Le prescrizioni con cui il datore impone al lavoratore alcune condotte precedenti e successive allo sciopero sono illegittime

Roberto Lama
10 Dicembre 2025

Cass. ord. n. 29740/2025

Lo ha recentemente ribadito la Cassazione con l’ordinanza n. 29740/2025.

Più in particolare, nell’ambito della fattispecie concreta da cui è scaturita la pronuncia in commento, il datore di lavoro aveva prescritto alcune condotte che i lavoratori che avessero voluto aderire allo sciopero avrebbero dovuto tenere prima dell’inizio dello sciopero. Inoltre, erano state impartite direttive relative ad alcuni adempimenti che i ‘lavoratori scioperanti’ avrebbero dovuto porre in essere dopo l’inizio dall’astensione dal lavoro, pena l’irrogazione nei loro confronti di sanzioni disciplinari.

Pur precisando che “la garanzia costituzionale del diritto di sciopero non priva il datore di lavoro del potere organizzativo, né lo priva della possibilità di cercare, di fronte allo sciopero dei propri dipendenti, soluzioni idonee a limitare il danno materiale derivante all'astensione dal lavoro”, la Corte ha ritenuto che le prescrizioni in parola fossero lesive del diritto di sciopero dei singoli lavoratori.

Infatti, le direttive con cui veniva richiesto ai lavoratori di porre in essere alcune procedure precedenti all’inizio dell’astensione collettiva dal lavoro, di fatto, privavano il lavoratore della possibilità di scegliere fino all’ultimo momento utile (che è quello immediatamente precedente all’inizio dello sciopero) se aderirvi o meno; e ciò perché, come è ovvio, l’osservanza di tali direttive da parte del lavoratore, dovendo essere precedente all’inizio dello sciopero, richiedeva che la decisione del singolo di aderire allo sciopero fosse presa dal medesimo in un momento in cui, non essendo iniziato lo sciopero, egli era invece legittimato ad avere un eventuale ripensamento in merito alla propria partecipazione all’astensione collettiva.

Del pari, ha osservato la Corte, le disposizioni con cui il datore di lavoro ha preteso di imporre agli scioperanti alcune procedure da attuare successivamente all’inizio dello sciopero sono state ritenute lesive del diritto del singolo di aderirvi, perché, di fatto, imponevano alcuni adempimenti la cui osservanza richiedeva (inevitabilmente) un tempo di lavoro che non era retribuito, e la cui inosservanza, per di più, era passibile di sanzioni disciplinari. Se, infatti, è senz’altro lecito che il datore di lavoro adotti misure volte ad evitare che lo sciopero pregiudichi la produttività futura dell’azienda, cioè la possibilità del datore di lavoro di continuare a svolgere la propria attività d’impresa, al contrario, non sono lecite quelle contromisure datoriali volte a limitare il danno alla produzione, posto che tale danno è connaturato “alla funzione di autotutela collettiva propria dello sciopero stesso”. Nel caso di specie, ha rilevato la Corte, il datore di lavoro non è stato appunto in grado di dimostrare che tali contromisure fossero volte “a preservare l’attitudine strutturale e funzionale a riprendere a pieno l’attività di impresa una volta esaurita l’astensione”.

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