Attività economiche diverse: quale CCNL deve applicarsi al rapporto di lavoro?

L'individuazione della sfera di efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto è rimessa all'autonomia negoziale delle parti, esercitata attraverso l'iscrizione ad un sindacato o ad un'associazione imprenditoriale oppure sulla scorta di un comportamento concludente, a prescindere dal criterio dell'attività svolta. Il datore di lavoro che svolga attività economiche diverse e sia iscritto alle associazioni datoriali stipulanti i rispettivi contratti collettivi è tenuto ad applicare nella propria azienda il contratto collettivo coerente con ciascun settore di attività.

Con questo principio di diritto la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi del contratto collettivo da applicare nel caso in cui il datore svolga attività economiche diverse (ord. del 17 ottobre 2025, n. 27719).

Nell’ambito di tale recente decisione, la Cassazione ha dapprima ricordato che, in tema di efficacia soggettiva del CCNL, secondo quanto afferma costantemente la giurisprudenza di legittimità, l'iscrizione del datore all'associazione stipulante è uno dei modi che serve a conferire efficacia vincolante al CCNL di diritto comune ed è sufficiente a garantire l'efficacia della stessa contrattazione anche nei confronti del lavoratore non iscritto.

Infatti – si precisa - il primo comma dell'art. 2070 c.c. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione. Pertanto, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dell'imprenditore, il lavoratore “non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato” (già S.U. n. 2665/1997).

Tale criterio era stato in effetti ribadito, da ultimo, da Cass. n. 7203 del 18 marzo 2024 la quale, in coerenza con quanto affermato dalle Sez. Unite cit., aveva evidenziato che “La sfera di efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto comune non va individuata in applicazione del criterio c.d. merceologico dell'attività svolta dal prestatore ai sensi dell'art. 2070, comma 1, c.c., ma è invece frutto dell'esercizio dell'autonomia negoziale manifestata con l'iscrizione ad un sindacato o ad un'associazione imprenditoriale o anche con comportamento concludente”. Ne consegue che, ai lavoratori che lo richiedono, pur se assunti in tempi diversi, va applicato il contratto collettivo in essere, anche in fatto, nell'impresa, indipendentemente dall'attività svolta, con la precisazione che, se il datore esercita distinte attività economiche, occorre individuare il contratto collettivo riferibile al personale addetto alle singole attività. In ogni caso – come ricorda l’ordinanza – deve ritenersi fermo il rispetto dell'art. 36 Cost.

La Corte ha poi sottolineato che l’ordinamento non consente al datore, iscritto ad una associazione che ha sottoscritto un contratto collettivo di lavoro coerente con il tipo di attività esercitata dai lavoratori, di applicare ad alcuni lavoratori un contratto collettivo differente (e che determini una riduzione del trattamento retributivo) da quello applicato in azienda agli altri lavoratori, solo perché egli è pure iscritto ad altra organizzazione sindacale che ha stipulato un contratto collettivo relativo a un diverso settore di attività che però non è coerente con quella svolta dai lavoratori che agiscono in giudizio. Con l'iscrizione alle associazioni stipulanti uno o diversi contratti collettivi di lavoro, di natura privatistica, il datore di lavoro, in virtù del principio volontaristico, si obbliga ad applicare nella propria azienda i contratti coerenti con l'attività di lavoro svolta dai lavoratori, secondo la sfera di applicazione oggettiva (c.d. perimetrazione della categoria) descritta negli stessi contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni a cui ha conferito il mandato.

Del resto – ha ricordato la Corte - l'autonomia collettiva si estrinseca proprio nella stipulazione del contratto collettivo, che disciplina - all'interno del settore merceologico o tipo di attività che ne costituisce l'oggetto - il trattamento minimo a tutela del lavoratore, derogabile a suo favore (ex art. 2077 c.c.), e con individuazione delle categorie e dei livelli retributivi corrispondenti alle mansioni, anch'esse derogabili solo a favore del lavoratore.

Pertanto, a fronte di tale vincolatività originaria, risultante dall'iscrizione ad un'associazione stipulante, non può essere ritenuta valida la successiva volontà manifestata dalle parti in sede di contrattazione individuale quando essa si traduca nell'applicazione di un trattamento di minor favore per il lavoratore.L'individuazione della sfera di efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto è rimessa all'autonomia negoziale delle parti, esercitata attraverso l'iscrizione ad un sindacato o ad un'associazione imprenditoriale oppure sulla scorta di un comportamento concludente, a prescindere dal criterio dell'attività svolta. Il datore di lavoro che svolga attività economiche diverse e sia iscritto alle associazioni datoriali stipulanti i rispettivi contratti collettivi è tenuto ad applicare nella propria azienda il contratto collettivo coerente con ciascun settore di attività.

Con questo principio di diritto la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi del contratto collettivo da applicare nel caso in cui il datore svolga attività economiche diverse (ord. del 17 ottobre 2025, n. 27719).

Nell’ambito di tale recente decisione, la Cassazione ha dapprima ricordato che, in tema di efficacia soggettiva del CCNL, secondo quanto afferma costantemente la giurisprudenza di legittimità, l'iscrizione del datore all'associazione stipulante è uno dei modi che serve a conferire efficacia vincolante al CCNL di diritto comune ed è sufficiente a garantire l'efficacia della stessa contrattazione anche nei confronti del lavoratore non iscritto.

Infatti – si precisa - il primo comma dell'art. 2070 c.c. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione. Pertanto, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dell'imprenditore, il lavoratore “non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato” (già S.U. n. 2665/1997).

Tale criterio era stato in effetti ribadito, da ultimo, da Cass. n. 7203 del 18 marzo 2024 la quale, in coerenza con quanto affermato dalle Sez. Unite cit., aveva evidenziato che “La sfera di efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto comune non va individuata in applicazione del criterio c.d. merceologico dell'attività svolta dal prestatore ai sensi dell'art. 2070, comma 1, c.c., ma è invece frutto dell'esercizio dell'autonomia negoziale manifestata con l'iscrizione ad un sindacato o ad un'associazione imprenditoriale o anche con comportamento concludente”. Ne consegue che, ai lavoratori che lo richiedono, pur se assunti in tempi diversi, va applicato il contratto collettivo in essere, anche in fatto, nell'impresa, indipendentemente dall'attività svolta, con la precisazione che, se il datore esercita distinte attività economiche, occorre individuare il contratto collettivo riferibile al personale addetto alle singole attività. In ogni caso – come ricorda l’ordinanza – deve ritenersi fermo il rispetto dell'art. 36 Cost.

La Corte ha poi sottolineato che l’ordinamento non consente al datore, iscritto ad una associazione che ha sottoscritto un contratto collettivo di lavoro coerente con il tipo di attività esercitata dai lavoratori, di applicare ad alcuni lavoratori un contratto collettivo differente (e che determini una riduzione del trattamento retributivo) da quello applicato in azienda agli altri lavoratori, solo perché egli è pure iscritto ad altra organizzazione sindacale che ha stipulato un contratto collettivo relativo a un diverso settore di attività che però non è coerente con quella svolta dai lavoratori che agiscono in giudizio. Con l'iscrizione alle associazioni stipulanti uno o diversi contratti collettivi di lavoro, di natura privatistica, il datore di lavoro, in virtù del principio volontaristico, si obbliga ad applicare nella propria azienda i contratti coerenti con l'attività di lavoro svolta dai lavoratori, secondo la sfera di applicazione oggettiva (c.d. perimetrazione della categoria) descritta negli stessi contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni a cui ha conferito il mandato.

Del resto – ha ricordato la Corte - l'autonomia collettiva si estrinseca proprio nella stipulazione del contratto collettivo, che disciplina - all'interno del settore merceologico o tipo di attività che ne costituisce l'oggetto - il trattamento minimo a tutela del lavoratore, derogabile a suo favore (ex art. 2077 c.c.), e con individuazione delle categorie e dei livelli retributivi corrispondenti alle mansioni, anch'esse derogabili solo a favore del lavoratore.

Pertanto, a fronte di tale vincolatività originaria, risultante dall'iscrizione ad un'associazione stipulante, non può essere ritenuta valida la successiva volontà manifestata dalle parti in sede di contrattazione individuale quando essa si traduca nell'applicazione di un trattamento di minor favore per il lavoratore.

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Maria Santina Panarella
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