nel processo californiano).

L’assunto principale dei ricorrenti attiene al fatto che nel nostro ordinamento giuridico alla responsabilità civile è riconosciuta esclusivamente una funzione compensativa dei danni effettivamente patiti, e non anche una funzione punitiva, sanzionatoria e deterrente, come accade invece negli ordinamenti di common law: i c.d. danni punitivi, cioè i risarcimenti sanzione, non sarebbero ammessi nel nostro ordinamento a fronte della loro acclamata incompatibilità con il principio dell’ordine pubblico.

Anche dopo l’intervento delle Sezioni Unite del 2017, che hanno mutato l’orientamento giurisprudenziale che ha sempre negato il riconoscimento in Italia di una sentenza straniera che condanna al risarcimento dei danni punitivi in quanto contrario all’ordine pubblico, si è rilevato che l’ammissibilità deve in ogni caso essere vagliata volta per volta, sulla base di una attenta indagine circa gli effetti del riconoscimento, in modo da assicurarsi la compatibilità con l’ordine pubblico: nel caso di specie, la sentenza statunitense avrebbe riconosciuto il risarcimento dei danni punitivi su basi normative che non garantiscono né la tipicità delle ipotesi di condanna né la prevedibilità della stessa né i suoi limiti quantitativi, e dunque in spregio ai criteri di prevedibilità, proporzionalità e ragionevolezza.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, dopo aver premesso che non è mai consentito al giudice italiano il sindacato sul merito della sentenza straniera e sulla correttezza giuridica della soluzione adottata, essendo escluso il controllo contenutistico sul provvedimento di cui si chiede il riconoscimento, ha rilevato preliminarmente che nel nostro ordinamento non esiste un principio di carattere generale che assegni al risarcimento del danno una funzione necessariamente compensativa, in presenza di diverse disposizioni che prevedono un connotato sanzionatorio (e deterrente) al risarcimento dei danni;  le Sezioni Unite, fin dal 2017, hanno affermato che il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga una pronuncia di condanna al risarcimento dei c.d. danni punitivi deve, però, corrispondere alla condizione che essa sia stata resa nell’ordinamento straniero su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i suoi limiti quantitativi, dovendosi avere riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell’atto straniero ed alla loro compatibilità con l’ordine pubblico (Cass. sez. un. 16601/2017).

Nel caso di specie, secondo la Corte di Cassazione, tali basi normative sussistono, avendo il giudice straniero applicato una norma di diritto positivo, prevista dal codice penale statunitense, che riguarda il risarcimento del danno che può ottenersi in conseguenza di comportamenti penalmente rilevanti: cosicchè, in quel caso, “i treble damages hanno quindi una base legale specifica, codificata, e rendono prevedibile esattamente e senza possibilità di equivoci le conseguenze economiche cui si espone chi compie le azioni previste dalle lettere a) e b). La norma non lascia spazio alcuno per la arbitraria, ed invero neppure discrezionale, quantificazione del risarcimento del danno”.

La Corte ha dunque ritenuto che la scelta del sistema giuridico californiano di affidare (anche) alla responsabilità civile quelle funzioni punitive che in linea di massima sono proprie del sistema penale non appare in contrasto con i principi del nostro ordinamento, e la sentenza di cui si è chiesto il riconoscimento rispetta i parametri indicati dalle Sezioni Unite nel 2017 e non produce effetti contrari all’ordine pubblico.

Con la pronuncia in esame, la Corte ha affrontato anche altri interessanti aspetti relativi al riconoscimento in Italia di una sentenza straniera, come quello relativo alla regolarità delle notifiche dell'atto introduttivo e della costituzione in giudizio che deve essere valutata secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo e non secondo le regole processuali italiane, e quello della sinteticità o dell’assenza di motivazione della sentenza straniera che non costituisce ostacolo al riconoscimento a condizione che la sentenza sia passata in giudicato, il contraddittorio sia stato rispettato e siano comunque identificabili le ragioni in fatto e in diritto della decisione.

La massima

Non è incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto dei punitive damages atteso che la responsabilità civile può assolvere ad una pluralità di funzioni e la funzione deterrente e dissuasiva del risarcimento del danno è riconosciuta, unitamente alla funzione compensativa-ristorativa, anche nel nostro ordinamento, pur nella necessaria intermediazione legislativa. Il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga una pronuncia di tal genere e segnatamente una condanna, secondo il codice penale californiano, ai treble damages, pari al triplo della perdita subìta dal creditore, non produce effetti contrari all’ordine pubblico perché resa su basi normative che garantiscono la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i suoi limiti quantitativi”.

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