Sulla applicabilità del principio di conversione delle cause di assenza dal lavoro

Francesca Latino
9 Maggio 2025

Con la recente ordinanza n. 9831/2025 la Corte di Cassazione è tornata a ribadire il principio secondo il quale Il lavoratore assente dal lavoro per malattia può chiedere al datore di lavoro di fruire delle ferie maturate e non godute al fine di sospendere il decorso del periodo di comporto ed evitare così il licenziamento per superamento dello stesso. Il datore di lavoro, a sua volta, può rifiutare la richiesta solo ove ricorrano ragioni organizzative di natura ostativa, purché siano reali, concrete ed effettive.

Il caso

Nel caso di specie, la Corte d'Appello di Messina, in riforma della sentenza del Tribunale, aveva ritenuto legittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato ad una lavoratrice che, rientrata al lavoro dopo una lunga malattia, aveva chiesto al datore di lavoro un periodo di ferie, che le era stato però motivatamente rifiutato.

La lavoratrice era ricaduta in malattia proprio nei giorni delle “ferie negate”, e questo ulteriore periodo di malattia aveva fatto si che si verificasse il superamento del comporto.

La decisione

Sul ricorso della lavoratrice si è pronunciata la Corte di Cassazione, che ha confermato la sentenza della Corte territoriale.

In particolare, in relazione alla censura relativa alla violazione del principio di conversione delle cause di assenza dal lavoro introdotto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 616/1987, la Corte ha precisato, in primo luogo, che tale principio postula due condizioni, entrambe assenti nel caso di specie:

a) che la richiesta venga inoltrata quando il lavoratore si trovi in malattia;

b) che il lavoratore in malattia chieda di fruire delle ferie per interrompere il comporto oppure, viceversa, chieda di interrompere le ferie in caso di sopravvenuta malattia.

Occorre quindi, afferma la Cassazione, che al momento della richiesta di conversione sussista uno stato di malattia in atto: “è necessaria la malattia del lavoratore insorta durante il periodo feriale oppure che il lavoratore in malattia chieda di fruire delle ferie per interrompere il periodo di comporto”.

La Corte ha quindi ribadito una serie di principi espressi nella propria giurisprudenza in materia di conversione delle cause di assenza dal lavoro, primo tra i quali quello della cooperazione e buona fede da parte del datore di lavoro, che vanno comunque sempre attivati dallo stesso lavoratore attraverso una corretta comunicazione al datore di lavoro, affinchè questi possa disporre le verifiche ed i controlli sull'insorgenza dell'evento morboso.

Principi valevoli anche per il caso inverso di richiesta di conversione della malattia in un periodo di ferie, finalizzata proprio ad impedire il superamento del periodo di comporto: in questo caso, grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver tenuto conto, nella decisione se accettare o meno la richiesta, “del rilevante e fondamentale interesse del lavoratore ad evitare in tal modo la possibile perdita del posto di lavoro per scadenza del periodo di comporto”.

Nel caso in esame, tuttavia, tutto questo non era emerso, posto che la lavoratrice aveva presentato la richiesta di ferie quando non era in stato di malattia, e non l'aveva invece presentata, chiedendo appunto la conversione, quando lo era.

La richiesta di ferie andava valutata, dunque, in base alla norma generale dell'art. 2109 c.c. senza obblighi giustificazione rafforzati (non essendo, appunto, la malattia in atto e non essendo sufficiente a tal fine “la sovrapposizione postuma delle due istanze in quanto riferite allo stesso periodo”) ed il datore aveva motivato in maniera congrua il rifiuto.

In conclusione, ritiene la Cassazione che l’obbligo datoriale di giustificare il rifiuto alle ferie con ragioni organizzative di natura ostativa che siano concrete ed effettive (Cass. n. 27392 del 29/10/2018), dato il fondamentale interesse del lavoratore richiedente al mantenimento del posto di lavoro, “non è ragionevolmente configurabile allorquando il  lavoratore pur potendo non abbia richiesto di fruire delle ferie residue nel momento in cui era in malattia allo scopo di sospendere il comporto. Il lavoratore non può invece scegliere arbitrariamente il periodo di godimento delle ferie, né imputare a ferie le assenze per malattia, trattandosi di evento che va coordinato con le esigenze di un ordinato svolgimento dell'attività dell'impresa e la cui concessione costituisce una prerogativa riconducibile al potere organizzativo del datore di lavoro

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