Il datore di lavoro è responsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori o alla violazione, da parte degli stessi, di norme antinfortunistiche o di direttive, potendo ravvisarsi un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere.
Pertanto, il cd. rischio elettivo, che comporta la responsabilità esclusiva del lavoratore, sussiste soltanto “ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente l'attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell'evento dannoso”.
Si tratta di principi che sono stati ribaditi dalla Corte di Cassazione (ord. 20 ottobre 2026, n. 27322).
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva confermato la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda di regresso dell’INAIL, accertando a carico della Società datrice la responsabilità nella determinazione di un infortunio occorso ad un lavoratore. In particolare, il giudice d’appello aveva escluso una corresponsabilità del lavoratore sulla base delle risultanze istruttorie raccolte ed aveva affermato che, quand'anche il prestatore di lavoro avesse serbato un comportamento colposo nell'esecuzione della prestazione, ciò non avrebbe potuto risolversi a vantaggio del datore, posto che, nel caso di specie l'infortunio risultava ascrivibile “all'obsolescenza del macchinario utilizzato dal lavoratore nonché alla mancanza di segregazione degli organi in movimento”.
La Corte di Cassazione, nel confermare la sentenza di secondo grado, ha ritenuto che questa avesse fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra ricordati.
In materia si veda anche Infortunio e onere della prova: cosa deve provare il lavoratore? nonché Infortunio sul lavoro: quando la condotta incauta del lavoratore determina la riduzione del risarcimento?