Le Sezioni Unite sull’ILVA: la tutela inibitoria collettiva tra diritto alla salute e responsabilità civile

Roberto Lama
4 Novembre 2026

Cass. civ., Sezioni Unite, 29 ottobre 2026, n. 28087

1. La vicenda giudiziaria

La controversia decisa dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 28087/2026 trae origine dall’azione inibitoria collettiva proposta, ai sensi dell’art. 840-sexiesdecies c.p.c., da alcuni cittadini residenti in Taranto nei confronti di ILVA S.p.A., al fine di ottenere la cessazione delle condotte produttive ritenute pregiudizievoli per la salute della popolazione residente nei pressi dello stabilimento produttivo.

Il Tribunale di Milano aveva accertato la persistente pericolosità dello stabilimento e disposto la sospensione dell’attività produttiva della c.d. “area a caldo”, previa disapplicazione di alcune prescrizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) del 2025.

La Corte d’appello di Milano aveva confermato la misura inibitoria, rafforzandone ulteriormente le motivazioni: secondo il giudice del reclamo, la sospensione risultava giustificata da due autonome ragioni, rappresentate dalla persistente presenza di amianto negli impianti e dalle emissioni di polveri sottili eccedenti il limite massimo consentito. La Corte territoriale aveva pertanto ordinato la sospensione dell’attività produttiva della c.d. “area a caldo”, assegnando novanta giorni per il completamento delle relative operazioni.

Le Sezioni Unite hanno rigettato i ricorsi proposti dalle società, confermando la legittimità della tutela inibitoria accordata ai cittadini.

2. I temi affrontati

La Corte, innanzi tutto, ha precisato che il contrasto tra le posizioni di cui sono portatrici le parti del giudizio non deve essere ricostruito in termini di contrapposizione tra diritto alla salute e diritto al lavoro. Quest’ultimo, infatti, non può essere concepito come diritto alla conservazione di un’occupazione esercitata in condizioni di pericolo per l’integrità fisica dei lavoratori e della popolazione. Al contrario, il diritto al lavoro che l’ordinamento promuove, secondo la Cassazione, è un diritto al lavoro svolto in condizioni salubri e sicure; ne deriva che il vero bilanciamento da realizzare è tra la libertà di iniziativa economica privata e il rispetto dell’utilità sociale e dei diritti fondamentali della persona, così come già espresso nella attuale formulazione dell’art. 41 della Costituzione. Più in particolare, la Corte ha osservato che “a ben vedere, diritto alla vita e alla salute (oltre che all’ambiente sano) e diritto al lavoro non possono essere contrapposti e non devono entrare in conflitto, poiché non sarebbe nemmeno meritevole di tutela un lavoro svolto in condizioni degradanti o pericolose: il diritto al lavoro che lo Stato deve promuovere è un diritto al lavoro salubre e sicuro, non già sottoposto a condizioni inaccettabili per salvaguardarne il mantenimento, che va tuttavia sostenuto e perseguito con appropriate politiche economico-sociali (p. 11 della sentenza)”.

Viene inoltre chiarito che il rilievo strategico dello stabilimento produttivo e le esigenze di salvaguardia occupazionale non possono comportare una sostanziale immunità dell’impresa dalle conseguenze giuridiche delle proprie attività potenzialmente dannose. In altri termini, l’esercizio di un’attività economica, pur socialmente rilevante e amministrativamente autorizzata, non esclude l’operatività degli strumenti predisposti dall’ordinamento per la protezione dei diritti soggettivi dei terzi. Pertanto, afferma la Corte, il diritto alla salute rappresenta un limite sostanziale all’esercizio dell’attività industriale, la cui tutela non può essere subordinata all’esigenza di garantire la continuità della produzione.

3. La tutela inibitoria collettiva e la sua autonomia rispetto al risarcimento del danno

Il profilo di maggiore interesse della pronuncia che qui si commenta si può individuare nella ricostruzione della natura e della funzione dell’azione inibitoria collettiva disciplinata dall’art. 840-sexiesdecies c.p.c.

Le Sezioni Unite hanno chiarito che tale strumento appartiene al sistema delle tutele preventive, essendo destinato a impedire la produzione o la reiterazione di comportamenti suscettibili di arrecare pregiudizio a una pluralità di soggetti, così distinguendosi, pertanto, dalla funzione precipua dell’azione risarcitoria. Infatti, mentre quest’ultima presuppone, secondo le regole proprie della responsabilità civile, l’accertamento di un danno risarcibile e del relativo nesso causale, l’azione inibitoria interviene in una fase anteriore, cioè quando l’interesse protetto risulti esposto a un pericolo concreto di lesione. Nello specifico, la Corte ha osservato che tale tipo di tutela “appartiene al genus degli istituti di tutela preventiva e immediata, volti a impedire la lesione irreversibile di beni come la vita, la salute, l’ambiente salubre e altri diritti della personalità, mediante l’ordine di astensione o di cessazione da comportamenti e condotte anche solo potenzialmente dannosi.» (p. 32 della sentenza).

Il sistema della responsabilità civile, rilevano le Sezioni Unite, non può essere ricondotto esclusivamente alla riparazione economica di un pregiudizio già verificatosi; e ciò perché, accanto alla tutela per equivalente, l’ordinamento conosce strumenti volti a impedire, in via preliminare, la lesione stessa del diritto, soprattutto quando essa riguardi interessi difficilmente reintegrabili mediante una successiva attribuzione patrimoniale. In tal modo, la Corte ha valorizzato l’esigenza di evitare che la protezione della persona intervenga soltanto quando la compromissione della salute si sia ormai concretizzata. Testualmente, la Corte ha osservato che: «La norma ha quindi allestito, innovativamente, una tutela diretta (non meramente conservativa) e immediata (non soltanto anticipatoria)» (p. 33 della sentenza).

Tuttavia, la questione più delicata affrontata e risolta dalla sentenza riguarda l’accertamento del pericolo per la salute derivante dall’attività industriale. Al riguardo, le Sezioni Unite hanno confermato la valutazione della Corte d’appello di Milano, che aveva ritenuto la persistente presenza di amianto negli impianti idonea a giustificare la sospensione dell’attività produttiva dell’area a caldo. Secondo la ricostruzione della Cassazione, l’AIA (acronimo di Autorizzazione Integrata Ambientale) del 2017 aveva previsto la rimozione dell’amianto secondo un programma da completare entro il 23 agosto 2023. L’autorizzazione del 2025 aveva invece sostanzialmente consentito la prosecuzione dell’attività senza subordinare il funzionamento degli impianti alla completa rimozione del materiale, determinando, di fatto, un’ulteriore dilazione degli interventi.

Le Sezioni Unite hanno osservato che l’accertamento del pericolo deve essere condotto alla luce della specifica funzione dell’azione inibitoria, che non richiede la dimostrazione di un danno già verificatosi. Il giudice può dunque fondare la propria valutazione su dati scientifici, risultanze tecniche e presunzioni semplici, come espressamente previsto dall’art. 840-sexiesdecies, quinto comma, c.p.c. L’azione inibitoria presuppone, pertanto, un giudizio probabilistico sulla concreta idoneità della condotta a compromettere gli interessi protetti. E ciò perché tale accertamento deve essere condotto in conformità al principio di precauzione, sancito dall’art. 191 TFUE e richiamato dall’art. 301 del d.lgs. n. 152/2006. Di particolare interesse è l’affermazione del principio per cui l’incertezza scientifica circa l’esatta misura del rischio non può giustificare l’inerzia delle autorità o il differimento delle misure necessarie alla protezione della salute. In termini letterali, la Corte ha osservato che “come noto, il principio di precauzione (che rappresenta un’articolazione operativa del principio di prevenzione) risponde ad un approccio alla gestione del rischio in base al quale, qualora sia anche semplicemente possibile che una determinata politica o azione possa arrecare danno ai cittadini o all’ambiente, ma non vi sia ancora un consenso scientifico su di essa, quella politica o quell’azione non dovrebbe essere perseguita. Ciò significa che in caso di pericoli – anche solo potenziali – per la salute umana o per l'ambiente, deve essere garantito un alto livello di protezione.» (p. 63 della sentenza).

Ne deriva che la tutela preventiva può essere attivata, dunque, anche quando non sia possibile dimostrare con assoluta certezza che una determinata esposizione produrrà una specifica patologia poiché ciò che rileva è l’esistenza di elementi scientificamente fondati che consentano di individuare un pericolo serio e attuale per la salute.

Ha quindi rilevato la Corte che “l’art. 840-sexiesdecies c.p.c. non è finalizzato ad accertare responsabilità e risarcire danni, ma soltanto ad inibire condotte che possano arrecare un pregiudizio a una pluralità di individui, fornendo una forma di tutela anticipata ma limitata, di tipo prevalentemente preventivo” (p. 62 della sentenza). Ne consegue che la prova del rischio può essere raggiunta mediante un ragionamento probabilistico e presuntivo fondato su elementi scientifici e statistici, senza che sia necessario identificare un singolo soggetto già danneggiato o dimostrare l’insorgenza di una determinata patologia.

Diversi, invece, come è noto, sono i presupposti dell’azione risarcitoria.

Qualora si agisca per ottenere il risarcimento di un danno biologico o di un altro pregiudizio individuale derivante dalle emissioni industriali, sarà necessario verificare la sussistenza dei presupposti della responsabilità civile, compreso il rapporto causale tra l’esposizione e la specifica conseguenza dannosa dedotta in giudizio. In altri termini, l’accertamento della pericolosità dello stabilimento, se è rilevante ai fini della tutela inibitoria preventiva, non implica, per ciò solo, la dimostrazione del nesso causale in ogni successivo giudizio risarcitorio. Detto ancora diversamente, il giudizio sull’idoneità di una condotta a produrre danni e quello sull’effettiva produzione di un determinato danno individuale rispondono a finalità differenti e richiedono accertamenti non sovrapponibili.

4. Brevi considerazioni conclusive

In primo luogo, le Sezioni Unite riaffermano il principio della piena giustiziabilità, davanti al giudice ordinario, dei diritti alla salute e all’integrità personale compromessi o minacciati dalle attività industriali.

In secondo luogo, riconoscono che la tutela inibitoria e risarcitoria dei diritti fondamentali lesi o minacciati da attività industriali appartiene alla giurisdizione ordinaria, anche quando tali attività siano autorizzate dalla pubblica amministrazione, potendo il giudice civile disapplicare incidentalmente il provvedimento autorizzativo illegittimo, senza invadere la sfera di competenza dell’autorità amministrativa.

In terzo luogo, attribuiscono un ruolo significativo alle risultanze scientifiche, epidemiologiche e statistiche nell’accertamento della pericolosità delle condotte, senza subordinare necessariamente la tutela preventiva alla dimostrazione di un pregiudizio individuale già concretamente verificatosi.

Per concludere, la pronuncia desta interesse in quanto afferma che la protezione dei diritti fondamentali può richiedere un intervento giudiziale anticipato rispetto alla verificazione del danno. Emerge dunque che il diritto civile non interviene soltanto per compensare le conseguenze economiche di una lesione ormai prodottasi, ma anche per impedire che condotte industriali pericolose possano determinare pregiudizi gravi o irreversibili.

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