La prevista retroattività del CCNL non si estende al codice disciplinare

Roberto Lama
23 Maggio 2025

Cass. civ. sez. lav., ord. n. 11147/2025 del 28 aprile 2025

Un lavoratore viene licenziato per essersi reso responsabile di ingiurie e “minacce lievi” nei confronti del proprio superiore gerarchico.

Accade poi che, successivamente alla contestazione disciplinare e all’irrogazione del licenziamento, viene rinnovato il CCNL applicato al rapporto di lavoro (Chimici, Energia e Petrolio), il quale, da un lato, prevede che la fattispecie delle ingiurie e delle minacce lievi debba esser sanzionata con una sanzione disciplinare di tipo conservativo, dall’altro, stabilisce che le disposizioni del nuovo testo contrattuale si applichino con efficacia retroattiva. 

Il fatto, accertato come sussistente e dotato di rilevanza disciplinare, non viene tuttavia ritenuto di gravità tale da integrare una giusta causa di recesso; conseguentemente, la Corte d’Appello di Caltanissetta sanziona l’illegittimità dell’atto di recesso datoriale con l’applicazione del regime sanzionatorio meramente indennitario di cui all’art. 18, comma 5°, L. n. 300/1970, escludendo l’operatività del rimedio reintegratorio teoricamente applicabile in forza del codice disciplinare “sopravvenuto e retroattivo”, che appunto puniva la fattispecie concreta con una sanzione di tipo conservativo.

Ricorre in Cassazione il lavoratore adducendo, tra le altre cose, la violazione dell’art. 18, comma 5, L. n. 300/1970, lamentando la mancata applicazione della previsione del CCNL sopravvenuto che prevedeva la retroattività delle proprie disposizioni.

La decisione della Cassazione

Afferma la Corte che, “in ordine alla previsione della disposizione finale di un contratto collettivo che affermi la retroattività delle clausole, deve escludersi che possano ritenersi incluse le disposizioni ivi dettate in materia di Codice disciplinare”.

E ciò perché, argomenta la Cassazione, con la L. n. 92/2012 il Legislatore, avendo previsto che il rimedio della reintegrazione dovesse trovare applicazione nel caso in cui il fatto contestato fosse punito dal contratto collettivo con una sanzione conservativa, ha perseguito “il preciso obiettivo di riservare la sanzione più severa (ossia la tutela reintegratoria) in caso di abuso consapevole del potere disciplinare, che implica una sicura e chiaramente intellegibile conoscenza preventiva, da parte del datore di lavoro della illegittimità del provvedimento espulsivo derivante, o dalla insussistenza del fatto contestato, oppure dalla chiara riconducibilità del comportamento contestato nell’ambito della previsione della norma collettiva tra le fattispecie ritenute dalle parti sociali inidonee a giustificare l’espulsione del lavoratore”.

Pertanto, conclude la Corte, il rispetto del principio della certezza e della (quanto più possibile) prevedibilità del diritto, che è appunto una delle finalità perseguite dal Legislatore del 2012, impone di escludere la retroattività del codice disciplinare contenuto in un contratto collettivo nell’ipotesi in cui la regolamentazione contrattuale, stipulata successivamente all’intimazione del licenziamento, “si limiti genericamente (e quindi senza alcun riferimento esplicito al regime delle sanzioni disciplinari) a far retroagire la propria vigenza ad epoca anteriore” a quella dei fatti oggetto di contestazione.

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