La Cassazione ha ricordato che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, i contratti collettivi di lavoro di diritto comune – che non siano stati dichiarati efficaci erga omnes ai sensi della legge n. 741 del 1959 – costituiscono atti di natura negoziale e privatistica e, pertanto, si applicano esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti fra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti, ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi o li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente, desumibile da una costante e prolungata applicazione delle relative clausole ai singoli rapporti, senza contestazione alcuna.
Per l’effetto, secondo la Suprema Corte (ord. 3 novembre 2026, n. 28338), non è sufficiente a concretizzare un'adesione implicita, idonea a rendere applicabile il contratto collettivo nell'intero suo contenuto, “il semplice richiamo alle tabelle salariali del contratto stesso, né la circostanza che il datore di lavoro, non iscritto ad alcuna delle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo, abbia proceduto all'applicazione di alcune clausole di tale contratto, contestandone invece esplicitamente altre, dovendosi escludere in tal caso che il contratto stesso possa avere efficacia vincolante nei suoi confronti anche per quanto riguarda le clausole da lui contestate”.
Tale principio era stato costantemente ribadito anche nella giurisprudenza più recente, secondo cui l'implicito recepimento per comportamento concludente postula una costante e prolungata applicazione senza contestazione delle relative clausole, mentre l'applicazione parziale o condizionata esclude l'adesione automatica e generalizzata per facta concludentia (cfr. Cass. n. 32926 del 2025).
Parimenti consolidato è il principio secondo cui l'art. 2070, comma 1, c.c. non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione; con la conseguenza che il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un determinato contratto collettivo se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost.
Inoltre – ricorda la pronuncia - in tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice di merito, anche quando assuma come criterio orientativo un contratto collettivo non vincolante per le parti, non può rapportarsi a tutti gli elementi e gli istituti retributivi che concorrono a formare il complessivo trattamento economico, ma deve prendere in considerazione solo quelli che costituiscono il cosiddetto minimo costituzionale, con esclusione delle voci tipicamente contrattuali quali i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità o le mensilità ulteriori.
Ne discende che, ove il datore di lavoro non iscritto ai sindacati stipulanti si limiti a utilizzare le tabelle salariali del CCNL quale parametro di conformità all'art. 36 Cost. – senza averlo recepito né espresso né tacitamente – non può essergli imposta l'applicazione integrale della parte normativa del contratto collettivo, e tanto meno di clausole di natura obbligatoria o assistenziale, la cui estraneità al nucleo essenziale della retribuzione costituzionalmente garantita è palese.
È altresì onere della parte che agisce ponendo a fondamento della domanda un determinato contratto collettivo fornire la dimostrazione della sua applicabilità al caso concreto, secondo le regole generali in tema di onere probatorio ex art. 2697 c.c., non potendo il giudice sopperire all'inerzia probatoria della parte mediante il ricorso al proprio prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., il quale presuppone pur sempre l'esistenza di elementi istruttori da valutare.
Da qui il principio ribadito secondo cui il contratto collettivo di diritto comune non dichiarato efficace erga omnes si applica esclusivamente agli iscritti alle associazioni stipulanti o a coloro che vi abbiano prestato adesione espressa o implicita, desumibile da una costante e prolungata applicazione di tutte le relative clausole al singolo rapporto, senza contestazione alcuna.
In tema di applicazione del CCNL si veda anche Attività economiche diverse: quale CCNL deve applicarsi al rapporto di lavoro?, La disdetta unilaterale del CCNL da parte del datore di lavoro è legittima?, nonché Antisindacale il cambio di CCNL sottoscritto con organizzazione più rappresentative, senza effettivo confronto sindacale.