Il T.F.R. può essere corrisposto mensilmente in busta paga?

Roberto Lama
11 Giugno 2025

Cass. civ. sez. lav., sentenza. n. 13525/2025 del 20 maggio 2025

La disciplina

Come è noto, ove ricorrano determinate condizioni previste dall’art. 2120 del Codice civile, per i lavoratori subordinati è possibile chiedere e ottenere l’erogazione del T.F.R. in via anticipata (cioè in un momento precedente alla cessazione del rapporto di lavoro cui esso inerisce). Essa può essere richiesta: da un lavoratore che abbia almeno 8 anni di anzianità; in misura non superiore al 70% del Trattamento cui questi avrebbe diritto alla data della richiesta; in presenza di causali specifiche (necessità di sostenere spese per terapie o interventi straordinari; acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i propri figli); per una sola volta nel corso del rapporto di lavoro. L’ultimo comma dell’art. 2120 Cod. Civ., inoltre, prevede che “condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali”.

Il caso

Proprio in forza di un patto individuale, un datore di lavoro erogava mensilmente ai propri dipendenti il TFR senza specificare il titolo dell’attribuzione.

Nell’ambito di un accertamento ispettivo, l’INPS contestava al datore di lavoro in questione la natura retributiva di tali somme e conseguentemente faceva valere su di esse il proprio correlativo credito contributivo; e ciò sulla base dell’assunto per cui l’art. 2120 Cod. Civ. non consente anticipazioni mensili.

Secondo la Corte d’Appello di Bologna, l’anticipazione corrisposta mensilmente nella busta paga era legittima in quanto l’autonomia negoziale privata attribuisce alle parti la facoltà di prevedere un regime delle anticipazioni più favorevole rispetto a quello legale.

La decisione della Cassazione

Ricorre in Cassazione l’Ente previdenziale per vedere accolta la pretesa di assoggettare a contributi le somme erogate mensilmente dal datore di lavoro.

La Corte di legittimità ha escluso che l’ultimo comma dell’art. 2120 Cod. Civ. possa consentire alle parti di prevedere un’anticipazione mensile del TFR non supportata da alcuna specifica causale: e ciò perché ‘le condizioni di miglior favore’ cui fa riferimento la norma devono sì intendersi come condizioni che ampliano i limiti previsti dalla legge, tuttavia, non possono essere tali da “snaturare la funzione dell’anticipazione quale deroga”, dovendo essa esser corrisposta in presenza di ragioni eccezionali ed una tantum, posto che la regola generale – ed inderogabile, tanto dalle parti individuali quanto da quelle collettive – è quella per cui il TFR deve essere accantonato mensilmente. Viceversa, prevedere che il TFR sia erogato mensilmente in busta paga, “fa sì che l’anticipazione non sia più una deroga eccezionalmente prevista alla regola dell’accantonamento mensile, ma si ponga quale sistema pattizio capace di contrastare, e svuotare, il meccanismo di funzionamento legale del t.f.r.”.

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