Nozione di malattia particolarmente grave che non viene conteggiata nel comporto e onere comunicativo della stessa gravante sul lavoratore

Roberto Lama
15 Ottobre 2025

Cass. civ. sez. lav. 07/10/2025 n. 26956

Un lavoratore, licenziato a causa del superamento del periodo di comporto, ha impugnato il recesso datoriale, assumendo che la natura della malattia da cui era affetto – che oggettivamente aveva determinato il superamento del periodo ‘protetto’ del comporto – rientrasse tra quelle “particolarmente gravi” che l’art. 63 del CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizioni escludeva potessero essere utilmente conteggiate ai fini della ‘maturazione’ del comporto.

La Corte di Appello ha escluso che la malattia in questione fosse ascrivibile al novero delle ‘malattie particolarmente gravi’ previste dal CCNL, ritenendo per di più che il lavoratore non avesse provato di aver comunicato con mezzi idonei la predetta malattia al proprio datore di lavoro, avendo egli comunicato al datore l’insorgenza e l’andamento della stessa tramite la popolare applicazione messagistica ‘Whatsapp”.

Il lavoratore ricorre in Cassazione per ottenere la riforma della sentenza.

La decisione

Trascritta la norma del CCNL applicato al rapporto di lavoro che viene qui in rilievo (la quale, in particolare, esclude possano conteggiarsi nel periodo di comporto le “malattie particolarmente gravi occorse al lavoratore durante un arco temporale di 24 mesi”) e rammentato che, in tema di interpretazione dei contratti collettivi, i criteri di cui agli artt. 1362 e ss. Cod. Civ. devono concorrere in modo paritario all’individuazione dell’enunciato, la Cassazione, innanzi tutto, ha rilevato che l’espressione ‘malattia particolarmente grave’ è una nozione elastica. Pertanto, per “esprimere il relativo giudizio di valore necessario ad integrare il parametro generale contenuto nella clausola, il giudice deve provvedere all'interpretazione della stessa mediante la valorizzazione, sia del senso letterale della disposizione, sia di principi che vengono richiamati nell'intero atto negoziale, sia di fattori esterni relativi all'evoluzione della scienza medica”, così individuando il contenuto concreto di una disposizione che le parti sociali, appunto utilizzando una ‘nozione elastica’, “hanno voluto tale per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale, ovvero a determinate situazioni non esattamente ed efficacemente specificabili ‘a priori’”.

Conseguentemente, valutando il tenore letterale della singola disposizione che viene qui in rilievo e di altre disposizioni dello stesso CCNL, nonché quelle di altri contratti collettivi che si riferiscono alle ‘malattie gravi’ al fine di evitare che queste possano essere conteggiate nel comporto, la Cassazione ha affermato che devono ritenersi ‘particolarmente gravi’ quelle malattie che rendono necessarie terapie salvavita, “ossia quelle connotate dalla gravità della condizione patologica e dalla necessità di trattamenti indispensabili alla sopravvivenza o al miglioramento della qualità della vita”. Ha inoltre osservato la Corte che, al fine di evitare che sia il datore di lavoro a poter/dover qualificare come ‘particolarmente grave’ una data malattia, era onere del lavoratore inviare la certificazione medica dalla quale risultasse la necessità di sottoporsi ad una terapia salvavita in relazione alla patologia sofferta. Nel caso di specie, tuttavia, tale onere non era stato assolto dal lavoratore, posto che la documentazione medica da questi inviata era priva dell’indicazione ‘patologia grave che richiede terapia salvavita’, non potendosi attribuire alcun valore probatorio “alla scambio di messaggi whatsapp tra il lavoratore e il Responsabile di filiale con cui si comunicava l’andamento e la natura della malattia”.

Il ricorso del lavoratore, pertanto, è stato rigettato ed il licenziamento è stato ritenuto legittimo.

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